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REATO DI FEMMINICIDIO PUNIBILE CON L'ERGASTOLO: DAL 17 DICEMBRE

Reato di femminicidio punibile con l'ergastolo: dal 17 dicembre

La Legge sul femminicidio è in vigore dal 17 dicembre: i contenuti principali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 17 dicembre è in vegore la Legge n 181 del 2 dicembre 2025 con  "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime".

Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 .

Al codice penale, oltre all'introduzione del nuovo reato di femminicidio che si dettaglia di seguito, sono apportate le seguenti modificazioni

  • all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
  • all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
  • all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
  • all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»;
  • all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
  • all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.».

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1) Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale

La legge introduce il reato autonomo di femminicidio e una serie di interventi normativi finalizzati a contrastare in modo più incisivo la violenza contro le donne.

L'articolo 577-bis del codice penale è il fulcro del provvedimento e crea una fattispecie autonoma di reato che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna motivato da dinamiche di genere, in particolare: "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali...".

Secondo il nuovo articolo, il femminicidio si configura quando l’omicidio è commesso:

  • per motivi di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;
  • per discriminazione o odio di genere;
  • in reazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva;
  • come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.

La riscrittura operata in sede referente ha rafforzato la determinatezza normativa, recependo le osservazioni emerse nelle audizioni di giuristi ed esperti, e allineando la disposizione ai principi di legalità e tassatività previsti dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.

2) Femminicidio: tabella di sintesi delle principali novità

Vediamo una sintesi delle novità

Ambito

Novità introdotta

Reato di femminicidio

Introduzione dell’art. 577-bis c.p. con pena dell’ergastolo per omicidio commesso per motivi legati al genere.

Aggravanti

Estensione a reati come lesioni gravi, stalking, violenza sessuale, ecc., se commessi con le modalità previste per il femminicidio.

Maltrattamenti familiari

Inclusione delle vittime non conviventi legate da vincolo di filiazione.

Confisca dei beni

Confisca obbligatoria di strumenti usati per i reati, inclusi smartphone e dispositivi elettronici.

Tutele procedurali

Ascolto della persona offesa entro 3 giorni; notifiche obbligatorie su patteggiamenti e scarcerazioni.

Custodia cautelare

Non più automatica; possibile solo in presenza di esigenze cautelari concrete.

Intercettazioni

Eliminato il limite di 45 giorni per i reati di violenza di genere.

Tribunale monocratico

Estesa la competenza anche ai reati aggravati collegati al femminicidio.

Formazione obbligatoria

Obbligatoria per magistrati, sanitari e forze dell’ordine su diritti umani e normativa sovranazionale.

Educazione nelle scuole

Campagne nei licei sulla correlazione tra alcol, droghe e violenza sessuale.

Accesso ai centri antiviolenza

Possibilità per i minori di accedervi autonomamente dai 14 anni.

Relazione ministeriale

Relazione annuale al Parlamento con dati su condanne, aggravanti e sesso delle vittime.


Fonte immagine: Foto di Nicola Giordano da Pixabay
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