In arrivo una nuova proroga per la possibilità di superare il limite di 24 mesi di contratti a termine senza causali per i lavoratori assunti da agenzia di somministrazione con contratto a tempo determinato.
La prevede un emendamento al decreto legge 21 2022 (decreto Ucraina , anche definito Taglia prezzi o decreto Bollette)
Il nuovo termine per la deroga alle norme del DL Dignità 4 2018, sarebbe fissato al 30 giugno 2024, se la conversione verrà approvata senza modifiche, invece che al 31 dicembre 2022 .
Ancora una volta l'allarme delle associazioni di categoria e e dei sindacati non cade nel vuoto ( si parla di 100mila posti di lavoro a rischio) ma non si arriva a ripristinare l'interpretazione della circolare del MInistero del lavoro che eliminava del tutto il limite, sempre solo per i lavoratori a tempo indeterminato alle dipendenze delle agenzie di somministrazione .
Si ricorda che il decreto dignità ha previsto forti limiti per i contratti a termine tra cui l'obbligo di causali oltre i 12 mesi di durata complessiva e il limite massimo di utilizzo a 24 mesi.Va ricordato che la norma istitutiva prevede che oltre i 24 mesi di utilizzo il datore di lavoro è tenuto ad assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, anche se si tratta di un lavoratore somministrato.
Leggi per approfondire Il lavoro in somministrazione dopo il Decreto Dignità.
Successivamente il ministero del Lavoro aveva chiarito con una circolare che, in caso di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato presso le Agenzie per il lavoro e utilizzati in diverse aziende utilizzatrici , tali limiti non erano applicabili .
Ben tre decreti successivi hanno invece reintrodotto la limitazione posticipandone però applicazione prima a partire dal 31 .12 202, poi al 30.9.2022 e da ultimo con il Sostegni ter,oggi in vigore, al 31 dicembre 2022.
Con la conversione in legge, attesa entro il 21 maggio , dunque si prevede che la deroga resti ancora attiva ma che dal 1 luglio 2024 anche le Agenzie di somministrazione debbano sottostare pienamente alle regole stringenti del decreto Dignità.