HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

TERZO SETTORE: PER LE CONVENZIONI VALE L'ISCRIZIONE AI REGISTRI PREVIGENTI

Terzo settore: per le convenzioni vale l'iscrizione ai registri previgenti

Il Ministero del lavoro risponde al quesito del Forum Terzo settore sull'anzianità minima di 6 mesi richiesta per le convenzioni di ODV e APS con pubbliche amministrazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ministero del lavoro  ha risposto nella recente nota 2904 del 3 marzo 2023 ad un quesito posto dal Forum del terzo settore  sulla corretta interpretazione  dell’articolo 56 del d.lgs.  n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui  richiede  per le convenzioni tra Pubbliche amministrazioni e  ODV e APS  ai fini dello svolgimento  di attività o di servizi sociali di interesse generali, la sussistenza del requisito  dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore  (RUNTS) di almeno 6 mesi. 

Vediamo nello specifico.

APS e ODV: Anzianità RUNTS o registri previgenti per le convenzioni?

La richiesta evidenziava come in molti bandi emanati da  amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.  

Il FORUM evidenziava che  la giusta verifica  dovrebbe invece  considerare validi anche i mesi di anzianità  di iscrizione nei   registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale , "in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema  di registrazione."

Nella risposta  il Ministero chiarisce innanzitutto che  il requisito dell'anzianità minima di iscrizione al Runts  che si affianca a quello dell' iscrizione attiva al momento della convenzione si giustifica con la necessità di   "assicurare in via generale ed astratta  la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure  comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti".

APS e ODV: L' interpretazione del Ministero 

Il Ministero concorda poi  con l'interpretazione prospettata dal Forum ovvero che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: 

  1. la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione  al RUNTS, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende  soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione  ai  registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti,rispettivamente, ai sensi delle leggi n.266/1991 e n. 383/2000. 
  2. L’articolo 54, comma 4 del  Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti  ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in  virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

Le disposizioni confermano quindi la continuità  tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione   dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni  - ODV e  APS-  e la logica inclusione  nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato - in continuità di iscrizione - ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.

Lo stesso principio è applicabile inoltre

  • nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il  procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo,e
  •  nei confronti delle ODV con riferimento all’articolo 57 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.

Viene invece  specificato che  non può valere ai fini delle convenzioni l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024 · 19/04/2024 Commercialisti: contributi formazione professionale

Il bando per i rimborsi dalla CDC per la formazione continua effettuata nel 2023: requisiti , importo, modalità di richiesta. Domande fino ad esaurimento dei fondi

Commercialisti: contributi formazione professionale

Il bando per i rimborsi dalla CDC per la formazione continua effettuata nel 2023: requisiti , importo, modalità di richiesta. Domande fino ad esaurimento dei fondi

Restauratori beni culturali: modalità Esame di stato 2024  in Gazzetta

Pubblicate le modalità per le prove di idoneità con valore di esame di abilitazione per la qualifica di restauratore di beni culturali. Prove diversificate

CIGS  imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.