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DEFINIZIONE LITI PENDENTI: POSSIBILI LE RATE MENSILI

Definizione Liti pendenti: possibili le rate mensili

Conversione Decreto Bollette: Proroga del pagamento prima rata, più rate possibil e pagamenti mensili: sintesi delle novità per definizione agevolata liti pendenti

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L'iter di conversione in Legge (non ancora concluso) del DL n 34/2023 noto come decreto Bollette, prevede novità per la definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione in cui è parte l'agenzia delle entrate o le dogane con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Definizione agevolata liti pendenti: novità del Decreto Bollette

In sintesi con le modifiche apportate dalle norme in esame:

  • si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione  agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi,  
  • pur restando ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro, viene precisato che le rate in cui è dilazionato il  pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate  viene così rimodulato:
    1. le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023; 
    2. le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del  mese.

Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell’apposita istanza presentata al giudice. 

Slitta dunque al 10 ottobre 2023 il termine entro il quale il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, la documentazione rilevante (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).

Definizione agevolata liti pendenti: cosa prevede la legge di bilancio 2023

Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 ha previsto come oramai noto di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In particolare:

  • se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore,
  • se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale le controversie pendenti possono essere definite:
    • con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di  soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado,
    • con il pagamento del 15% del valore,  in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Con riferimento agli effetti della definizione agevolata si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di  avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo  di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di  definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. 

La definizione si perfeziona con:

  • la presentazione della domanda 
  • il pagamento degli importi dovuti o della della prima rata entro il 30 giugno 2023; 
  • nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. 

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati  dalla data del versamento della prima rata. 

Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.  

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con  la sola presentazione della domanda.

TABELLA SI SINTESI

Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione in cui sono parte le Entrate e le Dogane
Cosa prevede la legge di Bilancio 2023Cosa prevede la legge di conversione del DL Bollette
Come si perfeziona

Presentazione della domanda, 

pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.06 2023


Presentazione della domanda, 

pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.09.2023


I pagamenti ratealiper importi < 1.000 è possibile rateizzare fino a 20 rate con pagamento trimestrale
per importi < 1.000 è possibile (per scelta del contribuente) rateizzare fino a 51 rate con pagamento mensile

Tag: DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023

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