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SALDO IMU 2023: IN CASSA ENTRO IL 18 DICEMBRE

Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre

Saldo IMU 2023: riepilogo delle regole e i presupposti dell'imposta municipale propria. Le indicazioni del MEF per pagare il saldo

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Il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. In merito all'IMU 2023, cadendo però il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.

Il MEF ha recentemente diffuso delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.

In particolare, viene specificato che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che: 

  • 1) la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023; 
  • 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.

SCARICA qui il file completo del MEF

ATTENZIONE in arrivo il conguaglio 2024 del saldo 2023. Per sapere che dovrà pagarlo leggi:  Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024.

IMU 2023: le regole generali

Le regole generali IMU dicono che l'imposta va versata in due rate di pari importo:

  • la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,
  • la seconda a saldo entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
  • oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.

Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare: 

  • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile); 
  • aliquota prevista.

L'importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

IMU 2023: come si paga

Il versamento è effettuato con:

  • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
  • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto; 
  • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

Con il Modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTOTIPO DI IMMOBILE DESTINATARIO GETTITO
3912ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)COMUNE
3913FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALECOMUNE 
3914TERRENI COMUNE
3916AREE FABBRICABILICOMUNE
3918ALTRI FABBRICATICOMUNE
3925IMMOBILI CAT. D STATO
3930IMMOBILI CAT. DCOMUNE

Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

IMU 2023: chi la paga

Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Attenzione, sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le  relative pertinenze. 

Sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ricordiamo che si considera “abitazione principale” l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

IMU 2023: la base imponibile

La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: 

CATEGORIA CATASTALEMOLTIPLICATORE
GRUPPO A (ESCLUSO A/10)160
CATEGORIE C/2, C/6 E C/7160
GRUPPO B140
CATEGORIE C/3, C/4 E C/5140
CATEGORIE A/10 E D/5 80
GRUPPO D (ESCLUSO D/5) 65
CATEGORIA C/155

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

IMU 2023: le aliquote

Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

  • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobli), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
  • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
"

Leggi anche: Prospetto aliquote IMU Comuni: slitta al 2025 la decorrenza del nuovo obbligo per le ultime novità per le aliquote.

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Anna - 11/08/2020

Buonasera dr. Massa ho bisogno di Lei per questa questione: Sono appartenente alle Forze dell'ordine e sono proprietaria di due immobili, uno ricevuto in eredità dai miei genitori, nel 2010, sito in provincia di Viterbo, attualmente vuoto ed in mia disponibilità, ed un monolocale acquistato nel 2004 sito nel Comune di Firenze, affittato con cedolare secca. Per entrambi ho sempre pagato IMU come doppia casa poiché risiedo nel Comune di Firenze unitamente a mia marito, in regime di separazione dei beni, nella sua casa di proprietà. Essendo venuta a conoscenza, quest’anno, del D.L. 102/2013 art. 2 comma 5 in base al quale gli appartenenti alle forze di Polizia sono esenti dal pagamento dell’IMU dell’abitazione principale chiedo il rimborso al Comune della Provincia di Viterbo per aver pagato l’IMU dal 2011 al 2019, anche se non avevo mai fatto alcuna comunicazione ad esso . In un primo momento mi viene riconosciuto un decreto di rimborso per le rate pagate dal 2015 al 2019, comprensivo di sanzioni per omessa denuncia di dichiarazione di abitazione principale. Nella telefonata di comunicazione di detto rimborso tra la scrivente e l’addetto all’Ufficio Tributi, mi viene chiesto se possiedo altro immobile e alla risposta positiva del monolocale di Firenze regolarmente locato, mi viene detto che forse non ne ho più diritto poiché la legge, secondo il responsabile dei tributi del Comune della Provincia di Viterbo, riconosce tale diritto a chi ha un solo immobile di proprietà non locato, quindi avendo due immobili io non non vi rientro quale beneficiaria. Ho precisato che secondo me ho diritto all’esenzione IMU per un solo immobile presente sul territorio nazionale e, qualora ne abbia un altro, esso deve essere considerato come abitazione diversa da quello principale con l’applicazione dell’aliquota IMU deliberata da quel comune come seconda casa. Pertanto, essendo proprietaria di due immobili, mi viene notificato il 31 luglio 2020 il rigetto del rimborso contro cui posso presentare ricorso alla Commissione Provinciale di Viterbo. Vorrei fare ricorso, ma avendo qualche chance di avere ragione altrimenti dovrei pagare anche le spese legali. La Prego di darmi un suo esimio parere e nell’attesa La ringrazio.

FRANCESCO - 11/03/2020

Buon giorno Dott. Massa, dopo tanto tempo ho bisogno ancora di Lei. Ho acquistato da poco un terreno edificabile Le chiedo con la presente come viene calcolato e pagato l'Imu per il 2020. Certo di una sua risposta e ringraziandola anticipatamente porgo cordiali saluti.

SERGIO MASSA - 12/03/2020

Buongiorno. L'IMU sul terreno edificabile recentemente acquistato non e' mutata. Attenda la delibera del Comune per conoscere l'aliquota. Il Comune, di solito, suggerisce dei valori per i terreni edificabili da utilizzare per i calcoli dell'IMU, ma se lei l'ha acquistato recentemente puo' utilizzare il corrispettivo indicato nel rogito d'acquisto.

Roberto T. - 24/02/2020

Buonasera Dott. Massa, io e mia moglie in comunione dei beni siamo proprietari ognuno al 50% di un immobile. Mia moglie è residente e dimora abitualmente in detto immobile con mio figlio e non paga l'IMU, io non risiedo e non dimoro in detto immobile e pago l'IMU per il mio 50%. Altresì io sono proprietario al 100% di un'altro immobile in diverso comune, dove risiedo e dimoro abitualmente. E' corretto che io non paghi l'IMU per l'immobile dove risiedo e dimoro abitualmente? Ottimo blog, la ringrazio anticipatamente.

Giampiero - 29/12/2019

Salve Dott. Massa, non so se c’azzecca, volevo proporle un riflessione/questione, sono proprietario di un terreno che il Comune ha inserito nel suo strumento urbanistico come edificabile. Lo strumento urbanistico é però solo adottato, dunque di fatto non può ancora essere attuato, mancano le approvazioni definitive da parte della regione. Da circa un quindicennio il Comune esige il pagamento dell’IMU per area fabbricabile, ma in tutto questo periodo non ha ancora avuto il parere di coerenza sovraordinato in quanto non ha ancora prodotto la documentazione integrativa necessaria all’istruttoria oppure la proposta comunale non é ancora risultata conforme alle normative e ai piani sovraordinati. Secondo lei, il Comune, nonostante la sua inerzia, in particolare nel non dare uno strumento di governo al proprio territorio, può continuare ad esigere il pagamento della tassa comunale integrale? La ringrazio in anticipo per un’eventuale risposta.

SERGIO MASSA - 30/12/2019

Buongiorno. Il suo argomento e' stato oggetto di numerose discussioni e sentenze. Le rispondo trascrivendole la massima di una recente sentenza della CTR Lazio del 2018, a proposito di una plusvalenza Irpef ma a mio parere valida come concetto anche per l'IMU -------------------------------- "Non serve il completamento dell’iter urbanistico per considerare edificabile il terreno Il terreno agricolo diventa edificabile, dal punto di vista fiscale, già al momento del suo inserimento nel Piano regolatore generale (Prg) da parte dell’ente che lo destini a tale utilizzo, indipendentemente dal completamento dell’iter urbanistico ed amministrativo. Pertanto è legittimo l’accertamento tramite cui l’Amministrazione accerta la plusvalenza in capo al contribuente a seguito della cessione del bene avvenuta dopo l’inserimento dello stesso nel Piano regolatore generale, anche se l’iter urbanistico non si è ancora completato. Questo perché, dal punto di vista urbanistico, l’area diviene edificabile dopo il completamento del seguente procedimento: a) inserimento del terreno nel Prg predisposto dal Consiglio comunale, che appunto lo destina ad utilizzazione edificatoria; b) deposito del piano presso la segreteria comunale entro termine normativamente stabilito, entro il quale eventuali interessati possano presentare osservazioni sulle quali il Consiglio si pronuncerà con delibera; c) trasmissione del Prg alla Regione per la sua approvazione, che, una volta ottenuta, consente all’Ente di rilasciare idoneo certificato di destinazione urbanistica. Dal punto di vista fiscale, il terreno è considerato edificabile già nel momento in cui è inserito nel prg, ossia quando lo stesso diviene suscettibile di utilizzazione edificatoria. Ciò lo si ricava dal comma 2 dell’articolo 36 del Dl 223/2006, ove è espressamente previsto che il terreno è da considerarsi edificabile al momento dell’adozione del Prg da parte dell’ente locale, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione. Nel caso esaminato, l’ente locale inserisce nel 2004 un terreno agricolo di proprietà di un contribuente nel Prg al fine di cambiarne la sua destinazione d’uso in area edificabile, Prg poi trasmesso alla Regione per la sua approvazione. In seguito, nel 2008, l’uomo lo vende come terreno agricolo ad una società di costruzioni ad un corrispettivo di 250mila euro. La Regione nel 2010 approva il Prg, e, successivamente, nel 2013, l’Amministrazione accerta una plusvalenza e recupera oltre 70mila euro a titolo di maggiore Irpef dovuta, compresi interessi e sanzioni. •Ctr Lazio, sentenza 543/13/2018" ------------------------------------------------------ Spero possa esserle utile.

Giampiero - 31/12/2019

Buonasera Grazie tantissime per la risposta In realtà non non ho messo in dubbio che il terreno inserito in area edificabile, sia, sin dal momento dell'adozione dello strumento urbanistico dal consiglio comunale, assoggettato a plusvalenza anche ai fini fiscali. Il mio dubbio é prevalentemente concentrato nell'ingiusto comportamento dell'ente locale, che per propria inerzia non porta al completamento dell'iter di approvazione del piano. Iter che ordinariamente dovrebbe completarsi in 2 anni, si tollerano anche 5, ma in questo caso ha già superato i 15 anni, senza che l'iter sia completato, ma con la tassazione alta al pari di altre aree effettivamente edificabili di fatto. Grazie tantissime comunque Buon 2020

Giuseppe - 07/09/2019

Buongiorno Dott.Massa, ho ereditato da mio padre, unitamente a mia sorella ed a mia madre, 1/3 di un immobile, sito nello stesso comune in cui attualmente sono già proprietario della mia abitazione e nella quale risiedo abitualmente. L’immobile del quale posseggo 1/3 di proprietà è attualmente residenza abituale di mia madre e di mia sorella (disoccupata). Vorrei sapere gentilmente,e se possibile con la normativa di riferimento, se devo pagare l’IMU per la 2^ casa per la quota di mia spettanza. Grazie della pazienza e dell’eventuale risposta.

SERGIO MASSA - 09/09/2019

No, non deve pagare l'IMU sul suo terzo di (nuda) proprieta'. Dico nuda proprieta' in quanto il coniuge superstite per legge beneficia del diritto di abitazione sulla casa coniugale, che e' un diritto reale. In pratica e' come se avesse l'usufrutto. Pertanto tutti gli obblighi Imu-Tasi sono a carico della mamma, la quale tuttavia ne e' esonerata trattandosi della sua abitazione principale. In pratica nessuno paghera' l'Imu. Come normativa di riferimento occorre rifarsi al codice civile, art. 540.

luisa - 20/05/2019

Buongiorno Dott. Massa. Cortesemente le chiedo una delucidazione sperando che sia così gentile da rispondermi. Mia madre è proprietaria di 2 appartamenti nello stesso comune, uno dei quali adibito a sua residenza e l'altro dato in comodato d'uso a me che sono la figlia (contratto di comodato registrato) che risiedo in questo secondo appartamento. Mia madre beneficia della riduzione del 50% della base imponibile per l'appartamento dato in comodato d'uso a me. Fino ad oggi io non avevo altri appartamenti. A seguito del decesso di mio padre Diventerò proprietaria di un appartamento di mio padre che è deceduto, nel quale non risiederò perchè risulta locato. Mi madre potrà ancora beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile per l'appartamento dato in comodato d'uso a me, anche se sono proprietaria di un altro immobile in cui non risiedo? Ed io, potrò parallelamente usufruire dell'esenzione totale dall'IMU per l'appartamento ricevuto da mio padre oppure le due detrazioni non possono coesistere? Grazie.

SERGIO MASSA - 21/05/2019

Buongiorno. Si, sua mamma potra' continuare a beneficiare della riduzione 50% Imu-Tasi perche' esse sono condizionate al possesso dei requisiti richiesti in capo al solo comodante. Nulla importa per le condizioni del comodatario, che potrebbe avere anche 10 immobili. No, naturalmente, sul secondo quesito relativamente all'immobile ereditato e locato: qui deve pagare in misura piena sia l'Imu che la Tasi. Non importa il fatto che le due situazioni possano o meno coesistere: l'esenzione IMU-TASI spetta solo per l'immobile adibito ad abitazione principale del proprietario, sempre che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.

Cristina - 16/05/2019

Buongiorno, io e mio marito abbiamo acquistato una casa a Roma (quindi intestata a entrambi). Mio marito è ivi residente, io invece ho ancora la residenza in altra Regione a casa dei miei genitori. Roma per me è il luogo dove svolgo l'attività lavorativa principale, nonchè sede della mia azienda. Allo stato attuale, sono tenuta al pagamento dell'IMU o posso usufruire dell'esenzione prima casa? Grazie

SERGIO MASSA - 17/05/2019

Buongiorno. A mio parere lei e' tenuta al pagamento dell'IMU. Infatti e' espressamente stabilito che, ai fini IMU/TASI, puo' considerarsi abitazione principale solo l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per cui, mancando il secondo requisito, scatta il presupposto della tassazione.

