Dal 13 ottobre si darà il via alle domande per agevolazione per il rafforzamento dell'economia sociale.
In particolare, è stato pubblicato sul GURI del 22 agosto il Decreto direttoriale 8 agosto 2022 recante norme per la diffusione e rafforzamento dell’economia sociale che stabilisce che:
- a partire dalle ore 12 del 13 ottobre
- le imprese della economia sociale
potranno presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa.
Con l'incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio:
- dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili,
- nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali
- o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale.
Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.
Si specifica che la misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.
Le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori - relative al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile - devono essere presentate al Soggetto gestore, a mezzo PEC all’indirizzo; [email protected]
Incentivi economia sociale: i beneficiari
La misura si rivolge alle:
- imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
- cooperative sociali e i loro consorzi, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS,
- le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;
- che alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; essere in regime di contabilità ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti coproponenti.
Incentivi economia sociale: le agevolazioni
La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.
Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:
- suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%.