Speciale Pubblicato il 14/10/2010

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Elenchi BLACK LIST : scadenza 2 Novembre 2010

di Dott. Sergio Massa

Pronto il software per la compilazione degli elenchi Black List . Sul sito dell'Agenzia delle Entrate c’e’ gia’ il software per la compilazione e spedizione telematica degli elenchi Black List.



La prima presentazione degli elenchi Black List è ormai prossima: la scadenza è stata fissata al 2.11.2010 per dichiarare i mesi di luglio-agosto-settembre 2010. Una unica dichiarazione per i contribuenti trimestrali,  tre  dichiarazioni per i contribuenti mensili .

Il software per la compilazione si puo' scaricare dal sito dell'Agenzia.

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Soggetti interessati alla presentazione degli Elenchi Black List

L’obbligo della comunicazione Black List interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti passivi (imprese o professionisti) che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

L'elenco dei Paesi Interessati

Operazioni oggetto di comunicazione Black List


Secondo il disposto dell’art. 1 del DM 30.3.2010, la comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive / passive intervenute con operatori di paesi black list:

- cessioni di beni;

- prestazioni di servizi rese

- acquisti di beni;

- prestazioni di servizi ricevute.

Vanno esclusi dall’elenco Black List i contribuenti privati.


Per i clienti e fornitori esteri persone fisiche (imprese individuali o professionisti), occorre indicare cognome e nome, data e stato estero di nascita, nonché indirizzo del domicilio fiscale. Si tratta di elementi che, per i paesi black list, generalmente non sono noti e andranno richiesti tempestivamente.

Tra gli acquisti imponibili vanno indicati, pur se gia’ indicati nel mod. Intra degli Acquisti intracomunitari, tutti gli acquisti per i quali si e’ operato il reverse charge (o l’integrazione della fattura ricevuta). Es.: un acquisto dal Lussemburgo.

Le note di variazione (Note di accredito) vanno detratte dalle operazioni attive o passive se afferenti il medesimo periodo, altrimenti vanno indicate a parte (righi A11-A14 se afferenti precedenti periodi del medesimo anno, A15-A18 se afferenti anni precedenti)

Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA. La comunicazione riguarda, ad esempio, le operazioni non imponibili (ex artt. 8, 9, ecc. DPR n. 633/72) e le prestazioni di servizi rese / ricevute “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/72.

Sono percio’ da includere nella comunicazione anche le prestazioni di servizi da e verso paesi black list, che risultano escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità, se effettuate dall’1.9.2010 ; si tratta, in particolare, delle seguenti casistiche:


- servizi resi da soggetti italiani ad operatori stabiliti all’estero in stati black list, fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 (ad esempio un trasporto di beni commissionato da un cliente svizzero, le consulenze tecniche e legali, le provvigioni, le prestazioni pubblicitarie, ecc.);

- prestazioni, rese o ricevute sempre con controparte operatori black list, che sono escluse da imposta in Italia ai sensi degli articoli 7-quater (prestazioni di consulenza, perizie o simili su immobili situati all’estero; servizi alberghieri o di ristorazione resi all’estero, ecc.) e 7-quinques del DPR 633/1972 (servizi relativi ad attività culturali, di istruzione, ricreative, effettuati all’estero, come le fiere tenute all’estero, ecc.). Esempio: un ristorante, un albergo ovvero una fiera fatturati ad un soggetto passivo italiano da un’impresa residente a Hong Kong.

Vanno incluse sin dal mese di luglio 2010 tutte le prestazioni da e verso operatori di black list, soggette ad Iva in Italia, anche mediante autofatturazione (Es.: servizio di consulenza acquistato da impresa italiana presso un fornitore di Singapore che l’impresa italiana autofattura con Iva ai sensi dell’art. 17; servizio alberghiero fornito in Italia da società italiana a impresa di Hong Kong assoggettato ad Iva in fattura).



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