SERGIO MASSA - 21/05/2019

Buongiorno. Le riscrivo perche' ancora non ho visto pubblicata la mia risposta. La legge prevede l'esenzione Imu-Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale ove il proprietario abbia: 1) dimora abituale 2) residenza anagrafica. Se manca anche solo uno dei due requisiti l'esenzione non spetta. Ed e' il suo caso. Io cambierei residenza, in assenza di altre motivazioni.

sabrina - 23/01/2019

La notifica Imu è stata redatta l'8/10/2018, messo alla posta il 29/12/2018 per raccomandata con ricevuta di ritorno ma è arrivata negli uffici postali il 1/1/2019 e consegnato a me il 19/1/2019 per una notifica sull'anno 2013, chi mi dice che si contesta, l'adetto comunale mi dice che conta solo quando loro hanno emesso la lettera, come mi devo comportare, grazie

SABRINA - 23/01/2019

Abbiamo ricevuta notifica per il non pagamento di 11.80€ della mia parte IMU. Siamo in comunione di beni, io non lavoro, si deve pagare anche se inferiore a 12€ oppure è considerato tutto un insieme con il coniuge anche se la mia parte è fatta a parte ? Sul progetto casa è stato messo e calcolato come posto macchina e non ci abbiamo fatto caso, ma in realtà è un pezzo pavimentato come una grande terrazza in fondo a un piccolo giardino con scalino e alberi davanti, quindi non so come si possa mettere una macchina, si potrebbe cambiarne la destinazione o non cambia niente visto che abbiamo un garage sotto casa calcolato con l'abitazione, grazie per la gentile risposta

Leonardo - 13/12/2018

Buonasera, le mie due cognate e mio marito sono proprietari per 1/3 di un appartamento dove abita mia suocera ed ognuno di loro non paga Imu e Tasi in quanto ci vive mia suocera; quest'anno una disgrazia ha portato via il mio compagno (non siamo stati sposati e ho due bambini nati con lui e riconosciuti) e la quota di eredità del 1/3 del mio compagno è passato ai miei bambini. Ora i bambini devono pagare l'Imu e la tasi? Oppure anche loro rientrano nel discorso che il caf delle mie cognate gli ha proposto (di non pagare)?

SERGIO MASSA - 14/12/2018

Buonasera. Da quanto scrive deduco che la suocera abita quell'appartamento in quanto vedova e titolare per legge del diritto di abitazione sull'immobile del marito defunto. I 3 figli quindi non pagavano l'IMU in quanto "nudi proprietari", ne' la doveva pagare la suocera in quanto per lei abitazione principale. Vero? Se le cose stanno cosi', nemmeno i suoi due bambini devono pagare in quanto "nudi proprietari" come lo era il loro padre.

daniele petta - 05/11/2018

la mia situazione è la seguente: in un immobile vi sono due appartamenti e due pertinenze (due Garage). Attualmente l'intero immobile risulta indiviso tra due proprietari (due fratelli) che si sono assegnati uno ciascuno un appartamento e un garage per accordo orale. Ciascuno ha pagato negli ultimi anni (a partire dal 2013) ici e/o imu relativo all'appartamento di cui è possessore in base alle aliquote stabilite per ciascun anno e in base ai parametri catastali (ciascun appartamento seppur non diviso risulta in catasto). Ora il problema è che il comune ha fatto un accertamento per mancato pagamento dell'imu in quanto il possessore del primo appartamento (secondo i loro calcoli) risulterebbe essere possessore del 50% dell'appartamento del secondo (Bene indiviso) e cosi al contrario il secondo nei confronti del primo. MI sono comportato sempre come possessore e proprietario del mio appartamento seppur in comunione con appartamento di mio fratello perchè si deve considerare la mia metà come seconda casa di mio fratello ed io avere come seconda casa la sua metà nello stesso edificio e nella stessa residenza pur avendo sempre rispettato il pagamento annulale. Grazie

SERGIO MASSA - 05/11/2018

Purtroppo non vedo rimedi al suo caso. Ognuno dei due fratelli possiede il 50% dell'appartamento adibito ad abitazione principale + il 50% dell'altro appartamento, che per lo stesso fratello costituisce abitazione secondaria. Il primo 50% e' esentato dall'IMU, ma non il secondo 50%. Ecco perche', in assenza di una divisione tra i due fratelli, il Comune pretende l'IMU. Non e' giusto, ma e' cosi' ...

Gaetano - 24/10/2018

Buonasera dott.Massa,avrei bisogno di un chiarimento: mi pare di aver capito che se un appartenente alle Forze armate in servizio permanente concede in locazione la sua unica abitazione principale perde l'agevolazione Imu-Tasi e quindi deve versare il relativo tributo, ma se la pertinenza (Box)non la concede in locazione ,continua ad usufruire dell'agevolazione Imu-Tasi per la sola pertinenza? Grazie infinite se mi toglie questo dubbio e distinti saluti.

SERGIO MASSA - 25/10/2018

A mio parere il box e' pertinenza dell'abitazione. Se l'abitazione e' locata lei perde il diritto di considerarla abitazione principale e questa perdita attrae anche il box, pur se non locato. In sostanza ritengo che con la locazione dell'immobile lei perda l'agevolazione anche per il box.

Gaetano - 26/10/2018

Grazie Dott. Massa, ma se in avvenire viene meno la locazione è sufficiente presentare la dichiarazione IMU al comune per ripristinare l'abitazione principale con il box di pertinenza?

SERGIO MASSA - 26/10/2018

Rispondo alla sua ulteriore domanda, anche se non la vedo ancora su questo blog. Io prudentemente, al termine della locazione, farei denuncia al Comune: infatti questi non puo' sapere della cessazione del contratto, pertanto e' bene comunicarglielo onde evitare futuri accertamenti, ricorsi, ecc. Una precisazione: la legge prevede che l'agevolazione cessi se l'immobile viene locato. E se viene dato in comodato? Pare che non la si perda non essendo espressamente citato ... A volte, se il conduttore e' un amico fidato .... Veda lei.

Giancla - 25/09/2018

Buongiorno, mia moglie ha ereditato, dopo la morte della Madre, la casa dei genitori, ma ancora abitato da uno dei due genitori superstiti (Padre) con usufrutto dell'immobile stesso. Lei è ancora residente nella casa dei genitori, ma vive nella casa di mia proprietà non siamo separati ne divorziati, ai fini dell' IMU si possono considerare prima casa la mia e prima casa la su dato che il padre di mia moglie ha l'usufrutto dell'immobile?

Massa Sergio - 26/09/2018

A mio parere non ci sono problemi: se il padre ha l'usufrutto (potrebbe avere anche solo il diritto di abitazione) sull'immobile, e' lui il soggetto passivo IMU/TASI, pero' ne e' esentato essendo la sua abitazione principale. Sua moglie non e' soggetto passivo IMU essendo nuda proprietaria. La casa di sua proprieta', se e' intestata solo a lei, a sua volta gode dell'esenzione. Quindi nessuno paga.

domenico - 06/09/2018

Buonasera ho una caso strano, riporto le diciture della visura catastale dell'Agenzia Entrate: del marito: casa A03 proprietà 1/1 ( abitazione principale) garage C06 proprietà 1/1 in comunione dei beni ( pertinenza) della moglie : nulla. L'ufficio tributi del comune dice che posso portare come pertinenza solo 50% del garage perché l'altro 50% è della moglie che non è proprietaria dell'abitazione principale. A me sembra incongruente tutto ciò! Aiuto?????? grazie mille.

Massa Sergio - 08/09/2018

Se le cose stessero cosi', il Comune ha ragione. Mi chiedo: ma il garage pertinenziale e' stato acquistato successivamente all'abitazione? Altrimenti non so spiegarmi perche' l'abitazione non e' in comunione e il garage si. Il catasto comunque non e' vangelo, non e' probatorio e gli errori sono numerosi. Per controllare la sua situazione o si rivolge al Notaio che ha redatto l'acquisto ed ha presentato la voltura catastale, ovvero ad un tecnico (geometra, ecc.). Potrebbe anche tentare il piu' economico faidate andando con una copia del rogito d'acquisto all'Ag. del Territorio e parlandone con un funzionario.

Andrea - 06/08/2018

Salve, io mi trovo in una situazione: con mio padre usufruttuario di un immobile ereditato da mia madre deceduta. Siamo per 2/9 proprietari io con le mie 2 sorelle e mio padre per 3/9 io però sono già proprietario del 50% di una casa in comune con mia moglie. Leggendo sui siti penso di non dover pagare nè ici e nè imu come seconda casa in quanto rientro nella 'nuda proprietà'. ora ho bisogno però di sapere dopo aver fatto da qualche settimana la successione a chi rivolgermi per comunicare questa mia posizione per non pagare nè ici e nè imu. es al comune, all'ufficio dell'entrate ecc. attendo con pazienza una vostra risposta. Grazie cordiali saluti Andrea

sergio - 10/08/2018

A mio parere lei non deve fare nulla. Con la dichiarazione di successione e' stata presentata anche la voltura catastale, per cui in Catasto risulta gia' la sua situazione. Essendo lei nudo proprietario, nulla deve ne' per IMU ne' per Tasi. Ne' deve comunicare nulla. Magari si accerti che la voltura catastale e' andata a buon fine facendosi stampare una visura.

Giuseppina Donato - 05/06/2018

Buongiorno dott. Massa, io e mio marito siamo in comunione di beni, nel 2010 mio marito, che appartiene all'arma dei Carabinieri, ha acquistato come prima casa un appartamento a Roma che ha messo a nome suo (nell'atto risulta che l'appartamento è stato acquistato esclusivamente con suoi proventi) e nel quale ha trasferito la sua residenza. Io posseggo un altro appartamento che è stato acquistato a Roma come prima casa nel 2017 ed è solo a mio nome, in questo appartamento abbiamo la residenza io e le mie figlie e su questo appartamento non pago l'IMU. Mio marito invece paga l'IMU sul suo appartamento come seconda casa. Mi chiedo se l'IMU sia dovuto considerando che mio marito ha solo quella casa in cui ha la residenza e considerando che appartiene alle forze dell'ordine, infatti mi risulta che non dovrebbe essere corrisposto l'IMU quando si possiede un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato dal personale Forze armate, polizia, militari, vigili del fuoco e personale con carriera prefettizia, per il quale non è richiesta come condizione, la dimora abituale e della residenza anagrafica. Grazie

sergio - 06/06/2018

Il suo quesito e' gia' stato affrontato da ultimo in questo blog l' 11/06/2017 in risposta al Sig. Simone. Ma le riporto la domanda e la mia risposta. Domanda Anche nel mio caso, appartenente alle Forze dell’Ordine, a parere del Comune non avrei diritto all’esenzione in quanto mi sono sposato e trasferito nell’appartamento di mia moglie (proprietaria al 100%) sito nello stesso Comune, lasciando sfitto l’immobile. A detta dell’ufficio tributi si applica la regola “una casa per nucleo familiare” ma io non concordo con questo parere. Lei cosa ne pensa? Risposta PENSO CHE IL SUO CASO SIA DUBBIO. E’ VERO CHE LA SUA CASA SFITTA VIENE PER LEGGE ASSIMILATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, A PRESCINDERE DALLA RESIDENZA, MA NELLO STESSO COMUNE PER 2 CONIUGI VIGE IL DIVIETO DI POSSEDERE DUE ABITAZIONI PRINCIPALI. NELLA GUIDA IMU-TASI DEL SOLE 24 ORE DI GIUGNO 2017 A TALE PROPOSITO SI DICE: “Dubbi si registrano nel caso in cui il coniuge del militare possieda già un’abitazione principale nel medesimo Comune dove insiste l’abitazione del militare. Si avrebbero così due abitazioni principali nel medesimo Comune, ma tale circostanza contrasta con il principio generale, dettato sempre dall’articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011, in base al quale «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». LE AGGIUNGO CHE AD OGGI NESSUN'ALTRA PRECISAZIONE E' INTERVENUTA PER CUI, POSSEDENDO I CONIUGI 2 ABITAZIONI NELLO STESSO COMUNE, SAREI DELL'OPINIONE DI CONTINUARE A PAGARE L'IMU PER L'IMMOBILE DI SUO MARITO. CAPISCO CHE LA NORMA SIA PUNITIVA E CHE, SE LA SECONDA ABITAZIONE FOSSE A OSTIA, INSPIEGABILMENTE GODREBBE DELL'ESENZIONE PER APPARTENENZA ALLE FORZE ARMATE. MA PURTROPPO E' COSI'. SE LA VICENDA LE RISULTASSE DI DIFFICILE DIGESTIONE, POTREBBE PROVARE A PAGARE POI PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO AL COMUNE; IN CASO DI NON ACCOGLIMENTO DOVREBBE POI INSTAURARE UN CONTENZIOSO.

