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LINEE GUIDA REVISORI COMUNI: LE REGOLE DELLA CORTE DEI CONTI

Linee guida revisori Comuni: le regole della Corte dei Conti

Rendiconto 2022, le linee guida della Corte dei conti per i revisori. Sintesi dei punti trattati dalla delibera

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Con Delibera n 8 la Corte dei Conti approva i documenti, che costituiscono parte integrante della deliberazione, riguardanti le “Linee guida e il questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022.

Il documento, composto di 12 punti, contiene le linee guida e il questionario che i revisori degli enti locali dovranno inviare alle Sezioni regionali di controllo nei prossimi mesi. 

Viene specificato che le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica fortemente caratterizzato da due aspetti:

  • da un lato, per la parte corrente, il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale; 
  • dall’altro, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma, come noto, di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali

I revisori dovranno verificare gli effetti connessi all’emergenza sanitaria, al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive “non ordinarie” annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di “mascheramento” di potenziali criticità strutturali di bilancio 

Inoltre si sottolinea che il questionario, nell’ambito dell’analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare, in continuità con la precedente versione, la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle nuove modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL). 

In particolare, è indagata la corretta applicazione, da parte degli enti locali delle previsioni di cui all’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), attraverso l’aggiornamento dei vecchi quesiti, incentrati sui seguenti quattro profili: 

  1. ricostituzione del FAL in sede di rendiconto 2019 ed eventuale emersione del disavanzo da ripianare secondo le nuove modalità previste dall’art. 52, comma 1-bis (ripiano in quote costanti entro il termine massimo decennale); 
  2. nuove modalità di contabilizzazione del FAL, come previste dall’art. 52, comma 1-ter; indicazione nella nota integrativa allegata al bilancio e nelle relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione; 
  3. accesso al Fondo istituito, nell’anno 2021, dall’art. 52, comma 1, nonché facoltà di rimodulazione del ripiano del disavanzo da FAL prevista dal successivo comma 1-quater.

Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Come per i precedenti questionari una particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio dei flussi di cassa con specifico approfondimento sulla cassa vincolata, sull’utilizzo per cassa di somme a specifica destinazione ex art. 195 del TUEL e sull’anticipazione di tesoreria

Resta monitorata la verifica sulla tempestività dei pagamenti e sulla corretta esposizione e determinazione, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, dell’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate.

L’analisi dei suddetti aspetti consente di disporre di elementi informativi di rilievo che accompagnano l’osservazione dell’evoluzione del risultato d'amministrazione e il correlato utilizzo delle risorse, che non può prescindere, nell’ipotesi di “disavanzo da ripianare”, dalla verifica della composizione dello stesso e delle connesse modalità di copertura. 

In tale contesto, l’organo di revisione è chiamato a verificare la correttezza delle operazioni di annullamento automatico dei debiti, tributari e patrimoniali (c.d. stralcio delle mini-cartelle) e delle correlate movimentazioni in occasione della predisposizione delle scritture di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniali.

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