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CONTRIBUTO ACQUISIZIONE CERTIFICATO EMAS PER LE IMPRESE CHE TRATTANO RIFIUTI RAEE

2 minuti, Redazione , 21/06/2023

Contributo acquisizione certificato EMAS per le imprese che trattano rifiuti RAEE

Contributo imprese che trattano rifiuti RAEE che acquisiscono certificato EMAS: domande dalle ore 12.00 del 04 settembre 2023 fino alle ore 23.59 del 18 settembre 2023

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Con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 21 del 03.04.2023 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 04 settembre 2023 e fino alle ore 23.59 del 18 settembre 2023 esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma informatica rinvenibile al seguente link: https://padigitale.invitalia.it/ .

Ricordiamo che le misure per incentivare l’introduzione volontaria dei sistemi di gestione ambientale registrati EMAS sono state promosse dal decreto del 15 giugno 2022, del Ministero della Transizione Ecologica (oggi denominato Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute.

Soggetti beneficiari

Il contributo è rivolto alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili nonche' l'osservanza dei requisiti previsti all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto. 

Alla data di presentazione della domanda, le suddette imoprese devono essere in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

  • risultare regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
  • risultare iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non devono sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  • non risultare in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalita' liquidatoria.

Misura del contributo

L'agevolazione è concessa in forma di contributo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di 500 mila euro annui. 

Il contributo concesso è pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto brnrficiario, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Allegato

Decreto MASE 21 del 03.04.2023
Fonte immagine: Foto di Ghislain da Pixabay

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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