Marcello - 26/02/2018

Salve, volevo sapere se il pagamento dell'imu avviene in questi casi: abbiamo affittato la nostra casa principale per andare a vivere in altro comune sempre in affitto per problematiche lavorative, in questo caso perchè dovrei pagare l'imu se nella mia prima casa non posso abitare per problemi lavorativi e sono andato in un altro comune in affitto?

erika - 25/02/2018

Buongiorno dottor Massa, Volevo chiederle un chiarimento riguardo all’IMU. Se nell’appartamento in cui il figlio abita con la sua famiglia, ma è di proprietà di sua mamma che paga imu agevolata al 50%, cosa succede se il figlio muore? La madre continuerà a pagare imu agevolata perchè in quell’appartamento continuano a viverci il nipote con sua mamma (facenti parte della famiglia del figlio)? Grazie per la risposta. Cordiali saluti.

sergio - 26/02/2018

Purtroppo a mio parere no, la mamma in caso di decesso del figlio perde l'agevolazione del 50% IMU-TASI. La legge infatti concede questa agevolazione ai parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figli o figli-genitori). Il nipote e' parente di 2° grado, la nuora e' affine, quindi l'agevolazione si perde.

erika - 04/03/2018

La ringrazio Dottor Massa per la sua risposta, ma mi rimane un dubbio e cioè dato che mi hanno detto che in seguito alla morte del comodatario non si estingue automaticamente il rapporto di comodato, se il comodante non domanda agli eredi la restituzione del bene. Quindi in qs. caso non spetta ai famigliari del defunto che risiedono in qs. abitazione (diritto superstite) di continuare a usufruire del comodato e alla madre (comodante) a continuare l'agevolazione imu come in precedenza. La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Cordiali saluti.

sergio - 06/03/2018

Aggiungo la risposta all'ulteriore dubbio che mi ha inviato ma che ancora non vedo nel blog. E' vero che il comodato, in caso di mancata richiesta di rilascio dell'immobile, puo' proseguire in favore di figlio e nuora, ma in tal caso non si realizzano piu' le condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione 50%, che richiedono un rapporto di parentela diretta di 1° grado tra comodante (la mamma) e il comodatario (che diventano figlio e nuora). Pertanto a mio parere l'agevolazione 50% e' persa.

erika - 09/03/2018

Pensavo che l'Imu sarebbe dovuta permanere invariata rimanendo la condizione di immobile concesso in uso gratuito ad un familiare diretto. La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e porgo cordiali saluti

ERIKA - 24/02/2018

Buonasera dott. Massa, Volevo chiederle un chiarimento riguardo all’IMU. Se nell’appartamento in cui il figlio abita con la sua famiglia, ma è di proprietà di sua mamma che paga imu agevolata al 50%, cosa succede dopo la morte del figlio? La madre continuerà a pagare imu agevolata perchè in quell’appartamento continuano a viverci il nipote con sua mamma (facenti parte della famiglia del figlio)? Grazie per la risposta. Cordiali saluti.

Angelo Modica - 13/02/2018

Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento: Nel 2014 provvedo ad accatastare un immobile costruito a metà degli anni 80 a seguito della demolizione di altri due. Per non so quale ragione né il vecchio fabbricato né il nuovo sono stati mai soggetti al pagamento dei tributi locali. Nel 2017 mi reco al Comune per autodenunciare l'immobile e cominciare a pagare quanto dovuto e l'impiegata mi dice che devo cominciare a pagare a partire dal 2012 (ultimi 5 anni). Essendo pensionato che vive stabilmente in Svizzera, presento altresì istanza per ottenere i benefici fiscali previsti dall'art. 9bis del D.L. 47/2014 (esenzione IMU, riduzione TARI e TASI). L'impiegata mi dice che posso godere di tali benefici a partire dal 2017 (anno di presentazione della richiesta) e non anche dal 2015 (anno di entrata in vigore della suddetta normativa). A questo punto chiedo: Tutto ciò è corretto? Perché ai fini del pagamento si chiede di pagare gli anni passati (anche prima del 2014, quando ancora la casa non era accatastata), mentre per usufruire della agevolazioni non è possibile andare indietro negli anni? Perché per imporre dei tributi è possibile ricorrere al criterio della retroattività mentre per usufruire delle agevolazioni ciò non è possibile? Vi ringrazio anticipatamente

sergio - 19/02/2018

Quesito complesso il suo. Cerco di capire cosa possa essere successo. Intanto mi viene da dire che, con l'accatastamento avvenuto nel 2014, e' da quella data che nasce l'immobile; prima di quella data v'era un terreno edificabile, causa la demolizione, che non poteva beneficiare delle agevolazioni per i pensionati esteri. Per l'anno 2014 l'eventuale assimilazione ad abitazione principale dipende solo dalla delibera comunale. Col nuovo art. 9-bis del DL n. 47/2014, che ha modificato il comma 2 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), al comma 1 si afferma espressamente che a decorrere dall’anno di imposta 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato (contratto scritto o verbale di uso gratuito dell’immobile). Pertanto dal 2015 l'immobile , ai fini IMU, dovrebbe essere esente in quanto assimilato ad abitazione principale, se lei possiede i requisiti. Penserei che il diniego del Comune sia provocato dal ritardo col quale lei ha dimostrato i requisiti, a mio modesto parere diniego ingiustificato in quanto i requisiti ci sono, per cui l'accertamento dovrebbe tenerne conto; non mi risulta che la mancanza della dimostrazione nei termini dei requisiti legittimi un accertamento errato. E l'esenzione dall'IMU, nonche' la riduzione a 2/3 della Tasi, e' stavolta disposta da una legge dello Stato, alla quale il Comune DEVE sottostare. La legge non prevede che la mancata/tardiva dimostrazione dei requisiti per l'esenzione provochi la sanzione della perdita dei benefici. Per il resto e' noto che la legge preveda il recupero dell'imposta presuntivamente evasa per i 5 anni anteriori. In conclusione mi attiverei col Comune per conoscere i motivi per cui dal 2015 questi neghi l'assimilazione ex lege, eventualmente ricorrendo all'autotutela ovvero al ricorso.

Angelo Modica - 21/02/2018

La ringrazio per i Suoi puntuali chiarimenti.

Angelo Modica - 12/02/2018

Salve dottoressa, avrei un quesito da porLe: nel 2014 ho provveduto ad accatastare l'immobile costruito a seguito di demolizione di altro fabbricato. Preciso che, per non so quale ragione, né il vecchio né il nuovo fabbricato sono stati mai sottoposti a imposizione fiscale. Nel 2017 mi reco al Comune per auto denunciare l'immobile ai fini IMU, TASI, TARI. Essendo iscritto all'AIRE e pensionato dal 2014 in Svizzera, chiedo anche le agevolazioni fiscali previste in materia. Al Comune mi dicono che posso usufruire della agevolazioni a partire dal momento della presentazione della domanda e non anche a partire dall'entrata in vigore della legge di riferimento (2015). Le chiedo se tutto ciò è corretto, sopratutto in considerazione del fatto che il Comune con la richiesta di pagamento è andato indietro di cinque anni, chiedendomi di pagare a partire dal 2012. Mi sembra strano che per l'imposizione di un tributo si possa retroagire mentre per usufruire di agevolazioni no. La ringrazio anticipatamente

Lidia - 11/12/2017

Buonasera Dott. Massa, sono proprietaria al 50% di un appartamento e possiedo l’altro 50% come nuda proprietà. Mia madre che risiede nel piano di sotto ha l’usofrutto su questo 50%. Abbiamo finora pagato l’IMU come seconda casa ognuno per il suo 50%. Dal mese di agosto ho spostato la mia residenza in questo appartamento. Se per il mio 50% ora non pago IMU, per il 50% di mia madre come dobbiamo comportarci? La ringrazio e le porgo cordiali saluti. Lidia

Massa Sergio - 11/12/2017

Se ho ben capito, lei prima risiedeva in altro immobile. Da agosto si e' trasferita in questo appartamento dove lei e' proprietaria del 50%. Quindi lei da agosto ha l'esenzione IMU sul suo 50%. Mamma: la mamma mi dice che abita nel piano di sotto; in locazione? Supponiamo di si. Se si, dovrebbe considerare l'appartamento di sopra, sul quale ha il 50% di usufrutto, come seconda casa e pagare l'IMU. Ma perche' invece non dice di abitare di sopra? Tanto e' lo stesso numero civico. Cosi' nemmeno lei paga l'IMU sul suo 50% di usufrutto. La sua seconda casa diventa l'appartamento condotto in locazione al piano di sotto. Se invece la mamma fosse proprietaria anche del piano di sotto cio' non le conviene e dovrebbe pagare l'IMU sul 50% del piano di sopra (per avere l'esenzione sul piano di sotto).

Pierluigi - 10/12/2017

Buongiorno Sono inscritto all'AIRE e ho una casa di proprietà in Italia, con quote distinte e divise tra me e mia moglie. Quest'ultima è casalinga e continua a vivere nella nostra proprietà italiana. Il Comune non solo fa pagare l'IMU al sottoscritto (e questo segue il regolamento), ma pretende che lo paghi anche mia moglie. Malgrado le proteste, il regolamento del comune non prevede nuclei familiari scissi e quindi non basta che lei viva lì per la maggior parte dell'anno per garantirle l'esenzione. Sono rimasti sorpresi commercialista, geometra e notaio che hanno curato l'acquisto della nostra casa in estate. Posso appellarmi? I comuni fanno quello che vogliono o devono seguire un regolamento nazionale ? Due coniugi con proprietà in comuni diversi riescono spesso a non pagare l'IMU in tutte e due le case, e noi, che dobbiamo anche scontare il peso di separarci per lunghi periodi, visto il mio lavoro all'estero, siamo trattati come due stranieri? Le chiedo se ci sono basi per non pagare la quota di mia moglie e aprire un contenzioso con il comune. Grazie in anticipo.

Massa Sergio - 11/12/2017

E' apparso adesso il suo quesito e le trascrivo il mio parere. Anch’io sono sorpreso. Se lei e’ in grado di provare che la moglie effettivamente risiede in Italia per la maggior parte dell’anno e ivi ha la sua residenza anagrafica e la dimora abituale, non vedo con quali argomenti possa il Comune pretendere l’IMU sul 50% dell’abitazione di sua moglie. Ne’ puo’ invocare un suo Regolamento, la legge e’ nazionale. E’ solo quando nello stesso Comune i coniugi abitano in due diverse abitazioni di proprieta’ che la legge prevede una sola esenzione IMU. Gia’ nel caso in cui le due abitazioni fossero situate in due Comuni diversi spetterebbero due esenzioni, basta a questo scopo provare che la manovra non e’ elusiva, ad es. dimostrando che la sede di lavoro di uno dei due coniugi e’ nell’altro Comune. Nel caso poi di lavoro all’estero con iscrizione all’Aire, solo il residente estero deve pagare l’IMU sul suo 50%, mai la moglie residente in Italia. E questa non puo’ essere certamente una manovra elusiva in quanto facilmente dimostrabile esibendo il contratto di lavoro estero. Vedasi la Circ. 3/DF/2012 che tratta il caso e nega l’esenzione (doppia) solo se i due immobili sono siti nello stesso Comune. Le segnalo che anche il Sole 24 Ore nel suo inserto in questi giorni in Edicola, Saldo 2017 IMU e TASI, a pag. 46 e 47 tratta proprio questo caso, concludendo in senso a lei favorevole. Se il Comune non volesse ascoltarla, io ricorrerei contro questo sopruso.

Pierluigi - 13/12/2017

Buongiorno Dott. Massa La ringrazio molto per la sua gentile risposta. Il Comune non vuole sentire ragioni sul pagamento dell'IMU seconda casa anche per mia moglie, regolarmente residente e casalinga. A detta del comune, il mio essere iscritto all'AIRE ricade anche su di lei, mentre lei abita in Italia e non è quindi iscritta. Cosa è preferibile fare: pagare e fare ricorso o non pagare la quota di mia moglie e aspettare le mosse del Comune? Non ho davvero idea di come potermi difendere. Pierluigi

Massa Sergio - 14/12/2017

Cosa fare col Comune? Purtroppo occorrera' attivare un contenzioso. La prima strada e' non pagare nulla per la moglie. Poi tra qualche anno arrivera' l'Avviso d'accertamento, con sanzione 30%, e in tale occasione presenterei subito al Comune Istanza di autotutela per l'annullamento dell'Avviso, corredandolo dei documenti probatori (contratto di lavoro estero, iscrizione Aire, regolare consumo in Italia delle utenze acqua, luce e gas onde far vedere che la moglie abita li' e consuma, ecc.). Se detta istanza non viene accolta lei ha tempo 60 giorni dalla notifica dell'Avviso d'accertamento per presentare ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado. Puo' difendersi anche da solo, ma la procedura e' complicata e le consiglio di farsi assistere da un commercialista o un'Associazione. In alternativa puo' pagare subito per evitare il 30% di sanzioni e poi presentare istanza di rimborso al Comune. Glielo negheranno e dovra' presentare nuovamente ricorso come sopra. Ma io di solito preferisco non pagare avviando subito il contenzioso.

