La vicenda giudiziaria trae origine dall’attività di ristrutturazione posta in essere da un contribuente, dopo aver goduto dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo.
Le opere si erano realizzate tra il 10 gennaio 2001 e il 1° marzo 2003 ed il contribuente non aveva quindi provveduto a trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato con l’agevolazione entro i 12 mesi dall’acquisto.
L’Agenzia ha considerato per questo decaduto il presupposto per l’agevolazione prima casa e ha richiesto al soggetto il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. Il contribuente ha presentato ricorso sottolineando che il mancato trasferimento della residenza nei termini di decadenza non può far venir meno i requisiti di agevolazioni prima casa poiché il tutto è derivato da cause di forza maggiore, ovvero per il protrarsi oltremodo dei lavori di ristrutturazione.
La tesi del contribuente era stata accettata sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia da quella Regionale.
Contro tali pronunce, l’Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione che lo ha accolto per motivazione insufficiente e contraddittoria, cassando la sentenza e rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
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