Il regime di esonero per gli imprenditori agricoli
Rag. Lumia Luigia
I piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7000,00 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo. Devono solo tenere ordinatamente sia le fatture di acquisto che quelle emesse per suo conto dai suoi clienti.
Il regime di esonero previsto per i piccoli imprenditori non è mai obbligatorio. L'imprenditore agricolo puo' sempre optare per l'applicazione dell'Iva in maniera ordinaria. Il regime normale puo' essere conveniente nel caso in cui l'imprenditore preveda di effettuare investimenti per la sua attività.
A chi si applica il regime di esonero agricolo
Il regime di esonero è previsto per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A).
Il piccolo imprenditore agricolo che rientra nel regime di esonero :
- Non deve liquidare l’imposta né procedere al versamento;
- non deve tenere nessun tipo di contabilità
- non deve presentare la dichiarazione Iva annuale.
Unico obbligo numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l'imposta .
Gli obblighi dei clienti degli agricoltori esonerati
Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di “trattenere” l’iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento.
Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
Cessazione del regime di esonero
Il regime di esonero cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno sempre la facoltà di non avvalersi del regime di esonero e di optare per il regime normale. La rinuncia puo’ essere conveniente nel caso l’imprenditore agricolo effettua investimenti di beni, di cui puo’ chiedere a rimborso l’Iva pagata.
Commenti
Sono in regimeIva di esonero, cioè non supero un reddito dal mio mercatino di vendita del miele di € 7000,00. Devo iscrivermi alla CCIAA. Tutti midicono che non ho questo obbligo. Grazie Coarelli
Commento di Coarelli Francesco (09:42 del 13/12/2011)
Salve, vorrei sapere se per usufruire dell'esonero per i produttori agricoli bisogna essere iscritti alla Camera di Commercio (o fare qualche altra cosa di simile) oppure un privato che possiede un piccolo appezzamento può avvalersi di questo esonero in forma immediata.
Grazie, Laura
Commento di Laura (13:17 del 06/03/2012)
Buongiorno, mio padre possiede un piccolo terreno agricolo, in passato coltivava agrumi e li vendeva ai mercati locali non superando mai la soglia di € 7.000,00, ha comunque la partita iva e ogni anno paga l'iscrizione alla CCIAA, inoltre ha anche il passaporto delle piante obbligatorio per chi vende agrumi con le foglie. Oggi mio padre è pensionato, la maggior parte degli agrumi sono stati sostituiti da frutta (per lo più ciliege)che ogni tanto viene venduta nei mercati locali. E vero che può chiudere la sua partita IVA e non rinnovare più il passaporto delle piante perchè trattandosi di frutta e di agrumi senza foglia al mercato possono fare l'autofattura con il solo codice fiscale? Ha altri obblighi da assolvere? Grazie.
Commento di Maria (14:18 del 08/03/2012)