Massa Sergio - 08/01/2018

8.1.2018: aggiungo un commento che avvalora la tesi difensiva da sostenere col suo Comune e che ho mutuato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze. Parlo del fatto di avere due abitazioni principali, tra marito e moglie, originato da esigenze di lavoro e quindi di poter beneficiare di due esenzioni IMU. E' noto che la frattura del rapporto di convivenza tra due coniugi, che provoca due residenze anagrafiche, può avere cause familiari (es. separazione tra coniugi) ma anche lavorative. Una parte della giurisprudenza tributaria di merito ha già osservato che la separazione personale non costituisce in concreto l’unica possibile causa di una frattura del rapporto di convivenza, potendo tale effetto realizzarsi anche per una serie di altre ragioni oggettive, tra cui le esigenze lavorative e/o familiari dell’uno o dell’altro coniuge. Dette circostanze, infatti, pur non determinando la crisi del rapporto coniugale, sono tuttavia idonee ad incidere sulla vita quotidiana del medesimo nucleo familiare pluripersonale e quindi anche sull’aspetto abitativo. Del resto, non sembra casuale che il legislatore in materia di IMU abbia stabilito, diversamente dalla disciplina dell’ICI, che per “abitazione principale” s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (soggetto passivo) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sicché nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale (residenza effettiva) e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Qualora invece gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, i benefici spettano senza alcuna limitazione (circ. n. 3/DF del 18 maggio 2012, § 6). Vedasi la recentissima sentenza della CTR di Firenze n. 1442/3/2017, favorevole al contribuente.

FRANCESCO - 05/12/2017

Buonasera Dott.Massa, col la presente le volevo chiedere un parere riguardo all'IMU visto che c'è di pagare il saldo entro il 16/12/2017.Ho una abitazione principale con 2 pertinenze di cat 2 accatastate da sempre all'abitazione principale.Da quando è stata istituita l'IMU ho pagato la seconda pertinenza con aliquota 7,60 per mille come altri fabbricati,secondo la regola che sono considerati pertinenze dell'abitazione principale solo tre che abbiano categoria diversa (C2,C6,C7) Ho appena letto un articolo di PMI.it del 14/06/2016 che c'è un eccezione che copio nel riquadro sottostante: Come dicevamo c’è però un’eccezione: è possibile che ci siano due pertinenze accatastate insieme all’abitazione, ad esempio la cantina e il solaio. In questo caso (lo ripetiamo, devono essere entrambe accatastati insieme all’immobile di abitazione), anche se sono nella stessa categoria (cantina e solaio sono C2), possono essere considerate entrambe pertinenze della prima casa. Si tratta di una regola che serve a rendere coerente l’IMU e la TASI con le norme tecniche catastali, in base alle quali la rendita dell’abitazione ricomprende anche la redditività delle porzioni immobiliari non connesse ma accatastate insieme .Attenzione: la terza pertinenza dovrà però essere necessariamente diversa da C2. Quindi nel caso fosse cosi non dovrei pagare più l'IMU a cominciare dal saldo e richiedere il rimborso. Certo di una risposta e ringraziandola anticipatamente porgo cordiali saluti. Francesco

Massa Sergio - 07/12/2017

La legge e' cosi' contorta che va interpretata anche in base alle Circolari uscite. Normalmente vengono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sottolineo: "anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo", il che si verifica quando la rendita catastale dell'abitazione comprende, ad es., soffitta e/o solaio. Nella Circolare n. 3/DF/2012 si precisa che nel limite delle 3 pertinenze va "conteggiata" anche quella accatastata unitamente all'abitazione principale. Quindi, nella verifica delle pertinenze occorre controllare che non ve ne sia qualcuna inglobata nell'abitazione principale, nel senso che abitazione e pertinenza risultano accatastate congiuntamente e sono rappresentate da un unico identificativo catastale e un'unica rendita. Se la cantina (che sarebbe un C/2) risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono da tassarsi autonomamente e ordinariamente. Al riguardo, la circolare n. 3/DF/2012 si spinge all'estremo quando afferma che si deve anche tenere conto dell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate congiuntamente all'unità ad uso abitativo. In tal caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. Faccio un esempio altrimenti ci perdiamo. Abitazione che ingloba una cantina e una soffitta (2 C/2) + un altro C/2 + C/6 + C/7. Solo un immobile tra C/6 e C/7 è agevolato (il bonus per due pertinenze viene esaurito dagli immobili accatastati congiuntamente all'abitazione, pur se della stessa categoria). RIEPILOGO In mezzo a questa confusione di cervellotiche norme, le sintetizzo quel che io ho capito nel suo caso. 1) Se lei ha cantina + soffitta accatastate INSIEME all'abitazione principale, come lei scrive, pur essendo della stessa categoria C/2 sono entrambe esenti IMU, e le spetta eventualmente una terza esenzione se ha un C/6 o un C/7 accatastati separatamente. 2) Nel caso invece in cui soffitta e cantina fossero accatastati SEPARATAMENTE dall'abitazione, l'esenzione IMU le spetta solo per una delle due, ed eventualmente le spettano altre due esenzioni se avesse un C/6 + un C/7. Credo che chi ha scritto queste norme sia un fervido lettore della Settimana Enigmistica !

Massa Sergio - 11/12/2017

Data l'imminente scadenza IMU, rispondo al Sig. Pierluigi anche se non vedo ancora la sua domanda su questo blog. DOMANDA Sono inscritto all'AIRE e ho una casa di proprietà in Italia, con quote distinte e divise tra me e mia moglie. Quest'ultima è casalinga e continua a vivere nella nostra proprietà italiana. Il Comune non solo fa pagare l'IMU al sottoscritto (e questo segue il regolamento), ma pretende che lo paghi anche mia moglie. Malgrado le proteste, il regolamento del comune non prevede nuclei familiari scissi e quindi non basta che lei viva lì per la maggior parte dell'anno per garantirle l'esenzione. Sono rimasti sorpresi commercialista, geometra e notaio che hanno curato l'acquisto della nostra casa in estate. Posso appellarmi? I comuni fanno quello che vogliono o devono seguire un regolamento nazionale ? Due coniugi con proprietà in comuni diversi riescono spesso a non pagare l'IMU in tutte e due le case, e noi, che dobbiamo anche scontare il peso di separarci per lunghi periodi, visto il mio lavoro all'estero, siamo trattati come due stranieri? Le chiedo se ci sono basi per non pagare la quota di mia moglie e aprire un contenzioso con il comune. Grazie in anticipo. MIO PARERE Anch'io sono sorpreso. Se lei e' in grado di provare che la moglie effettivamente risiede in Italia per la maggior parte dell'anno e ivi ha la sua residenza anagrafica e la dimora abituale, non vedo con quali argomenti possa il Comune pretendere l'IMU sul 50% dell'abitazione di sua moglie. Ne' puo' invocare un suo Regolamento, la legge e' nazionale. E' solo quando nello stesso Comune i coniugi abitano in due diverse abitazioni di proprieta' che la legge prevede una sola esenzione IMU. Gia' nel caso in cui le due abitazioni fossero situate in due Comuni diversi spetterebbero due esenzioni, basta a questo scopo provare che la manovra non e' elusiva, ad es. dimostrando che la sede di lavoro di uno dei due coniugi e' nell'altro Comune. Nel caso poi di lavoro all'estero con iscrizione all'Aire, solo il residente estero deve pagare l'IMU sul suo 50%, mai la moglie residente in Italia. E questa non puo' essere certamente una manovra elusiva in quanto facilmente dimostrabile esibendo il contratto di lavoro estero. Vedasi la Circ. 3/DF/2012 che tratta il caso e nega l'esenzione (doppia) solo se i due immobili sono siti nello stesso Comune. Le segnalo che anche il Sole 24 Ore nel suo inserto in questi giorni in Edicola, Saldo 2017 IMU e TASI, a pag. 46 e 47 tratta proprio questo caso, concludendo in senso a lei favorevole. Se il Comune non volesse ascoltarla, io ricorrerei contro questo sopruso.

Antonino Lanza - 30/11/2017

Buongiorno dott.Massa puo'gentilmente rispondere al seguente quesito? Io e mia moglie siamo comprorietari al 50% di un appartamento a Roma e siamo esenti da IMU e Tari perche' e' la nostra residenza abituale. Dal prossimo anno mia moglie desidera si iscrivera' all'aire e prendera la residenza a Barcellona. Io manterro' la mia residenza a Roma. Mia moglie dovra' pagare IMU e Tari sul 50% di sua proprieta',considerando che l'appartamento e'usato da me come residenza abituale? La ringrazio Cordiali saluti

Massa Sergio - 01/12/2017

Buongiorno. Voi oggi non siete esentati da TARI (tassa rifiuti) ma da TASI. Se sua moglie prendera' residenza a Barcellona e non e' una pensionata spagnola, dovra' pagare l'IMU-TASI sul 50% della proprieta' italiana. Infatti l'esenzione e' prevista solo allorquando il residente estero sia titolare di una pensione erogata dal paese estero di residenza.

Mario - 29/11/2017

Salve, io e la mia fidanzata vorremmo sposarci ed entrambi siamo proprietari di immobili in due comuni distinti. Al momento possiamo beneficiare dell'esenzione imu prima casa entrambi . Nell'ipotesi di sposarci è possibile in qualche modo pagare meno tasse ad esempio mantenendo distinte le prime case magari mantenendo le residenze nei comuni attuali di appartenenza? può essere utile la separazione dei beni? c'è vantaggio nello sposarsi nelle nostre condizioni o ci conviene semplicemente convivere? Grazie mille in anticipo e Saluti

Massa Sergio - 02/12/2017

Buongiorno. Se riuscite, sposandovi, a mantenere la residenza in due distinti Comuni, avete la probabilita' di mantenere le due esenzioni. Dico probabilita' perche' i Comuni ci stanno attenti e bisognerebbe almeno giustificare questa doppia residenza col lavoro. Intendo dire che, se un coniuge ha il lavoro nel Comune A e l'altro nel Comune B, potete giustificare la doppia residenza. Buona norma e' sentire previamente cosa ne pensa il Comune. Se poi decidete di convivere mantenendo le due residenze, siete sicuri della doppia esenzione. La comunione o la separazione dei beni e' ininfluente ai fini IMU. Personalmente preferisco la separazione perche' da' piu' liberta' e comprende la comunione, nel senso che avendo la separazione nulla impedisce di acquistare un nuovo immobile intestandolo al 50%, come in comunione.

FRANCESCO - 14/11/2017

Buon giorno Dott. Massa, con la presente sarei grato se potreste darmi una risposta al seguente quesito.Un anno e mezzo fa ho fatto richiesta di rimborso Tares al mio comune per una triplice quota variabile pagata sulla Tares (il comune ancora mi deve rispondere).Oggi apprendo dal MEF che la quota variabile sulla Tari si deve pagare una volta sola,quindi si possono richiedere i rimborsi anche per la Tares..Volevo gentilmente sapere se devo presentare di nuovo domanda di rimborso al mio comune,poichè sono passati i 90 giorni rifiuto-silenzio per presentare ricorso alla commissione provinciale tributaria. Inoltre sarei grato se potreste consigliarmi visto che il rimborso che chiedo è modesto se posso presentare ricorso alla commissione provinciale tributara senza costi e oneri di Avvocati. Ringraziandola come sempre per una sua preziosa risposta,le porgo cordiali saluti. Francesco

Massa Sergio - 14/11/2017

Buongiorno. Questo non sarebbe un luogo ove parlare di Tari, ma vedo di risponderle ugualmente in base a quello che so. Intanto, per laTari, si può chiedere il rimborso degli ultimi cinque anni, pertanto meglio rinnovare la richiesta di rimborso comprendendo anche i restanti anni. Le verifiche da effettuare per procedere alla richiesta di rimborso sono: • In primo luogo, bisogna verificare se si tratta di una annualità in cui la tassa è stata suddivisa in quota fissa e quota variabile. Se infatti è stata applicata la vecchia Tarsu, il tributo aveva una struttura unitaria che non contemplava le due quote e dunque nessun rimborso sarà possibile. In linea di principio, a decorrere dal 2013 la stragrande maggioranza dei comuni ha abbandonato le precedenti modalità di calcolo del prelievo. • Poi occorre verificare se il comune è realmente incorso nell'errore in esame. Per far questo, è sufficiente leggere con attenzione gli avvisi di pagamento del tributo che dovrebbero dettagliare, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, il calcolo dell'importo da versare. Se ci si accorge che, in corrispondenza delle unità immobiliari della casa e delle relative pertinenze, sono state conteggiate separatamente più volte le quote variabili di tariffa, allora vi sono le premesse per la richiesta del rimborso. • Allo scopo di ottenere la restituzione delle quote variabili versate in aggiunta a quella della casa di abitazione, occorre presentare una apposita istanza, entro il termine perentorio di 5 anni dal pagamento. Il comune tuttavia ha il diritto di pretendere che il contribuente dimostri che le unità immobiliari utilizzate in aggiunta all'abitazione siano davvero pertinenze di questa. Se le prime sono ubicate nello stesso stabile o nelle vicinanze della casa, la dimostrazione potrebbe ritenersi raggiunta. • Bisogna inoltre prestare attenzione al soggetto cui rivolgere l'istanza. Se l'entrata era gestita da una società privata e gli avvisi di pagamento erano per l'appunto emessi a nome della stessa, allora anche la domanda deve essere inoltrata a tale società. Se la società dell'epoca non c'è più, perché è subentrato un altro gestore, allora sarà opportuno proporre l'istanza tanto al comune che al nuovo gestore. • Decorsi 90 giorni, se non si ottiene risposta si può proporre ricorso davanti alla Ctp competente, sino allo scadere del termine di prescrizione sopra citato. Se invece il comune e/o il gestore notificano un provvedimento di rigetto espresso della domanda, allora il ricorso deve essere proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego. Spesso non vale la pena sostenere i costi di un ricorso perche' maggiori del beneficio. Tuttavia il contribuente puo' difendersi in proprio, senza l'ausilio di un professionista, quando il valore del rimborso non supera i 3.000 euro. Occorre pagare comunque un Contributo Unificato Tributario del seguente ammontare: Ricorsi di valore fino ad euro 2.582,28: euro 30,00. Ricorsi di valore superiore ad euro 2.582,28 e fino ad euro 5.000: euro 60,00. Difendersi in proprio e' tuttavia complicato, si faccia almeno consigliare da qualche benevolente impiegato di Commissione Tributaria, si rischia di rendere il ricorso (che in gergo si chiama reclamo/mediazione) improcedibile.

