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APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO 2023: STOP ALLO SGRAVIO TOTALE

Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale

Istruzioni INPS aggiornate sui contributi per i contratti di apprendistato di primo livello. Non riconfermato lo sgravio totale alle microimpese. Aliquote e flussi Uniemens

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Con imessaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni  operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato  di primo livello,  per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo,  per il 2022  dalla legge  30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022 

Per gli apprendisti  con contratto  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 ,  termina lo sgravio totale e si  tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :

Codice

Descrizione

aliquote 

Y1

Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

Y2

Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

N1

Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

N2

Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

(aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

J9

Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K9

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)


Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma  degli ammortizzatori sociali   della legge  234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura. 

 ATTENZIONE 

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .

  • per tutta la durata del periodo di formazione  e 
  •  per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

 

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