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APPALTI: IL COSTO DEL LAVORO TROPPO BASSO ESCLUDE DALLA GARA

Appalti: il costo del lavoro troppo basso esclude dalla gara

Tar Lombardia sentenza 2830/2023 del 28 novembre: il ccnl Vigilanza privata non assicura livelli salariali adeguati. Dello stesso avviso il Consiglio di Stato nel 2015

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La sentenza del Tar Lombardia  n.  2830/2023 del 28 novembre ha stabilito che è possibile escludere da una gara pubblica un soggetto che presenta un'offerta economica  nella quale il costo del lavoro viene stimato utilizzando  un contratto collettivo che non assicura ai lavoratori una  retribuzione conforme ai principi di  sufficienza e proporzionalità previsti l'articolo 36 della Costituzione , in particolare considerando le  attività  di alto profilo previste dal bando.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha in primo luogo  sottolineato i limiti del potere della stazione appaltante nel  valutare l'offerta tecnica ed economica dei concorrenti, in particolare quando si tratta dell'organizzazione del lavoro, che non può essere imposta  al concorrente.  Il divieto comprende anche  la scelta del contratto collettivo di lavoro da applicare. La  valutazione  infatti deve essere effettuata  contemperando le esigenze della liberta imprenditoriale  e della tutela dei lavoratori.

Tuttavia , secondo la normativa vigente, prima dell'aggiudicazione delle gare pubbliche, le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali stabiliti per legge e  che il livello assicuri un trattamento dignitoso come previsto dall'articolo 36 della Costituzione .



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Nel caso specifico analizzato dalla sentenza, che riguardava alcuni servizi  di informazione al pubblico del Comune di Milano,  l'offerta economica del concorrente escluso, basata sul contratto collettivo vigilanza privata e servizi fiduciari, risultava inferiore del 30% rispetto ai costi del personale stimati dalla stazione appaltante, che aveva considerato  l'applicazione di un diverso contratto collettivo (Federculture).

Leggi in merito anche CCNL Vigilanza privata 2023 ecco il rinnovo QUI IL TESTO 2013-2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ritiene che il contratto collettivo  Vigilanza privata sia ormai obsoleto e non applicabile in sede giudiziaria, pertanto non può fornire un sistema retributivo coerente con il principio costituzionale.

La sentenza del Tar Lombardia afferma quindi che è possibile escludere da una gara pubblica un soggetto che presenta un'offerta economica basata su un contratto collettivo non coerente con il bando , soprattutto se ciò comporta una riduzione significativa delle retribuzioni , non  rispettando i requisiti richiesti per il personale.

Sentenza Consiglio di Stato:  costo del lavoro e appalti

Dello stesso avviso sostanzialmente  il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4699 del 13 ottobre 2015 in cui si  afferma che il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell’offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali  minimi stabiliti dal Ministero del lavoro .

Viene infatti ricordato che  "devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che può ritenersi ammissibile un’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Mentre occorre, perché possa dubitarsi della congruità dell’offerta, che la discordanza sia considerevole ed ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3329 del 3 luglio 2015)".

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