Massa Sergio - 15/11/2017

Buongiorno. Le riporto una notizia di questa mattina 15.11.2017: il MEF (Ministero Economia e Finanze) sta preparando una nota esplicativa per i Comuni relativamente al calcolo della TARI. Inoltre, l’ANCI ha proposto che la TARI pagata in eccesso dai contribuenti venga rimborsata in automatico dai Comuni, senza necessità di: • attendere istanze di rimborso da parte dei contribuenti; • aumentare le tasse alla generalità dei contribuenti. La situazione si presenta notevolmente complessa a causa di lacune normative cui si aggiungono le note difficoltà finanziarie degli enti locali. Se venisse accolta la proposta dell'ANCI (ma ne dubito molto) non ci sarebbe bisogno di ricorrere in Commissione Tributaria. Vedremo.

Emiliano - 16/10/2017

Salve Dott. Massa, Sono un italiano residente all ' estero, iscritto AIRE, ma non pensionato. Posseggo una casa in Italia, ricevuta in eredita', con usufrutto a favore di mia madre la quale vi risiede (con residenza) come abitazione principale anche se possiede nello stesso commune un' altra abitazione concessa in affitto. La mia domanda e', c'e da pagare IMU, TASI, TARI sulla casa dove mia madre risiede? Grazie mille in anticipo!

Massa Sergio - 17/10/2017

Quesito facile facile il suo. Soggetto passivo IMU-TASI e' l'usufruttuario, cioe' sua mamma, la quale tuttavia e' esente Imu-Tasi in quanto ivi residente. Lei come nudo proprietario nulla deve pagare. La Tari (Tassa rifiuti) invece e' dovuta da sua mamma in quanto produce comunque rifiuti. Sua mamma dovra' invece pagare Imu e Tasi sull'abitazione locata, non la Tari perche' chi "sporca" e' l'inquilino.

stefano muti - 03/10/2017

vorrei gentilmente chiedere se devo pagare la tasi per un casale in una azienda agricola di 60 ha dato in affitto registrato mio figlio per 15 anni. il casale viene usato per l'alloggio degli operai e per i lavori concernenti l'agricoltura. gli operai effettuano fra tutti circa 120gg grazie

Massa Sergio - 04/10/2017

Quesito particolare e complesso il suo. Non mi ha scritto pero' se il suo fabbricato rurale e' o meno abitativo, censito in D10 o A6, ne' se lei e' IAP o collaboratore. Sono andato a cercare lumi nelle pubblicazioni del Sole 24 Ore, le quali affermano che, per i fabbricati rurali, occorrono si verifichino le seguenti condizioni (sempre che non siamo in terreni montani): REQUISITI PER ESENZIONE IMU-TASI - L’immobile deve essere strumentale allo svolgimento dell’attività agricola - La ruralità deve risultare anche dall’iscrizione in catasto fabbricati Devono sussitere entrambi i requisiti TRATTAMENTO AI FINI TASI È dovuta ma si applica nella misura massima dell’1 per mille; il Comune non può applicare alcuna maggiorazione ma può ridurre l’aliquota fino ad azzerarla TRATTAMENTO AI FINI IMU Sono esenti a decorrere dal 2014 CASI PARTICOLARI I fabbricati rurali utilizzati da lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato con oltre 100 giornate lavorative annue, pur se a destinazione abitativa, sono considerati immobili strumentali e come tali esclusi da Imu e soggetti a Tasi con aliquota massima dell’1xmille IMMOBILE AFFITTATO: la Tasi e' dovuta dal proprietario e dall’affittuario. Ripartizione fissata da delibera comunale con la quota massima del 30% per l’occupante . In assenza di specifica previsione, l’occupante versa la Tasi nella misura fissa del 10% e il titolare versa il 90% Spero di esserle stato utile.

Marrone Stefano - 20/09/2017

Buongiorno. Volevo porre un quesito. Nel 1995 mio padre con donazione mi ha intestato una costruzione vecchia riservandosi l'usufrutto. Da me è stata ristrutturata e resa abitativa terminando i lavori nel 1998. Dal 1999 è diventata la mia abitazione principale ed ho presentato al comune la dichiarazione ICI versando negli anni successivi le relative imposte sugli immobili. Ora è arrivato un accertamento ai fini IMU per l'anno 2012 a mio padre. Ho presentato l'autotutela allegando la dichiarazione presentata nel 1999 nonché che le imposte sull'immobile le avevo assolte a nome mio. Secondo il Comune l'IMU la doveva versare mio padre in quanto usufruttuario. Ma allora dal 1999 al 2011 che ho sempre versato quanto dovuto a nome mio ho sempre sbagliato? A margine rappresento che fino al 2013 ero proprietario solo di quell'immobile!

Massa Sergio - 20/09/2017

Purtroppo ha ragione il Comune. Soggetto passivo ICI-IMU e' l'usufruttuario (padre) e non il nudo proprietario (lei). Per cui l'IMU andava pagata esclusivamente da suo padre e non da lei. Tra l'altro, se fosse toccato pagare l'IMU a lei, oggi ne sarebbe esentato in quanto sua abitazione principale. Diciamo che dal 1999 al 2011 lei ha sempre sbagliato. Il Comune tuttavia puo' recuperare le imposte non pagate nei 5 anni, per cui fino al 2011 siete a posto. Ed ha cominciato con il 2012, quando se n'e' accorto. Vedra' che proseguira' ad accertarle anche gli anni successivi. Cosa fare? Se l'IMU e' stata in questi anni pagata correttamente da qualcuno (lei), certi Comuni, di solito quelli piccoli, ne prendono atto e "girano" il pagamento alla persona giusta (suo padre). Altri Comuni invece preferiscono far pagare una seconda volta l'IMU (con sanzioni ed interessi) e allora a lei non rimane che presentare istanza di rimborso per quanto indebitamente pagato (con gli interessi). Provi la prima soluzione.

simone - 30/08/2017

Gentile Dott.Massa sono appartenente alle Forze dell’Ordine, proprietario di casa al 100%. Da poco mi sono sposato e trasferito in un appartamento acquistato da mia moglie in regime di separazione dei beni sito nel medesimo Comune. A detta dell’ufficio tributi non ho diritto all'agevolazione riservata al personale FFOO in quanto l'esenzione imu non si può applicare nel medesimo nucleo familiare per due immobili . Lei cosa ne pensa?

Massa Sergio - 14/09/2017

Ecco cosa dice la legge. A decorrere dall’1 gennaio 2014, l’Imu non è dovuta per l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi soggetti, quindi, si applicano le agevolazioni Imu per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Letta cosi' lei avrebbe diritto all'esenzione, se non affitta la casa, in quanto assimilata per legge all'abitazione principale, pur se non vi risiede. Ma il dubbio, segnalato anche dal Sole 24 Ore nel suo Focus del 31.5.2017, permane in quanto sia la sua casa, sia quella di proprieta' del coniuge, sono purtroppo ubicate nello stesso Comune: si avrebbero cosi' due abitazioni principali nello stesso Comune, una del militare, una del coniuge. Ma questa circostanza e' in contrasto con il principio generale dell'art. 13 c. 2 DL 201/2011 il quale stabilisce che "nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi dello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile". Stia sicuro quindi che il Comune non le concedera' l'esenzione per l'immobile di sua proprieta'. Cosa fare? Difficile trovare una soluzione. Si puo' resistere ed andare in contenzioso, ma vedo scarse probabilita' di successo. Si potrebbe cedere l'usufrutto ad un genitore, con successivo comodato a voi per pagare solo il 50% di Imu, ma la spesa (interpelli un Notaio) potrebbe superare i vantaggi. Personalmente ... vedo solo la rassegnazione !

Fra - 30/08/2017

Salve espongo il caso: casa di proprieta mia con garage arriva la separazione legale morale: mi arriva notifiche imu per il garage : dal giorno dopo della separazione ( anche se abitavo e residenza ancora li) dalla serie un garage nello stesso condominio senza casa ( assegnata al coniuge con i figli) non e' di pertinenza e si applica l'aliquota mad del 10,6 per mille Il giudice non ha specificato la sorte del garage, ma evidentemente non abitando piu in quel condominio non ho ne uso ne interesse mentre ovviamente e' usato dai figli per le bici e giochi la giurspudenza dice che se il garage e' funzionale al nucleo famigliare va considerato di pertinenza, con le dovute prove. Ora come si fa a dimostrare ? insomma se compro la seconda casa per me per vivere pago tasse come seconda casa o di lusso, il garage condominiale diventa idem un bene di lusso in quanto perde la pertinenza con la casa... mi appare legislazione abbastanza ingiusta....

Massa Sergio - 14/09/2017

Buongiorno. In effetti con la separazione e' come se lei avesse ceduto l'abitazione al coniuge ivi residente, questi diventa soggetto passivo Imu-Tasi ma ne e' esentato in quanto abitazione principale. Se il giudice si e' dimenticato di definire la sorte del garage, questo rimane di sua proprieta' ed uso, per cui in teoria e' giusto che il Comune le chieda il 10,6/1.000 come IMU. Ne parli con il suo avvocato: basterebbe una pronuncia del giudice che ricomprenda il garage tra i beni assegnati al coniuge, al fine di non pagare ingiustamente il tributo. Non vedo possibilita' diverse, e' impossibile dimostrare che il garage e' funzionale al nucleo familiare in quanto lei potrebbe in futuro abitare in una casa limitrofa al garage per utilizzarlo in proprio. Vado avanti. Se lei si compra una seconda casa, questa diventa la sua abitazione principale per cui per essa nulla dovra' pagare come Imu-Tasi.

Enzo - 30/08/2017

Buongiorno Dottore Io e mia moglie abbiamo la Comunione dei beni. Durante il matrimonio ho avuto in donazione da mia madre uno dei suoi appartamenti a titolo pieno. In questo abbiamo la residenza. Io e mia moglie non abbiamo altri possedimenti. Mia moglie ora vorrebbe comprarsi un appartamento in un comune diverso, e essendo suoi i soldi (avuti in eredità), vorrebbe intestarsi l'atto di acquisto e portarsi la sua sola residenza lì. I quesiti sono: visto che io continuo ad abitare nella mia stessa abitazione e continuo ad usufruire dell'esenzione dell"IMU e TASI, varrebbe anche per mia moglie poter usufruire della stessa agevolazione per il secondo appartamento? Oppure è d'obbligo procedere prima ad una Separazione dei beni? O ad una mia rinuncia di possesso del nuovo appartamento iscritto sull'atto di acquisto? La ringrazio per l'attenzione e per eventuali consigli in merito.

Massa Sergio - 14/09/2017

Vedo difficile sottrarsi all'imposizione. Intanto essere coniugato in regime di comunione o di separazione non conta ai suoi fini. Se lei continua ad abitare nel Comune A e sua moglie nel nuovo appartamento nel Comune B, solo con una separazione consensuale potreste giustificare la doppia esenzione. Ci si puo' provare ugualmente senza separarsi, ma i Comuni sono agguerriti (soprattutto quelli di localita' di villeggiatura) e proveranno ad accertarle il tributo in forza del fatto che il nucleo familiare e' unico e non puo' occupare due abitazioni beneficiando di due esenzioni. Ma ci puo' provare. A nulla vale la separazione dei beni ovvero la rinuncia da lei citata, ma solo la separazione legale. Vale la pena? Anche a lei consiglierei la rassegnazione ...

Giampaolo - 22/08/2017

Buongiorno Dottore, mi scuso per il disturbo ma ho un dubbio da dirimere. Sono un appartenente alle Forze dell'Ordine e presto servizio nel Comune A. Nello stesso Comune A sono anche proprietario con mia moglie (in quote uguali ed in separazione dei beni) dell'appartamento in cui risiediamo. Da pochi mesi è deceduta mia mamma lasciando in eredità a me e mia sorella una casa nel Comune B. Per mia sorella sarà prima ed unica casa e vi risiede anche. Per me qual è la situazione fiscale? godo dell'agevolazione di appartenente alle Forze dell'Ordine? Di quali tributi sono obbligato? Qualora avessi diritto alle esenzioni varie prego darmi nota dei riferimenti normativi. Grazie mille anticipatamente.

Massa Sergio - 14/09/2017

Buongiorno. Intanto chiedo venia per il ritardo, ma le ferie e la mole di mail mi hanno tenuto impegnato. Vengo ai suoi dubbi. Nel Comune A voi due coniugi avere l'esenzione Imu-Tasi come prima casa, a prescindere dall'appartenenza alle FF.AA. L'eredita' del 50% dell'abitazione nel Comune B comportera': - per sua sorella l'esenzione, visto che vi prendera' la residenza; - per lei invece il normale pagamento dell'Imu-Tasi. L'appartenenza alle Forze dell'Ordine puo' esentarla da Imu-Tasi nel caso in cui lei NON vi risieda per trasferimento in altro Comune e abbia solo un immobile. Cioe' e' un'altra casistica. Si rassegni a pagare nel Comune B l'Imu-Tasi per il suo 50% (salvo rivalsa sulla sorella in quanto beneficia di tutta l'abitazione).

