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BLOCCO DEGLI AMMORTAMENTI PER DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE SUL MODELLO REDDITI

Blocco degli Ammortamenti per ditte individuali e società di persone sul modello Redditi

Anche i soggetti Irpef, in contabilità ordinaria, possono usufruire della norma in deroga, esclusa invece per coloro che si trovano in contabilità semplificata

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L’articolo 60 comma 7-bis del DL 104/2020, il cosiddetto decreto Agosto, ha inserito nell’ordinamento italiano, per il solo esercizio 2020, una norma in deroga, in risposta alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, che prevede la possibilità per le imprese che redigono il bilancio secondo il Codice civile e i Principi contabili nazionali di non rilevare gli ammortamenti, potendoli però dedurre dalle imposte sui Redditi, opzione che oggi appare facoltativa.

La norma in questione fa riferimento all’articolo 2426 del Codice civile, inserito nella sezione IX denominata “Del bilancio”; questo fatto, insieme alla prescrizione di riportare specifiche informazioni sulla Nota integrativa, hanno fatto presumere molti operatori del bilancio che l’opzione potesse essere esclusa per le società di persone e le ditte individuali, anche in contabilità ordinaria, per l’evidente motivo che queste tipologie di imprese commerciali non redigono il bilancio.

Tuttavia è di recente pubblicazione la Nota di comportamento numero 212, con la quale l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili prende posizione sull’argomento, in modo esplicito, dichiarando che anche i soggetti Irpef in contabilità ordinaria rientrano nel perimetro d’interesse della norma, puntualizzando con la considerazione che “anche laddove si sostenesse che detti soggetti non sono tenuti al rispetto dei principi contabili nazionali, va osservato come la disposizione di cui al comma 7-quinquies ai fini Irap rinvii, tra l’altro, all’articolo 5-bis del Decreto Legislativo numero 446 del 1997, norma che regola, come noto, la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali”.

In un certo qual modo anche l’Agenzia delle Entrate accoglie questa tesi, e lo fa in modo indiretto prevedendo, sul quadro RF dei modelli Redditi PF 2021 (per le persone fisiche) e Redditi SP 2021 (per le società di persone), il quadro dedicato al “Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria”, la possibilità di inserire al rigo RF55 su cui si iscrivono le “Altre variazioni in diminuzione”, (diverse da quelle precedentemente indicate) il nuovo codice 81, dedicato appunto a questa situazione, da compilare nel caso in cui l’impresa decida di dedurre il costo non rilevato civilmente: le istruzioni dei modelli due modelli ci dicono che “per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del Decreto Legge n.104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico”.



In definitiva, nonostante qualche perplessità interpretativa, che ad oggi appare superata, la norma in deroga potrà essere applicata anche ai soggetti Irpef in contabilità ordinaria, ma non ai medesimi soggetti se in contabilità semplificata.

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