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RIFORMA FISCALE: LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Riforma fiscale: la semplificazione della liquidazione volontaria

La delega al governo per la riforma fiscale prevede anche una semplificazione delle procedure di liquidazione di ditte individuali, società di persone e società di capitali

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Ai sensi dell’articolo 182 del TUIR, nella versione oggi in vigore, la procedura di liquidazione volontaria delle imprese individuali, delle società di persone e delle società di capitali ai fini fiscali costituisce un unico periodo di imposta.

Ciò sia nell’ovvio caso in cui la procedura inizi e finisca in un unico esercizio, sia quando questa si svolga per più anni fiscali: in tale seconda situazione, alla fine di ogni periodo fiscale le imposte vengono liquidate a titolo provvisorio, in base ai bilanci intermedi, e diventano definitive nell’ultimo esercizio fiscale, quello di chiusura della liquidazione volontaria, con il bilancio finale di liquidazione.

Fa eccezione il caso in cui la procedura duri più di tre esercizi per le ditte individuali e le società di persone, e più di cinque esercizi per le società di capitali: in tale situazione, le imposte precedentemente determinate in via provvisoria assumono natura definitiva.

La scelta operata dal legislatore, per quanto non semplice da un punto di vista operativo, ha un fondamento nella volontà di determinare correttamente l’effettiva capacità contributiva del contribuente: in dottrina l’intera vita dell’impresa rappresenta un unico periodo contabile, in quando i bilanci intermedi di fine anno costituiscono degli artifici richiesti da esigenze pratiche, come quella di determinare le imposte da corrispondere annualmente.

Se cioè è vero, ed è vero, per una impresa in attività, ciò diventa ancora più vero nel momento in cui l’impresa entra nella fase di liquidazione: in conseguenza della liquidazione del patrimonio aziendale, operazione da cui discendono minusvalenze e plusvalenze, i bilanci intermedi possono presentare dei risultati temporaneamente non coerenti con il risultato finale della procedura.

Il fatto che, dopo tre o cinque esercizi, le imposte versate a titolo provvisorio diventino definitive, risponde a delle esigenze di ordine pratico.

Con l’articolo 9 comma 1 lettera c-quater) del Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, il testo A.C. 1038-75-A, il legislatore inverte il paradigma dando priorità alla volontà di semplificare la procedura di liquidazione volontaria, con una soluzione che, in effetti, potrebbe anche essere capace di rispondere alle diverse esigenze dei diversi contribuenti.

Il testo della Legge Delega, prevede infatti “la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d’impresa relativo ai periodi compresi tra l’inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell’imposta”.

Quindi, con la novellazione, durante la liquidazione dell’impresa, le imposte calcolate e liquidate in un periodo di imposta si considereranno definitive, fatta la salva la facoltà del contribuente, se la procedura non si protrarrà per più dei tre o cinque esercizi previsti, di rideterminare le imposte dovute alla fine, in base al bilancio finale di liquidazione.

La soluzione prospettata può costituire una semplificazione operativa per le imprese di minore dimensione o, più in generale, per quelle che presentano una situazione più snella, che riserva, però, al contribuente la facoltà di optare per la precedente modalità di determinazione delle imposte nel caso in cui, nei diversi esercizi, dovessero sorgere degli elementi di sensibilità da annullare nella procedura completa.

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