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CONTRIBUTO EXTRAPROFITTI 2022: CODICE TRIBUTO PER PAGARE ENTRO IL 31 MARZO

Contributo extraprofitti 2022: codice tributo per pagare entro il 31 marzo

Le Entrate istituiscono i codici tributo per: il contributo di solidarietà 2023 e contributo straordinario rideterminato contro il caro bollette per il 2022

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Con Risoluzione n 15 del 14 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24:

  • del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, 
  • nonché del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e ha modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e successive modifiche e integrazioni. 

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023: codici tributo

L’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, ha istituito, per l’anno 2023, alle condizioni ivi indicate, un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. 

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. 

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

  • 2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

Contributo straordinario per il 2022: codici tributo

L’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo, per l’anno 2022, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, alle condizioni ivi indicate, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del citato contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, con la risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 sono stati istituiti i codici tributo “2710”, “2711”, “1939” e “8939”. 

L’articolo 1, commi 120 e 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha modificato la disciplina del contributo in argomento. 

È stato in particolare previsto che se “per effetto delle modificazioni apportate all’articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:

a) l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023

b) l’ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023. 

Tanto premesso, per consentire il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo: 

  • “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nei casi in cui tale ammontare risulta minore, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Allegato

Risoluzione AdE 15 del 14.03.2023

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