Dal 17 dicembre è in vegore la Legge n 181 del 2 dicembre 2025 con "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime".
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 .
Al codice penale, oltre all'introduzione del nuovo reato di femminicidio che si dettaglia di seguito, sono apportate le seguenti modificazioni
- all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
- all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
- all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
- all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»;
- all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
- all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.».
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1) Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale
La legge introduce il reato autonomo di femminicidio e una serie di interventi normativi finalizzati a contrastare in modo più incisivo la violenza contro le donne.
L'articolo 577-bis del codice penale è il fulcro del provvedimento e crea una fattispecie autonoma di reato che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna motivato da dinamiche di genere, in particolare: "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali...".
Secondo il nuovo articolo, il femminicidio si configura quando l’omicidio è commesso:
- per motivi di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;
- per discriminazione o odio di genere;
- in reazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva;
- come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.
La riscrittura operata in sede referente ha rafforzato la determinatezza normativa, recependo le osservazioni emerse nelle audizioni di giuristi ed esperti, e allineando la disposizione ai principi di legalità e tassatività previsti dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.
2) Femminicidio: tabella di sintesi delle principali novità
Vediamo una sintesi delle novità
Ambito | Novità introdotta |
Reato di femminicidio | Introduzione dell’art. 577-bis c.p. con pena dell’ergastolo per omicidio commesso per motivi legati al genere. |
Aggravanti | Estensione a reati come lesioni gravi, stalking, violenza sessuale, ecc., se commessi con le modalità previste per il femminicidio. |
Maltrattamenti familiari | Inclusione delle vittime non conviventi legate da vincolo di filiazione. |
Confisca dei beni | Confisca obbligatoria di strumenti usati per i reati, inclusi smartphone e dispositivi elettronici. |
Tutele procedurali | Ascolto della persona offesa entro 3 giorni; notifiche obbligatorie su patteggiamenti e scarcerazioni. |
Custodia cautelare | Non più automatica; possibile solo in presenza di esigenze cautelari concrete. |
Intercettazioni | Eliminato il limite di 45 giorni per i reati di violenza di genere. |
Tribunale monocratico | Estesa la competenza anche ai reati aggravati collegati al femminicidio. |
Formazione obbligatoria | Obbligatoria per magistrati, sanitari e forze dell’ordine su diritti umani e normativa sovranazionale. |
Educazione nelle scuole | Campagne nei licei sulla correlazione tra alcol, droghe e violenza sessuale. |
Accesso ai centri antiviolenza | Possibilità per i minori di accedervi autonomamente dai 14 anni. |
Relazione ministeriale | Relazione annuale al Parlamento con dati su condanne, aggravanti e sesso delle vittime. |