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RIFORMA FISCALE: LA NUOVA DETRAZIONE DELL’IVA DELLE FATTURE A CAVALLO D’ANNO

Riforma fiscale: la nuova detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno

La riforma modifica le modalità di detrazione dell’IVA per le fatture ricevute entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione

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Il comma 1 dell’articolo 1 del DPR 100/1998 disciplina le modalità di detrazione delle fatture ricevute il mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Ricordiamo che il diritto alla detrazione dell’IVA, nasce per la concorrenza di due fattori:

  1. l’IVA deve essere esigibile, quindi l’operazione deve essere effettuata;
  2. bisogna ricevere la fattura, oggi con modalità elettroniche.

Come regola generale, nel momento in cui entrambi questi elementi coesistono è possibile detrarre l’IVA applicata.

Dal punto di vista operativo può sorgere qualche difficoltà nel momento in cui una operazione viene effettuata in un determinato mese e il documento viene ricevuto il mese successivo. A riguardo, il già citato articolo 1 del DPR 100/1998 prescrive che:

  • per le operazioni infrannuali: è possibile detrarre l’IVA anche sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione;
  • per le operazioni a cavallo d’anno: non è possibile detrarre l’IVA sui documenti di acquisto ricevuti ed annotati nell’anno successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

La Legge delega fiscale prevede delle novità riguardo la detraibilità dell’IVA dei documenti la cui IVA è esigibile nell’anno precedente, ma la cui fattura è stata ricevuta e annotata nell’anno successivo. Infatti, il comma 3 dell’articolo 7 della legge prevede che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”; quindi, modificando appunto il citato comma 1 dell’articolo 1 del DPR 100/1998, sarà possibile detrarre l’IVA nell’ultima liquidazione IVA dell’anno (dicembre o quarto trimestre, a seconda del contribuente) anche per quelle fatture, esigibili nell’anno precedente, ricevute ed annotate da giorno 1 a giorno 15 dell’anno successivo.

Fondamentalmente la normativa già prevista per le operazioni infrannuali viene estesa anche a quelle a cavallo d’anno, che così risultano allineate.

Da un punto di vista pratico le conseguenze sono due:

  • sarà possibile detrarre l’IVA sulle operazioni le cui fatture sono state ricevute l’anno successivo o nel periodo in cui la relativa imposta è diventata esigibile o in quello in cui la fattura è ricevuta;
  • per le operazioni effettuate a dicembre sarà più probabile l’allineamento tra competenza ed esigibilità.
Fonte immagine: Foto di kinkates da Pixabay

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