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PROROGA IMPATRIATI: NON APPLICABILE LA REMISSIONE IN BONIS

Proroga Impatriati: non applicabile la remissione in bonis

L'Agenzia ribadisce che il mancato versamento per la proroga del regime agevolato per gli impatriati non è sanabile con l'istituto della remissione in bonis. Vediamo le motivazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La remissione in bonis non è utilizzabile per sanare il mancato versamento ai fini della proroga  di 5 anni del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Lo ribadisce l'Agenzia  delle Entrate nella Risposta  a Interpello  n 223 del 22 febbraio 2023 .

La richiesta di chiarimenti riguardava un cittadino italiano per molti anni residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'AIRE e rientrato in Italia nel 2016,   che dal 2017 aveva fruito del regime “impatriati”  (articolo 16, Dlgs n. 147/2015). 

Come noto l'agevolazione è stata modificata  con la possibilità di proroga su opzione dell'interessato per ulteriori 5 anni , con riduzione dell'imponibile fino al 90% in caso siano presenti figli minori o venga acquistato un immobile residenziale in Italia.

La novità riguardava anche gli iscritti all’Aire ei cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati”  (legge di bilancio 2021), come nel caso dei richiedente.

Mancato versamento nei termini: la risposta dell'Agenzia

Nell'interpello si evidenziava che per "un mero errore materiale" il lavoratore non aveva effettuato il versamento necessario per perfezionare  l'opzione entro il 30 giugno 2022 e chiedeva quindi    se,  per non perdere il prolungamento della tassazione ridotta , fosse  possibile  ricorrere all'istituto della  remissione in bonis di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-­legge n. 16 del 2012.  

Nella risposta l’Agenzia delle entrate dopo la consueta illustrazione dettagliata della normativa e prassi sulla disciplina rigetta la soluzione proposta per mancanza dei presupposti . Infatti afferma che  tale articolo prevede che:

 "la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività  amministrative di accertamento (...) . 

L'agenzia sottolinea  che il mancato versamento del dovuto non può essere considerato inadempimento formale  come richiesto dalla norma 

Viene richiamato inoltre  il contenuto della circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” 34-2019,  e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021  sulle modalità attuative che richiedono il versamento del dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo in cui si utilizza l'agevolazione.

Ricorda anche che, come da risposte a interpello nn 371,371 e 383,   neanche l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  risulta utilizzabile per sanare la situazione.

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Fonte immagine: Foto di Joshua Woroniecki da Pixabay

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