HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

BONUS ENERGIA: COSA FARE PER SCARTO COMUNICAZIONE

Bonus energia: cosa fare per scarto comunicazione

Scarto comunicazione bonus energia per codice Ateco incoerente e per diversità tra società che invia e società che ha maturato il credito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con una FAQ del 10 marzo 2023 le Entrate aggiornano la sezione delle risposte alle domande frequenti in merito ai bonus energia e le relative comunicazioni da inviare entro il prossimo 16 marzo.

In particolare veniva domandato cosa fare nel caso in cui " le comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023  siano scartate: 

  • una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito,
  • l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022."

Bonus energia: cosa fare per scarto comunicazione

Le Entrate con pubblicazione di una specifica replica datata 10 marzo chiariscono che:

  • se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:
    • la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
    • l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
    • il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia;

in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo:

anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023: 

La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere:

  • sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito 
  • il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici”
  • il codice fiscale dello stesso beneficiario.

In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. 

La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.

Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

Viene infine precisato che, se la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023.

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/04/2024 Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all'11.04

Albo certificatori crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design: attivo dal 21.02 con le regole per iscriversi. Tutte le FAQ

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.