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CONTRIBUTI CASSA FORENSE: DAL 5 GIUGNO VALIDA LA NUOVA CAUSALE "E107"

Contributi Cassa Forense: dal 5 giugno valida la nuova causale "E107"

Con Risoluzione le entrate istituiscono una nuova causale per il versamento dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale Previdenza degli avvocati

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Con Risoluzione n 24 del 24 maggio le entrate istituiscono lA causale contributo “E107” per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

La Risoluzione ricorda che il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (di seguito “Cassa Forense”). Con convenzione del 26 novembre 2020 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.
Con nota prot. n. 47793 del 24 febbraio 2023, la Cassa Forense ha richiesto l’istituzione di una ulteriore causale contributo, rispetto alle causali già istituite con le risoluzioni n. 1/E dell’11 gennaio 2021, n. 34/E del 21 maggio 2021 e n. 56/E del 6 settembre 2021.

Ciò premesso, si istituisce la causale contributo di seguito indicata:

  • “E107” denominata “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.

In sede di compilazione del modello F24:

  • la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, 
  • riportando: 
    • nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
    • nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Allegato

Risoluzione AdE 24 del 24.05.2023

Tag: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE AVVOCATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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