E Book

Compensazioni 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90

E Book

Acconto IMU 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 17,90
HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

SUPERBONUS: COME SANARE LO SCONTO IN FATTURA NON PERFEZIONATO

Superbonus: come sanare lo sconto in fattura non perfezionato

Sconto in fattura e comunicazione alle Entrate: chiarimenti dell'Agenzia su come sanare il mancato invio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risposta a interpello n 581 del 5 dicembre le Entrate rispondono a dubbi relativi alla mancata comunicazione per l'opzione dello sconto in fattura.

In particolare, due proprietari di un immobile, in relazione delle spese di efficientamento energetico, hanno optato per lo sconto in fattura ma non hanno potuto inviare, nei termini previsti, la comunicazione all’Agenzia a causa di un errore nei presupposti della stessa opzione.

Il professionista incaricato dal prestatore rilevava la mancanza dell'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti e di conseguenza si trovava nell'impossibilità di rilasciare il visto di conformità. Tra le parti è intercorso un accordo per rilasciare l’asseverazione solo a lavori conclusi. 

Gli istanti domandano all'Agenzia come provvedere per sanare l'inadempienza.

L'Agenzia ricorda che in merito alla imputazione delle spese, nel caso di sconto e cessione del credito, è necessario fare riferimento a quelle effettivamente pagate. 

Le due opzioni, inoltre, si ritengono perfezionate solo in presenza del visto di conformità che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e dell’asseverazione che attesta la congruità delle spese detraibili, da richiedere a cura del contribuente.
Inoltre, la fattura delle spese scontate deve indicare espressamente la dicitura ''sconto in fattura'', mentre per entrambe le opzioni è necessario inviare l’apposita comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, termine che per l’anno 2022 ricordiamo è stato prorogato al 29 aprile.

Con il Provvedimento del 3 febbraio 2022 della stessa agenzia è stato chiarito che l’omesso o errato invio della comunicazione rende l'opzione inefficace.
Tutto ciò premesso, rispondendo agli istanti, l’Agenzia, ritiene che per sanare l’anomalia, il prestatore dovrà integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale, dando prova del  mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato a buon fine a causa del invio fuori dai  termini della comunicazione alle Entrate, e rilevare il ''quantum'' da saldare.
Viene precisato che gli istanti nel caso di specie, potranno effettuare il saldo nel 2022 e fruire della detrazione o optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il 23 marzo, data di vigenza dell’agevolazione.

Infine, viene precisato che gli istanti potranno fruire del Superbonus solo per gli interventi trainati in quanto la fattura del 2021 contiene sia le spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa dei lavori trainati verrà pagata dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022.

Per i lavori trainati gli istanti potranno accedere alle detrazioni e cedere il relativo credito sulla base delle altre misure agevolative sulle detrazioni edilizie.

Allegato

Risposta a interpello n 581 del 5 dicembre 2022

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI FORMAZIONE MAGGIOLI - FISCOETASSE.COM - COMMERCIALISTA TELEMATICO · 22/04/2024 Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Corso online dal 6 maggio

Profili civili, penali, amministrativi e fiscali in un corso online in diretta in partenza dal 6 maggio. Tutto quello che serve sapere sul contenzioso Superbonus

Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Corso online dal 6 maggio

Profili civili, penali, amministrativi e fiscali in un corso online in diretta in partenza dal 6 maggio. Tutto quello che serve sapere sul contenzioso Superbonus

Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

DL Agevolazioni: in vigore dal 30 marzo i nuovi obblighi e divieti legati ai bonus edilizi. Il 16 aprile audizione di Ruffini in Senato con chiarimenti sulle novità

La responsabilità nella compravendita dei bonus edilizi

Il mercato di compravendita di bonus edilizi tra soggetti privati richiede particolare attenzione: l'articolo si sofferma sulla responsabilità del cessionario/potenziale acquirente

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.