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TAGLIO CUNEO DA LUGLIO 2023: TREDICESIMA ESCLUSA DALL'AUMENTO

Taglio cuneo da luglio 2023: tredicesima esclusa dall'aumento

Le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo parziale nelle buste paga dei dipendenti, aumentato da luglio a dicembre 2023 ma attenzione alla tredicesima

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio 1932 del 24 maggio Inps fornisce tutte le istruzioni operative per l'applicazione dell'esonero contributivo parziale in vigore da luglio a dicembre 2023, previsto dal Decreto lavoro  48 2023

AGGIORNAMENTO 4 .7.2023

(Il decreto è stato  convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023 legge 85 2023 QUI IL TESTO COORDINATO non si sono modifiche su questa materia.)

 L'aspetto principale messo in luce dall'Istituto , che deriva dalla formulazione letterale della norma,    è l'esclusione della tredicesima dall'aumento della percentuale di taglio contributivo, rispetto a quella già in vigore nella prima parte del 2023, per effetto della legge di bilancio.

Vediamo piu in dettaglio la previsione, le modalità di applicazione in busta paga e le indicazioni per i flussi Uniemens.

Riduzione  contributiva  luglio  dicembre 2023 

 Si ricorda che l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 prevede:  

  • per i periodi di paga  dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, 
  • l’aumento dell'esonero contributivo della legge di Bilancio 2023 (fissato al 2 % per i redditi  entro i 35mila euro e al 3% per i redditi fino a 25 mila euro)  
  • di 4 punti percentuali, 
  • senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Cio significa che lo sgravio si applica 

-    nella misura di 6 punti percentuali sulla  retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro;

-    nella misura di 7 punti percentuali,  sulla retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente  l'importo mensile di 1.923 euro.

Taglio cuneo contributivo  su tredicesima mensilità o rateo 

 Lo sgravio sulla tredicesima mensilità, erogata a dicembre 2023, quindi  si applica: 

-    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

-    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

In caso di erogazione frazionata   in ratei mensili, l' applicazione avviene: 

-    nella misura di 2 punti percentuali, se il rateo mensile di tredicesima non eccede 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

-    nella misura di 3 punti percentuali,  se il rateo mensile di tredicesima non eccede 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

L'istituto sottolinea anche che  in caso di  cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato,  moltiplicando l’importo di 

  • 224 euro (per l’applicazione della riduzione del 2%) o
  • 160 euro (per l’applicazione della riduzione del 3 %)

 per il numero di mensilità maturate.

Taglio cuneo: istruzioni operative flusso Uniemens

L'istituto richiama e istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023  e precisa che le procedure informatiche saranno adeguate 

 a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti 

per l'  esonero in misura del 6%:   nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, 

per l' esonero in misura del 7%:  nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”.

Taglio cuneo: istruzioni operative datori di lavoro agricoli 

Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene effettuato dall’Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l’esposizione dei dati dell’esonero in oggetto si utilizzeranno, le stesse modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>).



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