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REVISORI LEGALI PAESI TERZI: DAL 26.11 IN VIGORE IL REGOLAMENTO

Revisori legali paesi terzi: dal 26.11 in vigore il regolamento

Regole per l'iscrizione dei revisori legali dei paesi terzi presso il registro dei revisori tenuto dal Ministero delle Finanze

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Pubblicato in GU n 264 dell'11 novembre 2022 il Decreto MEF n 174 del 1 settembre 2022 con il Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel  Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il  contenuto  della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro  dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo  34,  comma  7,  del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (22G00181)

Il Decreto è in vigore dal 26 novembre 2022.

Registro revisori legali paesi terzi: che cos'è

In particolare, è istituita  nel registro  dei revisori  legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto.

La sezione dei Revisori legali dei paesi terzi è distinta in due parti:
1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva;

2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1 del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in  Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
Si sottolinea che per ciascun revisore di un Paese terzo o di  ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le seguenti informazioni:

a) le generalita' e i recapiti del revisore  di  un  Paese  terzo ovvero la denominazione sociale, la  forma  giuridica  e  i  recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con  l'indicazione del rappresentante legale;

b) i dati  identificativi  e  i  recapiti  di  tutti  gli  uffici responsabili che contribuiscono ai lavori  finalizzati  all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo  34,  comma  1,  del decreto;

c) la  denominazione  dell'eventuale  rete  di  appartenenza  del soggetto istante;

d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in  qualita' di revisore o ente di revisione contabile  nel  paese  di  origine  e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto  e' registrato;

e) gli estremi di eventuali registrazioni  del  soggetto  istante come revisore o ente di revisione contabile  di  Paese  terzo  presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea;

f) i  nominativi,  le  eventuali  qualifiche  professionali  e  i recapiti di tutti i membri  degli  organi  di  amministrazione  o  di direzione dell'ente di revisione contabile;

g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti  delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1,  del  decreto,  nonche'  gli estremi della relativa registrazione  in  qualita'  di  revisori  del paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano  in  possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8,  9  e 10 della direttiva.
Si specifica che le informazioni contenute nella sezione parte A e  parte  B  del registro dei revisori legali sono conservate in forma  elettronica  e accessibili  gratuitamente  sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
Attenzione al fatto che l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia. 

Registro revisori legali paesi terzi: condizioni per l'iscrizione

L'iscrizione al registro dei revisori legali di paesi terzi tanto nella parte A quanto nella parte B è subordinata alla  sussistenza di specifiche condizioni indicate dal decreto nel Capo II e III dello stesso decreto.

La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro  dei revisori legali - parte A e B, debitamente compilata e  sottoscritta  dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali. Accedi da qui

Le domande per l'iscrizione nelle due parti del registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia  e  delle finanze e per conoscenza alla  Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione. 

Registro revisori legali paesi terzi: contributo per l'iscrizione

Ai sensi dell'art 13 dello stesso decreto è previsto un contributo di iscrizione al registro e in particolare, i soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezionedel registro dei revisori legali - parte  A e parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione  contabile di  Paesi terzi, sono tenuti al  versamento, al  momento della  presentazione della domanda di iscrizione di cui agli  articoli 6 e 11, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalita' di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'importo del contributo puo' essere  aggiornato  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sopra indicate. 

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Allegato

Decreto 1 settembre 2022 Revisori legali paesi terzi

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