Speciale Pubblicato il 12/12/2008

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Il ruolo dell’esperto contabile nelle crisi di impresa

di Rag. Alberto Moraglia - www.studiomoraglia.it



Nella gestione della crisi d’impresa ( D.lgs 169/2007 che modifica il D.lgs 5/2006 ) gli strumenti oggi disponibili sono:

 Il professionista può assumere molteplici posizioni:

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PIANO DI RISANAMENTO “ATTESTATO”

Nel controllo del piano l’esperto deve poi evidenziare i profili di discontinuità rispetto alla pregressa gestione imprenditoriale responsabile dell’indebitamento da risanare e illustrare i punti qualificanti il piano e le ragioni che ne supportano la fattibilità.
Deve poi indicare l’esistenza di risorse finanziarie, in funzione della tutela dei creditori.
Talvolta l’esperto presta anche attività di monitoraggio del piano, ma mai interviene nella gestione dello stesso.


Il professionista ha il compito di:

  1. accertare la ragionevolezza nel piano attestato;
  2. accertare la fattibilità e la certezza del pagamento dei creditori estranei negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
  3. la veridicità dei dati aziendali e la realizzabilità del piano nel concordato preventivo.

    L’attività richiesta deve pur sempre consistere in un’indagine retrospettiva e contabile della situazione economica e finanziaria dell’impresa ed in una sua corrispondenza ai dati reali.

Dubbi sulla Figura: autonoma ed indipendente o ’elaborazione tecnica a sostegno della soluzione proposta dalla parte. 

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

CONCORDATO PREVENTIVO

Il compito del professionista consiste nella redazione di una relazione attestante:

L’imprenditore ha facoltà di introdurre nel piano la suddivisione dei creditori in classi, ma stabilisce anche che possa omettersene e configura un giudizio di ammissione fondato sull’esistenza dei presupposti e sulla correttezza delle classi, ove previste. 

I creditori assistiti da un diritto di prelazione devono essere soddisfatti integralmente, salvo dichiarazione di rinuncia alla preferenza, ma legittima il soddisfacimento parziale delle loro pretese in corrispondenza di un’insufficiente capienza dei beni e dei diritti vincolati. 

Procedura sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa.



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza