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REDDITI CAMPIONE D'ITALIA: FISSATA LA RIDUZIONE FORFETTARIA 2022

Redditi Campione d'Italia: fissata la riduzione forfettaria 2022

Provvedimento delle Entrate con % di riduzione forfettaria del cambio da applicare ai redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia

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Con Provvedimento dell'8 febbraio le Entrate si occupano della determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare:

  • ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, 
  • nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
  • nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, con il provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 175483 del 31 gennaio 2023, viene determinata nel 37,07 per cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR da applicare ai redditi suddetti.

Si ricorda che l’art. 1 comma 632 della L. 147/2013, come modificato, stabilisce che, per tenere conto delle variazioni del cambio tra franco svizzero ed euro, la percentuale di riduzione forfetaria, definita per i soggetti sopraindicati nella misura del 30% dall’art. 188-bis commi 1 e 2 del TUIR, è annualmente maggiorata o ridotta, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.

Tale rideterminazione va effettuata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 30%.

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Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 08.02.2023 n. 37351

Tag: REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023

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