Speciale Pubblicato il 22/09/2010

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Trasmissione telematica Unico 2010 - Il 30 settembre ultimo giorno per l’invio delle dichiarazioni

di Staff di Fiscoetasse

Il 30 settembre 2010 è l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica dei dichiarativi (Unico 2010), senza incorrere in sanzioni; rimedi e sanzioni per i ritardatari.



- Prossimo appuntamento fiscale del 30 settembre 2010 - scadenze per l'invio telematico delle dichiarazioni
- Dichiarazione tardiva e omessa

- Dichiarazione correttiva e integrativa


È ormai vicina la scadenza per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009.
Il 30 settembre
è l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica dei dichiarativi, senza incorrere in sanzioni.
C’è tempo fino al 29 dicembre prossimo per sanare l’eventuale inadempimento, presentando la dichiarazione tardiva e
versando la relativa sanzione. Per coloro che non provvederanno all’invio nemmeno entro il 29 dicembre, invece, non sarà più possibile regolarizzare la propria posizione; per il fisco si tratterà di dichiarazione omessa.

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Prossimo appuntamento fiscale del 30/09/2010 e le scadenze per l'invio telematico delle dichiarazioni

Il 30 settembre 2010 è l’ultimo giorno utile per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009. Entro tale data è altresì possibile trasmettere le dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 2008, al fine di rimediare ad eventuali omissioni o errori commessi nella compilazione della dichiarazione trasmessa l’anno scorso.

Il D.P.R n. 322/1998 prevede le scadenze per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi disponendo:

Dichiarazione tardiva e omessa

In caso di mancato invio della dichiarazione dei redditi entro il termine di scadenza previsto dalla legge, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con la presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi, che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sarà il 29 dicembre dell’anno successivo.

Il legislatore pertanto considera valida tale dichiarazione, c.d. tardiva, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, che varierà a seconda che:
Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più ammessa alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONE
SANZIONI ORDINARIE
SANZIONI RIDOTTE
Dichiarazione
Tardiva
Da € 258,00 a € 1.032,00
€ 21,00 (1/12 di € 258,00)
Dichiarazione
Tardiva
e imposta dovuta
Da € 258,00 a € 1.032,00
(per presentazione tardiva)
€ 21,00 (1/12 di € 258,00)
(per presentazione tardiva)
30% dell’importo non versato
(per mancato/insufficiente
versamento dell’imposta)
2,5% o 3% dell’importo non
versato
(ravvedimento operoso )
Dichiarazione
Omessa
Da € 258,00 a € 1.032,00
(importi raddoppiati per i soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture
contabili)
No
Dichiarazione
Omessa
e imposta dovuta
Dal 120 % al 240% dell’importo
non versato
No

Dichiarazione correttiva e integrativa

Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o rettificare i dati contenuti in una dichiarazione dei redditi presentata nei termini di legge, con una nuova e successiva dichiarazione sostitutiva, da presentare entro gli stessi termini. Si tratta della dichiarazione correttiva nei termini, che consente di correggere errori e/o omissioni che comportano:
Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori e/o omissioni commessi nella stessa, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto necessario per la presentazione del modello integrativo è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi anche tardivamente).

Come per la dichiarazione correttiva, anche l’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:


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