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AVVISI BONARI E CIVIS: LE ENTRATE CHIARISCONO I TERMINI PER LE ISTANZE DI RIESAME

Avvisi bonari e CIVIS: le entrate chiariscono i termini per le istanze di riesame

Le istanze di riesame possono essere inviate entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario oppure oltre. Cosa accade in caso di accoglimento o rifiuto delle istanze

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Con Risoluzione n 72/E del 16 dicembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti sulle lavorazioni delle istanze di autotutela inviate tramite il servizio telematico “Civis”, a seguito del ricevimento di avvisi di regolarità da parte dei contribuenti (c.d. “avvisi bonari”).

Che cosa è civis

Civis è il canale telematico di assistenza dedicato sia ai cittadini che agli intermediari.

Nel caso in cui dal controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, con il servizio di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici disponibile sul canale CIVIS è possibile:

  • chiedere chiarimenti all’ufficio che ha emesso l’atto;
  • domandare il riesame della posizione lavorata;

segnalando le ragioni per cui si ritiene che il pagamento non sia dovuto. 

Se le ragioni dell’istante sono fondate si ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la conseguente correzione della comunicazione di irregolarità precedentemente inviata.

Istanza di riesame tramite Civis

Sono stati espressi alcuni dubbi che riguardano gli effetti della presentazione dell’istanza di riesame tramite il canale CIVIS, con specifico riferimento all’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui l’istanza di riesame venga inviata:

  • entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (avviso bonario) o
  • successivamente ai 30 giorni.

In proposito l’Agenzia delle Entrate fa notare che il trattamento effettuato dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria nella lavorazione di tali istanze prescinde dal canale di presentazione delle domande – presentazione all’ufficio oppure tramite CIVIS – ed è conforme alle indicazioni riportate nelle disposizioni normative di riferimento. 

La norma stabilisce, in particolare, che il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità rappresenta il presupposto per la riduzione:

  • delle sanzioni amministrative,
  • degli interessi,

Da notare, inoltre, che i benefici di cui sopra spettano anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con lieve ritardo, non superiore a sette giorni, rispetto al termine richiamato.

Hanno quindi diritto alla riduzione delle somme dovute, per sanzioni e interessi, i soggetti che versano quanto richiesto con le comunicazioni di irregolarità entro 37 giorni.

Tuttavia, ai fini della citata riduzione, bisogna distinguere a seconda che l’istanza di riesame in autotutela venga trasmessa tramite CIVIS all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, oppure
  • oltre tale termine.

Nel caso di presentazione dell’istanza entro i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, l’Agenzia afferma che, se a seguito dell’istruttoria la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione. In questo caso non saranno più dovute somme da parte del soggetto che ha presentato l’istanza di riesame.

Se, invece, la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. 

In questo caso dal ricevimento della comunicazione “definitiva” decorre nuovamente il termine di 30 giorni previsto per il pagamento di quanto risultante dall’avviso bonario: il contribuente può beneficiare, se adempie alla pretesa entro tale termine, della riduzione delle sanzioni ad 1/3 sul debito che residua.

Infine, nel caso in cui la richiesta venga respinta, con l’ufficio che conferma le irregolarità comunicate in precedenza, il contribuente potrà beneficiare della riduzione delle somme dovute solamente se il pagamento di quanto dovuto avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione “originaria”.

In sostanza, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora l’istanza di autotutela non venga accolta, ai fini della riduzione delle sanzioni non sarà possibile ottenere alcun rinnovamento del termine di 30 giorni per il versamento degli importi recati dalla comunicazione di irregolarità. Termine che rimane infatti ancorato all’originale avviso bonario

Nella risoluzione n. 72/E/2021 vengono poi riportate le alternative che si verificano nel caso in cui l’istanza in autotutela venga inviata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

In quest’ultima ipotesi, se a seguito dell’esame istruttorio la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede, come già visto in precedenza, alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione – senza che siano dovute ulteriori somme.

Se la richiesta viene invece accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione; in questo caso, però, proprio in considerazione del ritardo nell’invio dell’istanza di autotutela, il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno infatti applicati in misura piena sulle somme residue.

Da ultimo, anche nel caso in cui la richiesta venga respinta, confermandosi quindi le irregolarità, il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme complessivamente dovute

Allegato

Risoluzione n 72/E del 16.12

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