Diletta Nicastro - 11/08/2017

Gentile dott Sergio Messa, le scrivo per avere un'informazione. Se affitto un locale ad uso abitativo ad una società con sede a Taranto come si ripartisce il pagamento della TASI per la seconda metà del 2017 e per il 2018? La ringrazio anticipatamente per la risposta. Diletta

Massa Sergio - 13/08/2017

Buonasera. Se lei affitta un abitativo ad una societa' ritengo abbia redatto un contratto di foresteria. In tal caso non conta ove la societa' abbia la sede - Taranto - ai fini TASI. Conta cosa ha previsto il Comune nel quale l'immobile e' ubicato. Se nulla ha previsto, la Tasi a carico della societa' conduttrice e' pari al 10%, quella a carico suo del 90%. Consulti la delibera comunale.

ANDREA FIRPO - 20/07/2017

Gentilissimo, la mia compagna, io e il figlio di lei abitiamo a Venezia, in locazione da giugno 2016. Dopo la separazione (giugno 2016) la mia compagna e il suo (quasi) ex marito si sono trasferiti: la mia compagna, appunto, con me; lui, in locazione. Non vi è provvedimento di assegnazione della casa, ovviamente. L'ex marito della mia compagna NON ha provveduto, ad oggi, a trasferire la residenza, risultando sempre presso la ex casa coniugale, ancora ad oggi in comproprietà. Chi è tenuto a pagare IMU-TASI per il 2016? E per il 2017? Grazie infinite

Massa Sergio - 20/07/2017

Rispondo al Sig. FIRPO. Se ho ben capito la sua situazione, l'ex casa coniugale della sua compagna e dell'ex marito e' di fatto disabitata, essendo gli ex coniugi andati a vivere ognuno da un'altra parte. Pertanto sarebbe per ambedue una seconda casa, salvo che l'ex marito ha preferito mantenere li' la residenza (e lo capisco, cosi' non paga Imu-Tasi per il suo 50% essendo per lui abitazione principale). La sua compagna invece deve pagare per il suo 50% l'Imu e la Tasi, trattandosi di seconda casa. Mi viene da pensare che l'ex marito dovrebbe pagare un affitto all'ex moglie, per il 50% dell'immobile che figura di utilizzare come residenza principale. Ma questa materia e' da legali, non mia.

Maurizio Perrone - 14/07/2017

So che questo commento non servirà a niente, però voglio comunque fare notare in quale controversia legislativa sono capitato io: genitori con due figlie decidiamo dopo anni di affitti, di comprare casa, la nostra prima ed unica casa, purtroppo molto vecchia e con l'obbligo di ristrutturazione, quindi mutuo per acquisto prima casa e altri soldi per la ristrutturazione, vado in comune per chiedere la residenza fittizia essendo appunto la nostra prima casa e cosa succede: c'è la respingono perché casa inagibile e in fase di ristrutturazione, risultato che per tutto il tempo della durata della ristrutturazione la mia prima ed unica casa mi risultava come seconda casa, la ristrutturazione per motivi economici è durata ben 4 anni, quindi pagamento di IMU come seconda casa per 4 anni. A questo punto non mi rimane altro che ringraziare il nostro autorevole STATO per questa splendida LEGGE che fa pagare l'IMU anche a chi come nel mio caso avrebbe bisogno di un aiuto dallo STATO e quindi anche un grazie per aver messo su famiglia per aver comprato casa con un mutuo, per aver fatto girare l'economia grazie anche alla ristrutturazione, quindi sacrifici su sacrifici.....e invece cosa mi tocca fare: dare altri soldi nelle casse dello STATO..... questa per me è una legge sicuramente da rivedere perché vuol dire TARTASSARE il cittadino onesto e volenteroso di fare qualcosa di buono per se stesso e per lo STATO.

Massa Sergio - 20/07/2017

Comprendo il suo sfogo. Le iniquita' sono tante, potrei scrivere un libro; tra le tante posso citarle il dover dichiarare gli affitti anche se non percepiti (caso purtroppo frequente nei periodi di crisi), addirittura l'obbligo di pagare immediatamente l'Imu nel caso di decesso; pensi che l'ansia di ottenere comunque un'entrata nelle casse comunali ha portato a questa assurdita': in caso di decesso di un contribuente, supponiamo in data 10 giugno, entro il 16 gli eredi (ma chi sono?) devono gia' provvedere al pagamento dell'Imu. Consideri che ai fini Irpef viene data una proroga di mesi per presentare la Dichiarazione dei redditi del deceduto; consideri che la denuncia di successione va presentata entro un anno. Nell'esempio di decesso avvenuto il 10/6 invece, dopo 6 giorni gli eredi (che possono chiamarsi tali anche dopo un anno), devono pagare l'IMU. Cioe' a cadavere ancora caldo. E senza sapere ancora chi eredita e che cosa. Purtroppo questo e' il risultato di quando si legifera per cassa, come da tempo avviene.

Andrea - 16/06/2017

Gent.mo dott. Massa, la mia situazione è questa, ho a Roma un immobile adibito a prima casa , dove ho la residenza ed un altro immobile a Fregene, in comune di Fiumicino, in proprietà al 30%, il restante 70% è di mio fratello che ci abita come prima casa. Volevo sapere se posso non pagare l'imu e la Tasi o comunque risparmiare in quanto la mia seconda casa, Fregene, è abitata da mio fratello. Grazie, attendo una risposta

Andrea - 16/06/2017

Oppure posso fare un contratto di comodato ad uso gratuito a mia figlia (quota 30%), prendendo la residenza a Fregene? In quanto lei sarebbe orientata ad abitare lì, insieme a mio fratello che già vi abita (quota del 70%).

Massa Sergio - 17/06/2017

Le ho risposto sopra in quanto il suo quesito non mi appariva ancora nel blog. Sul secondo quesito lei dovrebbe sapere che, per avere la riduzione al 50% Imu-Tasi, genitore e figlia comodataria devono avere la residenza nello stesso Comune. Per cui se lei risiede a Roma e la figlia a Fregene, nessuna riduzione 50% le spetta.

PATRIZIA - 16/06/2017

Salve, io e mio fratello siamo comproprietari al 50% di una casa, ereditata dai genitori defunti, l'immobile non risulta diviso; l'immobile di fatto è utilizzato al 100% come abitazione principale da mio fratello, mentre io abito sempre nello stesso Comune in un immobile di proprietà di mio marito. Pur essendo proprietaria, di fatto non ho il possesso dell'immobile ed abbiamo una causa in corso per procedere alla divisione della proprietà. Sono tenuta al pagamento dell'IMU come proprietaria di seconda casa?

Massa Sergio - 17/06/2017

Purtroppo si. In compenso lei avrebbe diritto a percepire un canone di locazione per il 50% di sua piena proprieta' di fatto utilizzato dal fratello.

tullio abbate - 13/06/2017

situazione: mia suocera è proprietaria (beni personali) al 100% di un'abitazione A/3 + un C/6 (pertinenza) utilizzata come abitazione principale e di un abitazione concessa in comodato d'uso gratuito registrato a mia moglie (figlia); mio suocero è proprietario (beni personale) al 100% di un'abitazione A/3 + un C/2 non concessi in fitto. i miei suoceri sono in comunione legale dei beni tranne per quelli personali. Ora chiedo se per l'abitazione concessa in comodato d'uso ci sono i requisiti per l'agevolazione della riduzione al 50% dell'aliquota imu? I fabbricati, ai fini imu, si sommano per la verifica del parametro "non piu di due abitazioni" nel senso che i fabbricati di mio suocero (beni personali) (a3 + c/2) vanno conteggiati insieme a quelli di mia suocera anchessi beni personali cosi da superare i 2 fabbricati previsti per legge?

Massa Sergio - 13/06/2017

Ogni soggetto passivo deve verificare la sua posizione personale, al fine di verificare se possiede le condizioni per assoggettare al 50% IMU l'abitazione concessa in comodato alla figlia. Le condizioni sono: - che il comodante risieda nello stesso Comune in cui insiste la casa data in comodato; - che il comodante possieda solo questo immobile, oltre all'abitazione principale. Se sua suocera possiede al 100% queste due abitazioni, trattandosi di beni personali, e non possiede altre case, nemmeno in comunione col coniuge, a mio parere puo' beneficiare della riduzione al 50% dell'IMU. In altre parole, il marito puo' possedere a titolo personale anche 10 case, ma i requisiti vanno verificati solo in capo alla moglie, non si devono sommare proprieta' di altri.

Massa Sergio - 17/06/2017

RISPONDO AL SIG. ANDREA CHE CHIEDE: la mia situazione è questa, ho a Roma un immobile adibito a prima casa , dove ho la residenza ed un altro immobile a Fregene, in comune di Fiumicino, in proprietà al 30%, il restante 70% è di mio fratello che ci abita come prima casa. Volevo sapere se posso non pagare l'imu e la Tasi o comunque risparmiare in quanto la mia seconda casa, Fregene, è abitata da mio fratello. Grazie, attendo una risposta PURTROPPO NON VEDO POSSIBILITA' DI RISPARMIO. SUO FRATELLO NULLA PAGA SUL SUO 70%, ESSENDO ABITAZIONE PRINCIPALE. MA LEI SI. MALIZIOSAMENTE ED IPOTIZZANDO CHE DAL FRATELLO LEI NON PERCEPISCA ALCUN CANONE DI LOCAZIONE PER QUEL 30% DATOGLI IN COMODATO, MI ASPETTEREI CHE LEI VENISSE RIMBORSATO DA LUI ... SIA PER L'IMU-TASI CHE PER L'IRPEF ...

Carlo - 11/06/2017

Immobile Ubicato a Milano quale seconda casa in comproprietà tra due soggetti : si può procedere con un unico versamento 100% al pagamento di IMU e tasi da parte di solo uno dei due comproprietari ? Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento !

Massa Sergio - 13/06/2017

NO. OGNI SOGGETTO PASSIVO DEVE VERSARE LA SUA QUOTA. Se solo uno versa per tutti e due, si rischia di dover poi pagare IMU-TASI con sanzioni e interessi per il 50% versato da altri, per poi presentare istanza di rimborso da parte di colui che ha versato di piu’.

Patrizia - 10/06/2017

Salve, io e mio fratello siamo proprietari di una casa a Roma dove risiedevano i nostri genitori ora dall' 11 gennaio c.a. non ci sono più e dal 1 giugno abbiamo tolto le utenze (luce, gas e ama) c'è una riduzione sia per l'imu che per la tasi ? Grazie

Massa Sergio - 11/06/2017

No, non c'e' nessuna riduzione, salvo che l'immobile sia inagibile per altri motivi (pericolante, terremoto, ecc.). L'aver disdetto le utenze puo' servire solo a non pagare la Tassa rifiuti.

Massa Sergio - 12/06/2017

RISPONDO AL SIG. PRADA CARLO, VISTA L'IMMINENTE SCADENZA E VISTO CHE IL SUO QUESITO ANCORA NON MI APPARE SUL BLOG. Domanda: Immobile Ubicato a Milano quale seconda casa in comproprietà tra due soggetti : si può procedere con un unico versamento 100% al pagamento di IMU e tasi da parte di solo uno dei due comproprietari ? NO. OGNI SOGGETTO PASSIVO DEVE VERSARE LA SUA QUOTA. Se solo uno versa per tutti e due, si rischia di dover poi pagare IMU-TASI con sanzioni e interessi per il 50% versato da altri, per poi presentare istanza di rimborso da parte di colui che ha versato di piu'.

luciano loguercio - 08/06/2017

Nel caso il proprietario abbia un solo immobile concesso in comodato, registrato, alla figlia per abitazione principale non di lusso, e il proprietario sia residente con altro figlio in comune limitrofo, la riduzione imponibile del 50% ai fini imu e tasi si può applicare? grazie

Massa Sergio - 11/06/2017

Purtroppo no. L'assurda condizione di legge e' che lei risieda nello stesso Comune ove insiste l'abitazione data in comodato.

Paolo - 07/06/2017

Buongiorno Dott. Massa Sono un militare in servizio permanente,ho avuto la residenza in un appartamento in cui ero in affitto fino al 02/03/2017.Nello stesso comune in data 30/01/2017 ho acquistato un'appartamento in categoria A/2 spostandovi la residenza in data 02/03/2017.In Comune mi hanno detto che avevo 15 giorni di tempo per spostare la residenza e poichè ho sforato questo tempo devo pagare IMU e TASI per il periodo che va dal 30/01/2017 fino al 02/03/2017.E' corretto quello che mi hanno detto?In caso avessero sbagliato qual'è la normativa di riferimento con la quale posso andare a contobattere in Comune? Grazie

Massa Sergio - 11/06/2017

Ignoro i 15 giorni che il Comune le ha detto, forse si riferivano al fatto che l'IMU si paga se l'immobile si possiede per almeno 15 giorni nel mese. In caso di cambio di residenza non c'e' un termine per la denuncia: se lei ritarda a denunciare il cambio, paga Imu-Tasi anche se gia' risiedeva nel nuovo immobile. Nel suo caso mi pare che lei debba pagare IMU-Tasi per il solo mese di febbraio, avendo fatto richiesta di cambio residenza dal 2 marzo. In altre parole, se lei avesse fatto la denuncia al massimo il 14 febbraio, non avrebbe pagato nemmeno per il mese di febbraio. Visto che lei e' militare, nel caso in cui possieda solo un immobile. le ricordo l'agevolazione Imu-Tasi anche nel caso in cui abbia altrove la residenza, in forza dell'assimilazione ad abitazione principale di un unico immobile posseduto. Veda gli altri quesiti su questo blog.

