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AFFITTI DI IMBARCAZIONI E NON IMPONIBILITÀ IVA: NUOVI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

Affitti di imbarcazioni e non imponibilità IVA: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Dichiarazione utilizzo servizi di locazione imbarcazioni da diporto: novità in vigore dal 14 agosto. Previste semplificazioni in alcune casistiche

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L'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito alla nautica con la Risoluzione 54 del 6 agosto 2021, allegata a questo articolo. Sono stare previste alcune semplificazioni nella presentazione della dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità IVA (come previsto dal Provvedimento direttoriale prot. n. 151377/2021 del 15 giugno 2021). Le novità si applicano dal 14 agosto 2021.  Con la Risoluzione 54/2021 sono stati forniti i primi chiarimenti destinati a consentire una più agevole effettuazione dell’adempimento dichiarativo in determinati casi.

Presentazione della dichiarazione da parte di non residenti

Alcuni chiarimenti si sono resi necessari in merito alla presentazione della dichiarazione telematica da parte dei soggetti

  • non residenti, 
  • non stabiliti, 
  • non identificati nel territorio dello Stato. 

Al fine di ridurre i tempi di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta, questi ultimi previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato, possono trasmettere la comunicazione inviando 

  1. copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, 
  2. copia di un documento di identità in corso di validità,
  3. inviare tutto al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo [email protected] specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021. 

Il COP comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) deve essere inviata, a cura del dichiarante, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP. Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica. Si ricorda, come sopra precisato, che la predetta modalità di trasmissione della dichiarazione è ammessa esclusivamente per i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato italiano. 

Presentazione della dichiarazione nei casi di fornitori indiretti

Specifiche richieste sono state formulate in merito alla presentazione della dichiarazione nei casi in cui il regime di non imponibilità possa essere invocato non solo dai fornitori cd. diretti ma anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante (come le prestazioni di servizio di cui all’articolo 8-bis, prima comma, lettera e) del DPR 633/72 o i casi di operazioni di bunkeraggio navale). Al riguardo, si ricorda che il dichiarante (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia) deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori cd. diretti nella Sezione II del Quadro B ed a questi ultimi la dichiarazione è resa disponibile secondo quanto previsto dal Provvedimento. Il fornitore, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmettere quest’ultima - con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia dell’entrate - ai propri cedenti o prestatori che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Si ricorda che ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.

Presentazione della dichiarazione navi in costruzione

Con riferimento all’esecuzione dell’adempimento dichiarativo per le imbarcazioni in corso di costruzione, tenuto conto che la verifica a consuntivo della sussistenza della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata, come richiesto dalla norma, entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione stessa, si rappresenta quanto segue. I committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione secondo le regole individuate nel Provvedimento indicando – per identificare che la nave è in costruzione – nella casella 2 (numero di iscrizione della nave) il seguente codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 e 10. Al riguardo, si fa presente che la condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare, secondo le previsioni del citato articolo 8-bis del d.P.R. 633 del 1972, deve essere accertata alla fine dell’anno solare di primo utilizzo (varo o messa in servizio) della nave.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 06.08.2021 n. 54

Tag: NAUTICA DA DIPORTO NAUTICA DA DIPORTO

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