HOME

/

FISCO

/

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

/

FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS STAGIONALE: IL CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA

Fondo perduto Sostegni bis stagionale: il codice tributo per utilizzo credito d'imposta

Ecco i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 del fondo perduto del sostegni bis art 1 comma 5 e per la restituzione spontanea se non spettante.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 48 del 19 luglio 2021 si prevede l'istituzione dei codici tributo per:

  • l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
  • la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

In particolare per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo: 

  • “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. Si ricorda che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Con la stessa risoluzione di cui si tratta, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo: 

  • “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”; 
  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”; 
  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”. 

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”; - nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133); 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Se non hai ancora presentato l'istanza per il fondo perduto leggi Fondo perduto sostegni bis: guida alla presentazione delle istanze

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede il riconoscimento di “un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 5 e seguenti e che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi. 

In particolare, al punto 6.1 del provvedimento del 2 luglio 2021 è stabilito che: 

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità descritte.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 19.07.2021 n. 48

Tag: LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI · 22/12/2023 Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

Istruzioni aggiornate sull'esonero contributivo per le aziende con certificazione parità di genere entro il 31.12.2023. Non serve rifare domanda per chi l'ha già presentata

Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

Istruzioni aggiornate sull'esonero contributivo per le aziende con certificazione parità di genere entro il 31.12.2023. Non serve rifare domanda per chi l'ha già presentata

Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d'ufficio

Istruzioni Uniemens sulla gestione dei fringe benefits 2022 innalzati a 3000 euro e dei 200 euro di bonus benzina. Variazioni massive d'ufficio in arrivo

Assistenza anziani: legge delega in vigore

Pubblicata in GU la legge delega per un nuovo sistema di assistenza agli anziani non autosufficienti, con fondi del PNRR. Ecco il testo e i dettagli

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.