Ugo Ippolito - 06/06/2017

Buonasera Dott. Massa, vorrei esporre la mia situazione per avere una delucidazione in merito al pagamento di IMU e TASI 2107. Il 3 maggio 2017 ho acquistato un immobile in comunione dei beni con mia moglie (siamo quindi proprietari al 50%). Mia moglie però, essendo casalinga, è fiscalmente a mio carico. Per effettuare dei lavori nell'appartamento, però, andrò ad abitarvi dal 1 luglio 2017 spostando contemporaneamente qui la residenza del nucleo familiare. Le mie domande sono: 1) Per i mesi di maggio e giugno devo pagare IMU e TASI? 2) Se si, in che percentuale vista la situazione sopra descritta? La ringrazio Cordiali saluti Ugo

Massa Sergio - 11/06/2017

DAL 3.5 ALL'1.7.2017 LA NUOVA CASA ACQUISTATA E' COME UNA SECONDA CASA, QUINDI SOGGETTA AD IMU-TASI. LEI E SUA MOGLIE DOVRESTE PAGARE IL 50% DI 8 MESI, QUINDI 4 MESI, MA POI ANDRESTE A CREDITO. IO SUGGERISCO DI PAGARE DUE MESI E BASTA, VISTO CHE DA LUGLIO IN POI SARA' ESENTE IMU-TASI.

Ugo Ippolito - 12/06/2017

Buongiorno e grazie per la risposta. Cordiali saluti Ugo Ippolito

Emiliano - 06/06/2017

Salve Dott. Massa, io sono un italiano residente all estero iscritto AIRE e posseggo una casa in Italia con comodato d' uso gratuito in favore di mia madre, la quale vi risiede anagraficamente. Sono consapevole che dal 2016 la tassa IMU dovra essere pagata. La mia domanda e' se attraverso l' uso di Diritto di Abitazione o Usufrutto concesso in favore a mia madre (quindi trasferimento dei diritti reali di godimento, ovvero io diverrei un nudo proprietario) potrei evitare la tassa IMU. Grazie mille in anticipo per la sua collaborazione.

Massa Sergio - 06/06/2017

A mio parere se lei fosse un pensionato estero, cioe' con una pensione estera, e fosse proprietario di un'unica abitazione in Italia, avrebbe diritto all'esenzione IMU purche' non la concedesse in comodato o locazione a nessuno. La madre potrebbe abitarci ma purche' senza alcun contratto. Con un comodato registrato invece lei diventa soggetto passivo Imu: in tal caso io suggerirei di cessare il comodato. Ma ipotizziamo invece che lei sia un pensionato italiano residente all'estero. In tal caso non puo' beneficiare di nessuna agevolazione. Cosa fare? Lei potrebbe cedere a sua mamma il diritto di abitazione, cosi' lei non paga piu' nulla e sua mamma anche, essendo per lei l'abitazione principale. Valuti con un Notaio cosa le costa cedere questo diritto e lo confronti col risparmio fiscale, per vedere se ne vale la pena, considerando anche l'eta' della mamma.

Emiliano - 07/06/2017

Grazie Mille Dott Massa, La ragione per cui diversi anni fa ho fatto un contratto di comodato d' uso gratuito a mia mamma era per beneficiare delle detrazione fiscali al 50% per la ristrutturazione dell' immobile visto che tutte le fatture furono emesse a favore di mia madre. Per cui il comodato serviva per far si' che mia madre potesse ricevere le detrazioni che appunto riceve ogni anno per i prossimi 7 anni. Togliendo il comodato le agevolazioni fiscali decadrebbero da quello che ho letto, secondo lei e' corretto? Se sostituissi il comodato con il diritto di abitazione (appunto con atto notarile come da lei suggerito) cadrebbero le agevolazioni fiscali oppure no? Grazie mille per la sua risposta.

Massa Sergio - 11/06/2017

QUESITO SIG. SIMONE. Anche nel mio caso, appartenente alle Forze dell'Ordine, a parere del Comune non avrei diritto all'esenzione in quanto mi sono sposato e trasferito nell'appartamento di mia moglie (proprietaria al 100%) sito nello stesso Comune, lasciando sfitto l'immobile. A detta dell'ufficio tributi si applica la regola "una casa per nucleo familiare" ma io non concordo con questo parere. Lei cosa ne pensa? PENSO CHE IL SUO CASO E' DUBBIO. E' VERO CHE LA SUA CASA SFITTA VIENE PER LEGGE ASSIMILATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, A PRESCINDERE DALLA RESIDENZA, MA NELLO STESSO COMUNE VIGE IL DIVIETO DI POSSEDERE DUE ABITAZIONI PRINCIPALI. NELL'ULTIMA GUIDA IMU-TASI DEL SOLE 24 ORE DELL'1.6.2017 A TALE PROPOSITO SI DICE: "Dubbi si registrano nel caso in cui il coniuge del militare possieda già un’abitazione principale nel medesimo Comune dove insiste l’abitazione del militare. Si avrebbero così due abitazioni principali nel medesimo Comune, ma tale circostanza contrasta con il principio generale, dettato sempre dall’articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011, in base al quale «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». IO SOSTERREI CHE QUESTO PRINCIPIO VALGA SOLO NEL CASO IN CUI IL MARITO ED IL CONIUGE ABBIANO DIVERSA RESIDENZA NELLO STESSO COMUNE, NON NEL SUO CASO IN CUI LEI NON HA UNA DIVERSA RESIDENZA RISPETTO A SUA MOGLIE MA, PER LEGGE. L'IMMOBILE CHE POSSIEDE "E' ASSIMILATO" AD UN'ALTRA ABITAZIONE PRINCIPALE. PER CUI VOI CONIUGI NON AVETE DUE ABITAZIONI PRINCIPALI, MA SOLO UNA, ESSENDO LA SECONDA "ASSIMILATA" IN FORZA DELL'APPARTENENZA ALLE FORZE DELL'ORDINE. PROVI AD INSISTERE SU QUESTO PUNTO. SE VALE LA PENA IO PAGHEREI POI FAREI SUBITO ISTANZA DI RIMBORSO, A COSTO DI FARE RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA..

Paolo - 05/06/2017

Salve Dott. Massa, in presenza di coniugi in comunione dei beni, un immobile acquistato dopo matrimonio e da visura catastale risulta solo marito 1/1 comunione di beni , imu viene diviso importo 50% 50%, oppure intero importo solo marito. Grazie.

Massa Sergio - 06/06/2017

Quesito interessante il suo. Io penso comunque che il Comune, il quale si basa sui dati del Catasto, si "accontenti" se a versare l'Imu sia solo il marito, naturalmente al 100%. Ma approfondiamo la questione. L’articolo 177 del Codice civile stabilisce che costituiscono oggetto della comunione legale gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali di cui al successivo articolo 179. Di conseguenza, a mio parere, l’ Imu andrebbe corrisposta da entrambi i coniugi in quanto essi sono comproprietari al 50% dell’immobile.

Bennardo Salvatore - 05/06/2017

Salve sono un cittadino Italiano iscritto Al´AIRE vivo in Germania e possiedo una casa nel comune di Favara(AG) la mia domando il mio nucleo familiare e di 3 persone io e 2miei figli maggiorenni che non vengono mai in Italia il comune mi tassa come 3 persone e corretto.

Massa Sergio - 06/06/2017

Il suo quesito e' un po' ambiguo, forse lei confonde l'IMU con altri tributi, ad es. la TARI - Tassa rifiuti. L'IMU infatti e' slegata dal numero delle persone che abitano l'immobile. Parlando di IMU, in generale il residente estero iscritto all'AIRE paga sull'immobile in Italia, salvo che non sia un pensionato e possieda un unico immobile in Italia. Consiglio sempre di consultare la delibera IMU del Comune ove ha l'immobile per eventuali altre agevolazioni locali .

Bruno - 30/05/2017

Buongiorno dott. Massa, sono pensionato (reddito da pensione 6518,98), vivo nella casa adibita ad abitazione principale con mia moglie (casalinga che non percepisce pensione) e fino al 31/12/2016 godevo della rendita dell'affitto di una seconda casa nel comune di Roma dove risiedo. Dal 01/01/2017 l'immobile è sfitto ed in vendita. Ora devo pagare di acconto imu 1155,00 euro entro il 16/06/2017. Possibile che non sia prevista un'esenzione per limiti di reddito? Con una pensione di 500 euro mesi in 2 come posso pagare queste tasse? La saluto cordialmente e la ringrazio anticipatamente per la consulenza. Bruno

Massa Sergio - 30/05/2017

Purtroppo l'IMU non e' una tassa sul reddito conseguito (questa e' l'IRPEF), ma una vera e propria imposta sul patrimonio. Quindi lei deve pagarla anche se ha l'immobile sfitto, anzi l'aliquota potrebbe essere addirittura piu' alta. Le propongo un esempio. Se lei fosse proprietario di un appartamento di 5 vani e lo tenesse sfitto per 20 anni, pagare il 10,6 x mille ogni anno vuol dire pagare, sempre ogni anno, circa l'1%. Dopo 20 anni lei ha pagato il 20%, quindi i suoi 5 vani .... sono diventati 4 !

Salvatore - 26/05/2017

Salve Sig. Massa, Possiedo una casa di proprietà nel comune di Roma, locato con canone agevolato. L'anno scorso ho potuto beneficiare della riduzione del 25% di quanto dovuto per IMU e TASI. Il comune attualmente non ha ancora deliberato l' aliquota IMU, come mi comporto? Pago comunque il tributo ridotto in acconto ed eventualmente regolo al saldo in caso lo "sconto" non venga confermato? Cordiali saluti, Salvatore

Massa Sergio - 30/05/2017

Le ricordo che il 16/6/2017, in assenza di variazioni immobiliari, occorre pagare il 50% di quanto pagato l'anno scorso. Poi a dicembre 2017 si faranno i conti esatti sulla base delle delibere e delle aliquote fissate da ogni Comune.

ROBERTO DC - 26/05/2017

Gentile dott. Massa la mia situazione è la seguente: a) con mia madre (75%) e mio fratello (12,5%) siamo comproprietari di un appartamento in un comune della Provincia di Roma affittato a canone concordato, per il quale abbiamo versato l’IMU per quote con riduzione al 75%. Eravamo tenuti anche al pagamento della TASI? E gli inquilini? b) Mia madre è usufruttuaria di un appartamento nel Comune di Roma di cui condivido la nuda proprietà con mio fratello che vi risiede. Lo scorso anno mia madre ha pagato l’IMU con aliquota al 10.6 per mille. Eravamo tenuti anche al pagamento della TASI (maggiorazione allo 0,8 per mille?) c) Siamo infine proprietari di un immobile a disposizione in Molise. Siamo tenuti al pagamento sia dell’IMU (7,6 per mille) che della TASI (2,5 per mille?) Preciso che mia madre risiede a Roma in affitto e io in un comune del Lazio con la mia famiglia in una casa di proprietà. Grazie

Massa Sergio - 30/05/2017

Sul quesito a) devo rispondere che la Tasi e' sempre dovuta nel caso di appartamento concesso in locazione. Essa va suddivisa tra proprietari ed inquilino secondo quanto prevede la delibera comunale, se nulla prevede i proprietari sostengono il 90%, l'inquilino il 10%. Occorre consultare la delibera del Comune. Sul quesito b) soggetto passivo Tasi e' la mamma usufruttuaria. Ricordo che la Tasi in generale e' sempre dovuta, salvo per l'abitazione principale del proprietario. Anche qui consiglio di esaminare la delibera del Comune. Sul quesito c), riguardante l'immobile nel Molise, la Tasi e' sempre dovuta. Ma, ripeto, consulti la delibera del suo Comune perche' potrebbe prevedere riduzioni.

Matteo - 25/05/2017

Salve, siamo sei fratelli comproprietari in parti uguali di un immobile avuto in successione, uno dei quali disabile maggiorenne ha da sempre qui la sua residenza; abbiamo stipulato un contratto di comodato gratuito cedendo il diritto di abitazione vita natural durante allo stesso (registrando il contratto all'Agenzia ma senza successivo rogito notarile). Ora Le chiedo ai fini della TASI e IMU e IRPEF noi comproprietari potremmo usufruire di esenzione di dette imposte configurandosi l'ipotesi della legge di stabilità 2016 e successiva e/o potendo il disabile usufruire della condizione collegata alla ipotesi di Coniuge superstite. Grazie Matteo

FABIANA - 22/05/2017

BUONGIORNO IO HO UNA CASA DI PROPIETA ' NEL COMUNE DI SANTA FIORA MA VIVO IN UNA CASA IN AFFITTO IN UN'ALTRO COMUNE DOVE HO LA RESIDENZA. LA CASA DI SANTA FIORA NON E' AFFITTATA ED IO FINO ADESSO HO PAGATO L'IMU. MA INFORMANDOMI SE LE 2 UNITA' ABITATIVE NON SONO LOCATE NELLO STESSO COMUNE FORSE NON LO DEVO PAGARE. MA VORREI AVERE INFORMAZIONI MAGGIORI.

