Speciale Pubblicato il 04/04/2011

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Indagini bancarie ed illegittimo accertamento fiscale. Corte di Cassazione – sentenza n. 4383 del 23 Febbraio 2011

di Staff di Fiscoetasse

L’accertamento fondato sulle indagini bancarie fatte dal fisco decade se in giudizio è stata dichiarata la nullità di un primo atto impositivo basato sugli stessi dati. Si ribadisce cioè il principio del “ne bis in idem” prevedendo che se due giudizi hanno ad oggetto lo stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, il punto accertato e risolto non può più essere esaminato in altri giudizi. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4383 del 23 Febbraio 2011.



La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione trova origine nell’atto di sequestro di documentazione di natura bancaria nei confronti di un contribuente nel settembre del 1993.
Conseguentemente venivano emessi nei confronti dello stesso cinque distinti avvisi di accertamento per Irpef e Ilor relativi agli anni dal 1993 al 1997.
Il contribuente impugnava tutti gli atti notificati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
In particolare impugnava i primi due atti con autonomi e separati ricorsi, e gli altri tre con unico ricorso: la CTP in quest'ultimo caso procedeva con l’annullamento parziale degli accertamenti e con una riduzione dei maggiori redditi accertati.
Contro la decisione della CTP, sia il contribuente che l’Amministrazione Finanziaria proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza.
Nell’appello si annullavano gli atti impugnati in forza del giudicato formatosi sulla precedente sentenza emessa dalla C.T.P. di Milano per l'annullamento dell'accertamento notificato dall'Ufficio al contribuente per l'anno 1993.
Avverso tale decisione il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso in Cassazione con un unico complesso motivo.
Il contribuente proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato, contrastato dai ricorrenti principali con controricorso.
La Cassazione riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, rigetta il ricorso dell'Agenzia e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

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Commento alla Sentenza della Cassazione n.4383/2011

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Indagini bancarie ed illegittimo accertamento fiscale. Sent. Cass. n. 4383 del 23 Febbraio 2011



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