Con Risoluzione n 79 del 22 dicembre, le Entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in F24 del credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite.
Ricordiamo che l’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, il riconoscimento di un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, alle condizioni ivi indicate. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 ottobre 2021 sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6998” - denominato “credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici - articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In merito alle istruzioni operative, si specifica che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Credito d'imposta distribuzione editoriale: i beneficiari
Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio per l’anno 2021 hanno presentato domanda nel rispetto delle condizioni seguenti:
- la sede legale nello spazio UE
- la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio italiano
- l’attribuzione del codice Ateco 58 attività editoriali:
- 5813 editoria di quotidiani
- 5814 editoria di riviste e periodici
- aver stipulato accordi di filiera con associazioni rappresentative
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2020 per distribuzione e trasporto ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli ai punti vendita dei giornali editi dalle imprese
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Ricordiamo che il termine per le domande scadeva alle ore 23.59 di oggi 14 novembre 2022 e che ill Dipartimento per l'informazione e l'editoria rendeva noto che la Commissione Europea, con la decisione n. C(2022) 4898 final si è pronunciata positivamente sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
Con DPCM 26 ottobre 2021 sono state definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito e a seguito della decisione positiva n. c/2022 4898 della Commissione UE pubblicata in data 13 luglio 2022 con Decreto del capo del dipartimento del 2 agosto 2022, sono stati definitivamente stabiliti i termini per la presentazione delle domande.