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IVA: QUANDO È POSSIBILE LA GESTIONE SEPARATA DELL'ATTIVITÀ. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

IVA: quando è possibile la gestione separata dell'attività. I chiarimenti delle entrate

Le Entrate chiariscono i requisiti necessari ad applicare la gestione separata delle attività (ex art 36 terzo comma del decreto iva)

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Con Risposta a interpello n 580 del 6 settembre le Entrate chiariscono un caso di gestione separata (art 36 terzo comma decreto IVA)

In particolare, quando l'attività è scindibile e suscettibile di formare oggetto di autonoma e indipendente attività d'impresa, ed è possibile individuare e correlare, in concreto, gli acquisti relativi a tale attività con le operazioni attive relative all'attività medesima si ritengono in linea di principio rispettate le indicazioni della circolare n. 19/E del 2018 per l'esercizio dell'opzione relativa alla gestione separata delle attività ex articolo 36, terzo comma, del Decreto IVA.

L'istante è un società che riferisce di essere un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Nell'ambito della propria operatività, la Società riferisce dell'intenzione di acquisire, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo, uno o più portafogli di crediti derivanti da contratti di leasing, risolti e non risolti. La Società chiede se possa optare per la gestione separata ai fini IVA anche della nuova attività di leasing, che identificherà con codice ATECO 64.91.00. 

Le entrate chiariscono che: 

  • nella circolare n. 22/E del 28 giugno 2013 si afferma che sono suscettibili di essere separate, ai fini dell'applicazione dell'imposta, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro "di regola individuate da diversi codici della tabella ATECO di classificazione delle attività economiche"
  • nella circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 dove, adottando un'interpretazione della norma più conforme alla Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA) si chiarisce che "ai fini della nozione di «più attività nell'ambito della stessa impresa» (...), il riferimento alla classificazione ATECO, rispondente essenzialmente a finalità statistiche e di controllo, pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili ai sensi dello stesso articolo 36, terzo comma".

Pertanto non è sufficiente che ci siano codici ATECO diversi, ma aggiunge l'ultima circolare, l'uniformità negli elementi essenziali delle predette attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa.  

Dato che l'Istante riferisce " che sarà svolta in via sistematica, contraddistinta da uno specifico codice ATECO (......). In secondo luogo, si tratta di un'attività connotata da flussi di costi e ricavi (rectius, di operazioni passive e attive) autonomi e identificabili rispetto alle altre attività svolte dalla società istante. Infine, è possibile identificare con criteri oggettivi l'effettiva quota di utilizzo, nell'ambito delle diverse tipologie di operazioni, dei beni ammortizzabili e dei servizi utilizzati promiscuamente", nel presupposto della veridicità di quanto affermato, l'agenzia nel caso di specie ritiene rispettate le indicazioni della circolare n. 19/E del 2018 per l'esercizio dell'opzione relativa alla gestione separata delle attività ex articolo 36, terzo comma, del Decreto IVA. 

Allegato

Risposta a interpello del 06.09.2021 n. 580

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