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IMPATRIATI E LAVORO DA REMOTO: L'AGENZIA RIEPILOGA I REQUISITI

Impatriati e lavoro da remoto: l'Agenzia riepiloga i requisiti

Nell'interpello 904 383 della DRE Lombardia un riepilogo dei requisiti per il regime impatriati e dell'applicabilità in caso di remote working per aziende estere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risposta a interpello n. 904–383/2023 ( qui il testo) la Direzione Regionale  Lombardia delle Entrate risponde  a una contribuente  in materia di lavoro da remoto e applicabilità del regime impatriati ( art.16 del Dlgs 147/2015).

 Il caso riguardava in particolare una cittadina italiana che trasferisce la residenza in Italia dopo molti anni di lavoro  all'estero e svolge la sua attività in smart working per lo stesso datore di lavoro estero.

Nell'interpello vengono esposti i dettagli del caso chiedendo conferma alla amministrazione finanziaria se  nella situazione concreta siano ravvisabili tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa .

Nella risposta l'Agenzia  dichiara  in  primo luogo  l'inammissibilità dell'interpello perchè non riguarda un caso di incertezza normativa  ma una valutazione su aspetti specifici concreti e personali che esulano dalle finalita dell'istituto dell'interpello, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato  dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Viene citata a questo proposito  la circolare n. 33 del 28 dicembre 2020, paragrafo 1, in cui si afferma che "le valutazioni che presuppongono accertamenti di natura fattuale relative alla sussistenza dei presupposti per  stabilire l'effettiva residenza fiscale, e al possesso dei requisiti per l'accesso al regime di cui all'articolo 16,  comma 1 o comma 2, del d. lgs. n. 147 del 2015, non possono essere oggetto di analisi in sede di interpello."

Ciò detto, ai fini meramente  informativi , la risposta ribadisce gli aspetti principali dell'agevolazione e le condizioni  generali richieste per l'applicabilità.

Le condizioni per il regime impatriati art 16 d.lgs 147 2015

A norma dell art 16 d lgs 147 2015 come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. ''Decreto crescita 2019'')articolo 5, comma 2, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle  Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917,  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al  ricorrere delle seguenti condizioni:

  1.  i lavoratori , sia italiani che stranieri ,  non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e  
  2. si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  3.  l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Viene specificato che la condizione descritta al punto 3 " deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta  soddisfatta se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni  nell'arco dell'anno. Al riguardo, come precisato nella circolare n. 17 del 2017 (paragrafo 3.3), nel computo  dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri  giorni non lavorativi. Non possono essere invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato''. 

Si ricorda che la norma è stata modificata dal decreto 34 2020 Decreto crescita consentendo l un ulteriore riduzione  dell'imposizione fiscale al ricorrere di specifiche condizioni.

Ti puo interessare leggere Il regime fiscale degli impatriati alla luce degli ultimi chiarimenti

Per una trattazione precisa e completa  vedi l'eBook Il regime fiscale degli impatriati di P. Soro 165 pagine  aggiornato a gennaio 2023

Smart working e regime impatriati

 In particolare sul tema del lavoro da remoto l'Agenzia ricorda che "la sussistenza di un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa  in tale Paese risulta ravvisabile anche per soggetti che iniziano a svolgere in Italia attività di lavoro  dipendente in modalità ''smart/remote working'' per soggetti esteri, come anche precisato dalla Risposta n.  596 del 2021  (Leggi in proposito   l'articolo:  l'Agenzia ammette il regime impatriati per lo smart working con società estera") e ribadito dalle Risposte n. 55 e n. 186 del 2021."

Inoltre  le Risposte n. 296, n. 458, e n.  590 del 2021 hanno chiarito che per i soggetti che svolgono attività lavorativa di lavoro dipendente nella  modalità dello ''smart/remote working'', per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente  svolta la prestazione lavorativa, si fa riferimento al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente  presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

AGGIORNAMENTO 22 AGOSTO

Sul tema è stata  recentemente pubblicata la circolare 25 2023  in cui l'agenzia approfondisce il tema della residenza fiscale e delle agevolazioni per le prestazioni di lavoro da remoto  per il regime Impatriati  e per il regime Docenti e ricercatori . Si occupa inoltre dei lavoratori frontalieri a seguito del nuovo Accordo Italia Svizzera sul tema.

Leggi in merito Smart working all'estero e frontalieri, guida completa e  Docenti e ricercatori lavoro da remoto non agevolato

Ti potrebbero interessare gli ebook:

e il tool di calcolo in excel:  Frontalieri italia Svizzera confronto tassazione 

Fonte immagine: Foto di Daria Obymaha da Pixabay

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