Con Risoluzione n 15 del 14 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24:
- del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023,
- nonché del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e ha modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e successive modifiche e integrazioni.
Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023: codici tributo
L’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, ha istituito, per l’anno 2023, alle condizioni ivi indicate, un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Contributo straordinario per il 2022: codici tributo
L’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo, per l’anno 2022, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, alle condizioni ivi indicate, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del citato contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, con la risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 sono stati istituiti i codici tributo “2710”, “2711”, “1939” e “8939”.
L’articolo 1, commi 120 e 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha modificato la disciplina del contributo in argomento.
È stato in particolare previsto che se “per effetto delle modificazioni apportate all’articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:
a) l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023
b) l’ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.
Tanto premesso, per consentire il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
- “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nei casi in cui tale ammontare risulta minore, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.