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IMMOBILI, RETTIFICA IVA PARZIALE

Immobili, rettifica Iva parziale

Il regime di esenzione comporta la restituzione dell'Iva per i decimi mancanti

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L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 1° Marzo 2006 ha confermato che la cessione di fabbricati abitativi in esenzione Iva comporta la rettifica della detrazione per i decimi mancanti, che deve essere eseguita nell'anno della vendita; pertanto al compimento del quarto anno nulla deve essere versato all'Erario. La rettifica da operare è quella prevista dall'art. 19 bis 2 comma 4 del decreto Iva in relazione all'effettivo impiego del bene nell'effettuazione di operazioni esenti. La rettifica quindi scatta al momento della cessione per gli immobili ultimati successivamente al 4 Luglio 2002 e ceduti successivamente al compimento del quadriennio dall'ultimazione.

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