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BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0: IL CREDITO D'IMPOSTA SPETTA ANCHE AL COMODANTE

Beni strumentali nuovi 4.0: il credito d'imposta spetta anche al comodante

Investimenti beni strumentali nuovi 4.0: il credito d'imposta spetta anche per i beni in comodato d'uso, a condizione che siano strumentali e inerenti all'attività

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Nell'ipotesi di investimenti in beni strumentali nuovi concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante può beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano:

  • "strumentali" ed 
  • "inerenti" alla propria attività, nel qual caso egli è legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento.

Inoltre i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di Interpello del 15.10.2021 n. 178.

Nel caso di specie, la società istante operante nell'ambito della produzione e vendita di articoli in plastica, utilizza strumenti di stampaggio per realizzare componenti in plastica.

Questi ultimi sono prodotti:

  • internamente 
  • o presso fornitori esterni operanti nel territorio dello Stato che, a loro volta, utilizzano tali beni strumentali della società istante tramite contratti di comodato d'uso gratuito per le esigenze di produzione dell'impresa proprietaria (comodante).

La società istante (comodante), al fine di migliorare la dinamica dei processi e garantire una maggiore flessibilità operativa e produttiva, ha effettuato investimenti in nuovi Beni, intercambiabili ed equipaggiati con specifica sensoristica e sistemi che ne permettono l'interconnessione da remoto, qualificabili come beni strumentali nuovi che possono rientrare tra i beni materiali di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), per i quali è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2020; in particolare rientrano nella categoria dei "dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti".

Ricordiamo in breve sintesi le caratteristiche dell'agevolazione prevista per i Beni materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232 del 2016)

Investimenti

Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 / 30.06.2022
con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021

Dal 01.01.2022 al

31.12.2022 / 30.06.2023
con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022

Beneficiari

Utilizzo

Adempimenti

Beni materiali 4.0

(Allegato A, legge n. 232 del 2016)

- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni €

- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €

- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €

comma 1056

- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni €

- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €

- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €

comma 1057

Imprese

Tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione

Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni

Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €)

Comunicazione MISE

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di comodato dei suddetti beni, questi:

  • anche se fisicamente non collocati nel luogo di ordinario svolgimento dell'attività e 
  • anche se non utilizzati in maniera diretta, 

possono considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall'imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell'impresa, qualora favoriscano:

  • il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e 
  • la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati

costituendo quindi un "mezzo" per il raggiungimento del "fine" della società comodante, che è quello della produzione di ricavi (in linea con quanto chiarito nella risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008).

Pertanto, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria / comodante.

A supporto delle aziende e dei professionisti, abbiamo aggiornato il Foglio di calcolo in excel Credito di imposta beni strumentali (excel) che consente di simulare il vantaggio fiscale derivante dall’agevolazione e di fare un calcolo di convenienza rispetto al super e iper ammortamento superati, in relazione alla tipologia di investimento e al periodo di riferimento.

Allegato

Risposta a interpello del 15.10.2021 n. 718

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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