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DIPENDENTE FILMATO IN PALESTRA DURANTE IL LAVORO: NO AL LICENZIAMENTO

Dipendente filmato in palestra durante il lavoro: no al licenziamento

Ribaltato l'orientamento di Cassazione che ammette i controlli investigativi, purché non diretti: illegittimo il licenziamento. Vediamo i dettagli

Ascolta la versione audio dell'articolo


La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento di un dipendente di banca   anche se  filmato dall'investigatore privato  in palestra durante l'orario di lavoro.

Il nuovo orientamento giunge dopo numerose sentenze di parere opposto documentate anche in un convegno pubblico del 2018 con pareri autorevoli che sostenevano la legittimità dei controlli sui dipendenti tramite agenzie investigative. 

Vediamo il caso particolare e le specifiche motivazioni della pronuncia piu recente.

Controlli con agenzia investigativa sul lavoratore

Un dipendente di banca aveva impugnato il licenziamento irrogato per essere stato filmato piu volte fuori dal luogo di lavoro  in  supermercati e palestre, in attività estranee al lavoro. 

 La corte territoriale aveva infatti ritenuto  legittimi i controlli svolti dall'agenzia investigativa in quanto non rivolti al controllo diretto dell'attivita lavoratoriva  del dipendente, vietato dallart 3 dello statuto dei lavoratori ma  risultato di  un indagine piu ampia   relativa alla violazione dei permessi ai sensi dell'art. 33 I. 104/92 da parte di una collega dell'interessato, 

La corte  ricorda le precedenti pronunce  (una tra tutte la cass. n. 15094 del 11/06/2018) in cui ha affermato - in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della I. n. 300 del 1970 a  tutela della libertà e dignità del lavoratore,  che  essi non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti,(come, nella specie, un'agenzia investigativa)/ancorché il controllo non possa riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore  (Cass. n. 9167 del 2003)

Tale principio è stato costantemente ribadito, ma è stato anche precisato che dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017).

La nuova sentenza ammette  solo l'eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti (come l'esercizio durante l'orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi su cui v. Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000).

La suprema corte afferma quindi che  anche nel caso descritto, in cui  l'attività investigativa mediante controllo esterno riguardava un collega  , è illegittima perche finisce con l'incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività.

Accoglie inoltre il  motivo di ricorso presentato sulla mancata allegazione della documentazione  probante necessaria al fine di consentire al lavoratore  un'adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 27/3/2018 n. 7581

La Corte accoglie dunque il  ricorso  del dipendente e rinvia  alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Vedi ulteriori approfondimenti sulla videosorveglianza dei lavoratori nel nostro Dossier Privacy

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