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SICUREZZA: NEL DECRETO LAVORO OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE

Sicurezza: nel Decreto Lavoro obbligo di formazione per il datore

Nuovi adempimenti per il rafforzamento della sicurezza in particolare per i datori stessi, il settore edile, il lavoro autonomo, le procedure in capo al medico competente..

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Il decreto lavoro  48 2023 recentemente varato dal Governo se da un lato alleggerisce gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro a carico dei datori,  dall'altro  richiede a questi ultimi  nuovi adempimenti    per il rafforzamento della sicurezza   in particolare per il settore edile , sulle procedure in capo al medico competente, ecc.. 

Vediamo di seguito le novità previste. 

Sicurezza e  medico competente  

Cambiano alcune norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro n

In particolare viene stabilito l’obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi  lo  suggerisca.

 il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. 

In caso di grave impedimento del medico competente che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei  requisiti.

Formazione  e controlli per la sicurezza 

Per il  settore delle costruzioni, si prevede l’obbligo di estendere anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei o mobili.

E' previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.  per contrastare  condotte di simulazione di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri. 

In tema di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro,  i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

 I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono  acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico. 

Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali. Per chi non si adegua scatta  la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Sicurezza e rafforzamento ispezioni 

Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita   sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, 

Le stesse informazioni  saranno  rese disponibili  anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro irregolare e evasione od omissione contributiva, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Si prevede un maggiore ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro  nell'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

INAIL dovrà individuare, nell’ambito del personale in servizio, un contingente di personale ispettivo qualificato  da impiegare sul territorio della Regione siciliana nonché delle

Province autonome di Trento e di Bolzano.


Fonte immagine: DavidRockDesign from Pixabay

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