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IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE: QUANDO E COME SI VERSA

Imposta di bollo fatture elettroniche: quando e come si versa

Modalità e termini di versamento. dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Che differenza c'è con il bollo virtuale?

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Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Entro il prossimo 15 aprile l'Agenza delle Entrate metterà a disposizione nella sezione preposta del portale "Fatture e corrispettivi" gli elenchi A e B in base ai quali verrà calcolata l'imposta di bollo per il primo trimestre.

Vediamo modalità e termini di pagamento.

Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche: le novità 2023 e la scadenze

Imposta di bollo fatture elettroniche: come si versa?

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24. 

L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, 

  • i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A),
  • integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B). 

I soggetti Iva possono dunque:

  • verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo
  • e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia
  • effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Fonte immagine: Agenzia delle Entrate

Il pagamento dell'imposta di bollo viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.

Imposta di bollo fatture elettroniche: quando si versa?

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella tabella:


Fonte immagine: Agenzia delle Entrate

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

per approfondimenti scarica qui la Guida delle Entrate aggiornata al mese di marzo 2023

Imposta di bollo fatture elettroniche: differenza col bollo virtuale?

La modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale”

Per bollo virtuale si intende la modalità di pagamento indicata nell’articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. 

Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all’Agenzia delle entrate, nell’indicazione dell’assolvimento del bollo in modalità virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto per l’imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

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