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COMMERCIALISTA DIPENDENTE PUBBLICO: CHIARIMENTI SU PROFESSIONE E PIVA

Commercialista dipendente pubblico: chiarimenti su professione e PIVA

Incompatibilità per impiego pubblico con autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dell'ente: chiarimenti del CNDCEC

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Con il pronto ordini n 180 del 2 dicembre il CNDCEC risponde ad un quesito proposto da un Ordine territoriale sulla incompatibilità di un iscritto alla sezione speciale il quale ha ottenuto dall'ente pubblico del quale è dipendente l'autorizzazione a svolgere anche la professione.

In particolare, si chiede di sapere se un iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente a tempo pieno e indeterminato presso ente di diritto pubblico, possa richiedere di essere nuovamente iscritto nella sezione ordinaria dell’Albo a seguito di autorizzazione da parte del suddetto Ente allo svolgimento di incarichi professionali già ricoperti prima della data di assunzione come dipendente pubblico ovvero debba rimanere iscritto nell’elenco speciale. 

In tale ultimo caso si chiede anche di sapere se il soggetto possa svolgere tali incarichi di commissario liquidatore e di revisore di ente locale come libero professionista con regolare partita IVA.

Viene specificato che, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Nel caso di rapporto di pubblico impiego l’art. 53, co. 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (in regime di tempo pieno, cd. full time), il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale.

Tale divieto deriva dal principio di esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, in ossequio ai principi (anch’essi di derivazione costituzionale) di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Tale divieto viene meno solo:

  • in caso di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (cd. part-time) con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In questi casi, peraltro, la pubblica amministrazione interessata ha, comunque, l’onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l’esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità (ad esempio in ragione dell’esistenza di un conflitto di interessi). Sono in ogni caso vietati, a prescindere dal regime dell’orario di lavoro (full-time o part-time), quegli incarichi che generano comunque interferenza con i compiti istituzionali o compromissione dell’attività di servizio del dipendente (art. 1, co. 58-bis, L n. 662/1996);
  • in presenza di regimi speciali quale ad es. per i dipendenti della scuola pubblica, per i quali si consente, in via generale, al personale docente di esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.

Nell’ambito del pubblico impiego, dunque, la prestazione di lavoro subordinato con orario di lavoro superiore al 50 per cento, fatte salve le deroghe appena evidenziate, risulta incompatibile con l’esercizio della professione. 

Ciò premesso, l’art. 53 consente in ogni caso alle Pubbliche Amministrazioni di autorizzare i dipendenti pubblici in regime di full time allo svolgimento di incarichi retribuiti, sempre che siano occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi (anche solo potenziali) con l’amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d’ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento.

Si osserva chel’autorizzazione ha ad oggetto lo svolgimento di singoli incarichi e da essa non può derivare in alcun modo un’autorizzazione generica all’esercizio dell’attività professionale in modo continuativo e abituale.

Pertanto, nell’ipotesi di autorizzazione allo svolgimento di singoli incarichi retribuiti, si conferma il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale. 

Il CNDCEC specifica che, con riferimento alla partita IVA, le disposizioni in tema di incompatibilità nel pubblico impiego non dispongono espressamente un divieto di apertura della partita IVA per il dipendente che, titolare di un rapporto di lavoro in regime di tempo pieno presso un ente pubblico o una pubblica amministrazione, versi in uno stato di incompatibilità con l’esercizio della eventuale professione che intenda avviare. 

Tuttavia, dall’impossibilità di esercitare tale attività professionale, in conseguenza della situazione di incompatibilità, deriva l’impossibilità di aprire e detenere la partita IVA riferita a tale specifica attività. 

Concludendo si segnala che, laddove un iscritto nell’Albo venga assunto come dipendente pubblico in regime di tempo pieno, può conservare la partita IVA fintanto che non abbia svolto tutti gli adempimenti fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo esercitata precedentemente all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego

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