Speciale Pubblicato il 28/09/2015

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La sospensione feriale dei termini processuali

di Staff di Fiscoetasse

Termini processuali sospesi in agosto per la giustizia civile, amministrativa e tributaria



Con l'arrivo del mese di agosto scatta ogni anno la consueta pausa estiva anche per il mondo della giustizia civile, amministrativa e tributaria, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
Inizialmente, la norma prevedeva una sospensione di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa delle decorrenza dei termini dal 16 settembre.
La norma, però, è stata di recente modificata dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), il c.d. "Decreto Giustizia" che, tra le altre cose, ha ridotto a 30 giorni le ferie annuali dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
La modifica ha comportato la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, a decorrere dal 2015. Di conseguenza, a partire dL 2015, la sospensione dei termini processuali non è più dal 1° agosto al 15 settembre, ma solo dal 1° al 31 agosto, quindi con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.
N.B. Leggi il nostro articolo del Blog e il nostro speciale "Sospensione feriale termini processuali solo dal 1° al 31 agosto"

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Sospensione feriale: termini processuali oggetto di sospensione

La norma che ha previsto la sospensione estiva dei termini processuali fa riferimento ai “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”.
Per tali si devono intendere i termini riferibili a:

Sospensione feriale: termini processuali esclusi

La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece:

Sospensione feriale nel processo tributario

Per quanto riguarda il processo tributario, si precisa che, riguardando la sospensione feriale le scadenze relative al “processo”, essa non riguarda:

Sospensione feriale: come si calcolano i giorni di sospensione

La pausa estiva per i termini del processo determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. I termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. In particolare:



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