Massa Sergio - 23/05/2017

La casa che possiede a Santa Fiora costituisce la sua seconda casa. Non essendo la sua abitazione principale deve pagare l'Imu, a prescindere dal fatto che sia o meno affittata.

Massa Sergio - 30/05/2017

QUESITO DEL SIG. MATTEO Ancora non ho trovato su questo blog il quesito postomi venerdi' scorso e riguardante eventuali agevolazioni IMU per disabili. Purtroppo la normativa nazionale nulla prevede in merito e sussiste solo la possibilità, per i singoli Comuni, di adottare specifiche agevolazioni per disabili, anziani in strutture di accoglienza e cittadini all’estero. Spetta quindi al Comune la decisione di prevedere detrazioni o particolari agevolazioni (entro i limiti fissati a livello nazionale) a favore dei cittadini disabili. In mancanza, per quanto mi risulta, nessuna agevolazione e' prevista.

Gianluca - 16/05/2017

Salve, Questo è il mio quesito . Ho un magazzino C1 locato. Nella delibera comunale non si cita per la tasi nulla su questi immobili in caso essi siano locati. La delibera indica come 10.4 la quota imu per immobili diversi da abitazione e tasi 1 quota per altri immobili. È dovuta la tasi da parte mia? E se si in che percentuale? 90%? Grazie Gianluca

Massa Sergio - 23/05/2017

Il suo magazzino locato dovra' pagare Imu e Tasi. L'Imu e' tutta a carico del proprietario. Per la Tasi occorre esaminare la delibera comunale. Se essa prevede l'aliquota dell'1xmille ma non prevede nessun criterio di ripartizione tra proprietario ed inquilino, lei e' tenuto a pagare il 90%. Se l'inquilino non paga il suo 10% lei non avra' ripercussioni in quanto non vige la solidarieta'.

giancarlo pellegrino - 14/05/2017

Buon giorno, posseggo tre settimane in multiproprietà (cat A2) in un comune diverso da quello in cui sono residente e proprietario della mia abitazione principale ( Roma ). Ho concesso in comodato d'uso (registrato) a mio figlio la mia seconda casa (cat A2) ubicata sempre a Roma nella quale ha fissato la propria residenza. ostacola il diritto alla riduzione del pagamento dell'imu per la seconda abitazione che ho concesso in comodato d'uso a mio figlio che ha fissato la propria residenza nell'immobile stesso.

Massa Sergio - 23/05/2017

Il suo quesito e' stato oggetto di risposte talvolta discordanti. In effetti il possesso, anche per quote, di una terza abitazione costituisce un ostacolo all'agevolazione IMU 50% per il secondo immobile dato in comodato al figlio. Pero' .... Sul Sole 24 Ore nel 2016 ho trovato una interessante risposta ad un analogo quesito. In linea di principio la normativa prevede che il possesso anche una piccola quota di proprietà in un Comune diverso da quello di residenza, fa venire meno il diritto all’agevolazione. Poichè tuttavia gli immobili adibiti a multiproprietà sono, di norma, accatastati in categorie speciali, diverse da quelle delle unità immobiliari destinate a uso abitativo, ci viene in aiuto la nota protocollo n. 2472 del 29 gennaio 2016 del Mef nella quale si chiarisce che il possesso di altri immobili, diversi da quelli ad uso abitativo, non pregiudica il diritto a godere dell'agevolazione. In conclusione, se lei è comproprietario con la formula della multiproprietà di un immobile accatastato in una categoria diversa dalla “A” – che identifica appunto gli immobili a uso abitativo – potrà legittimamente accedere al beneficio dell’abbattimento del 50 per cento della base imponibile sull’immobile di proprietà concesso in comodato d’uso gratuito al figlio. Controlli pertanto che la sua multiproprieta' non sia accatastata come "A".

giancarlo pellegrino - 25/05/2017

grazie!!!

TESTICCIOLI LUANA - 10/05/2017

Buongiorno Sig. Massa, ho casa inagibile causa terremoto . adeeso ho preso casa in affitto devo pagare IMU E TASI di casa in affitto.? grazie

Massa Sergio - 12/05/2017

Certamente NO per l'IMU. Essa spetta ai titolari di un diritto reale, no ai conduttori. E nemmeno per la Tasi, se l'immobile costituisce la sua abitazione principale. Tuttavia consulti sempre la delibera del suo Comune.

Angelo - 09/05/2017

Buongiorno Sig. Massa, le pongo un quesito, sono un militare in servizio permanente e svolgo servizio presso la città di Roma. Posseggo una casa di proprietà in Puglia. Sono sposato (con separazione di beni) ed ho la residenza in una casa di proprietà intestata al 100% a mia moglie vicino Roma. Usufruisco del beneficio di prima casa anche per la proprietà in Puglia? Grazie per la disponibilità.

Massa Sergio - 09/05/2017

Se ha letto altri precedenti quesiti su questo blog, avra' visto che nel suo caso vi sono poche certezze. Proviamo a cercare una soluzione. La normativa dispone che a decorrere dall’1 gennaio 2014, l’Imu non è dovuta per l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi soggetti, quindi, si applicano le agevolazioni Imu per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ipotizzando che la casa in Puglia la conservi come seconda casa, essendo l'unica sua proprieta' immobiliare essa dovrebbe rimanere esente da Imu-Tasi in forza dell'appartenenza alle Forze armate. Sicuramente le spetterebbe l'esenzione per la casa pugliese se lei fosse in affitto a Roma, ma non vedo differenze : il requisito richiesto dalla normativa e' il possesso da parte sua di un unico immobile. Se cosi' e', e lei non me lo affitta, a mio parere beneficia dell'esenzione in virtu' dell'assimilazione ad abitazione principale dell'unica casa da lei posseduta.

Massa Sergio - 09/05/2017

Un ultimo consiglio: ne parli col suo Comune pugliese, col funzionario dell'Ufficio tributi. In casi come il suo e' meglio prevenire eventuali contestazioni piuttosto che dover poi discutere e presentare un ricorso.

Daria - 06/05/2017

Sig. Massa, il nostro caso è il seguente, è stata riaccatastata l'abitazione principale di mio marito da due unità abitative A/4 su cui una aveva l'aveva l'agevolazione prima casa, ad un'unica abitazione A/7 e ci è arrivato un accertamento per il conguaglio IMU dal 2012 al 2015 addicendo che non può usufruire di agevolazione prima casa in quanto solo mio marito li risiede. Premetto che siamo in separazione dei beni ed io risiedo con i figli in un altro comune in casa ceduta dai miei genitori che ne godono l'usufrutto, ai miei figli che sono maggiorenni. Io non possiedo case. Mio marito non ha diritto a tutte le agevolazioni prima casa? Grazie per la sua disponibilità.

Massa Sergio - 09/05/2017

Certamente ne ha diritto. Ho rivisto la storia dell'Imu sull'abitazione principale dal 2012 al 2015: 2012: l'abitazione principale paga IMU ma con aliquota ridotta e detrazione di € 200; 2013: verificare la delibera comunale; nel caso in cui il comune abbia deciso aliquote e detrazioni diverse da quelle standard, i contribuenti erano tenuti a versare entro il 16.01.2014 il 40% della differenza tra l'imposta ottenuta applicando aliquota e detrazioni deliberate dal comune e quella risultante dall'applicazione delle misure standard. 2014: l'abitazione principale non paga IMU 2015: l'abitazione principale non paga IMU. Per cui qualcosa da pagare c'e', ma solo per il 2012 e il 2013, essendo l'A/7 abitazione non di lusso. Nulla osta se coniuge e figli risiedono anagraficamente in altro Comune, tra l'altro in immobile con usufrutto dei genitori, che sono i soggetti passivi dell'IMU, i figli nudi proprietari non lo sono e nulla devono. Ho il sospetto che il suo Comune abbia inteso un lato concetto di abitazione principale, che per legge e' quello in cui il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente. Ma nel nucleo familiare di suo marito non c'e' piu' ne' il coniuge ne' i figli, c'e' solo lui, che ha tutto il diritto all'esenzione totale, dal 2014 in poi. Per il 2012 e 2013 bisogna esaminare la delibera comunale.

Massa Sergio - 28/02/2017

RISPONDO AL SIG. NICOLA Io insisterei nella posizione da lei assunta. Infatti, ma legga anche le precedenti risposte del blog, nel suo caso non vi e' intento evasivo in quanto lei puo' dimostrare di mantenere la residenza nel primo Comune in quanto e' li' che lavora. Naturalmente i Comuni faranno carte false per evitare l'esenzione IMU che le spetta, ma so che le loro indagini sono mirate principalmente a verificare il coniuge che sposta la residenza al mare per ivi non pagare l'IMU. Il suo caso e' diverso, lei puo' dimostrare di lavorare in quel Comune per cui necessita di ivi risiedere, al fine di evitare di fare 60 Km. al giorno.

Nicola - 24/02/2017

Buonasera Dott. Massa, le sottopongo il mio problema. Sono coniugato e possiedo al 100% un immobile nel Comune A nel quale ho tuttora la residenza e nel quale lavoro; nello stesso immobile risiede anche mia sorella, nubile ed a titolo completamente gratuito. Mia moglie è proprietaria al 100% di un immobile nel Comune B nel quale ha la residenza assieme ai figli. I due comuni distano una trentina di km tra di loro. Per entrambi gli immobili quindi non viene pagata IMU in quanto finora considerati come abitazione principale (quando fino a qualche anno fa era soggetta veniva ovviamente pagata per entrambi). L’anno scorso, in sede di 730, l’addetta alla compilazione mi ha detto che alcuni Comuni, soprattutto quelli turistici, stanno facendo controlli sulle residenze dei coniugi in comuni diversi in modo da costringerli ad avere l’agevolazione IMU per l’abitazione principale su un solo immobile. Ho verificato il regolamento Imu del comune A e il comodato è limitato ai parenti in linea retta entro il primo grado e quindi non è previsto tra fratelli. Dopo aver ulteriormente verificato su vari siti, sono giunto a conclusione che l’unica soluzione sembra quella di fare un usufrutto a favore della sorella; me lo può confermare ? La ringrazio fin d'ora per la cortese disponibilità.

Massa Sergio - 28/02/2017

Aggiungo che, prima di costituire un usufrutto a favore della sorella, ci penserei molto. Costituire un usufrutto costa e occorrerebbe anche giustificare il suo pagamento, la cui cifra aumenta se la sorella e' giovane. Nei suoi panni lo eviterei, preferirei pagare l'IMU piuttosto che "vendere" diritti alla sorella. Consulti per la spesa anche il suo Notaio.

FRANCESCO - 04/02/2017

Buon giorno Dott.Massa; mia moglie ha la stessa situazione della risposta che ha dato al sig.Marruco del 24/01/2017:Con la presente le chiedo se mia moglie in regime di comunione dei beni che abita in una abitazione principale 1 casa di mia proprietà (comprata prima del matrimonio),in caso di acquisto di una nuova casa,dove viene intestata mia mogliei,può usufruire dell'agevolazione prima casa oppure no? Ringraziandola per una sua risposta,porgo cordiali saluti. Francesco

Massa Sergio - 09/02/2017

Buonasera. Sua moglie puo' acquistare una casa con i benefici 1a casa se possiede i requisiti richiesti dalla legge, che sono: • l’immobile che viene acquistato, su cui si chiedono i benefici “prima casa”, non deve essere di lusso, quindi deve essere accatastato in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9; • è necessario che l’abitazione acquistata sia situata nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha, oppure stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza; • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; • infine è necessario che il contribuente non sia titolare, in qualsiasi parte del territorio nazionale, neppure per quota o in comunione legale, di altra abitazione da lui o dal coniuge acquistata in proprietà, usufrutto, uso o abitazione usufruendo dell’agevolazione “prima casa”. Se sua moglie non possiede altri immobili mi sembra che possa godere dell'agevolazione, dato che l'immobile in cui abita appartiene solo al marito. Il suo Notaio le potra' comunque essere piu' preciso, visto che tocchera' a lui liquidare le imposte. E se siete in comunione probabilmente il Notaio le fara' cambiare regime patrimoniale.

cecilia cesari - 02/02/2017

Situazione: genitori usufruttuari di due abitazioni nello stesso comune, una delle quali è la propria dimora principale figli nudi proprietari delle medesime abitazioni se uno dei due figli stipula il contratto di comodato per la seconda abitazione, essendo li residente, può usufruire dell'agevolazione? sia IMU che TASI? La TARI è dovuta? grazie

Massa Sergio - 06/02/2017

A mio parere si. Se i genitori non possiedono in Italia altre abitazioni, essi sono esenti Imu-Tasi per l'abitazione loro dove hanno la residenza. Se poi stipulano un comodato con un figlio per la seconda abitazione sita nello stesso Comune, per questa hanno la riduzione al 50%, sia Imu che Tasi. La Tari - tassa rifiuti - non c'entra, essa va sempre pagata da chi vi risiede e produce rifiuti.

MARRUCO - 23/01/2017

Buonasera, ho ereditato insieme a mia sorella 1/3 di casa dove vive mia madre. io abito in affitto in un altro comune. il commercialista mi ha detto che devo pagare l'IMU E LA TARSU sulla casa ereditata... perchè risulta seconda casa... ma io non posseggo altri immobili, vivo in affitto...è proprio così?

Massa Sergio - 24/01/2017

Buonasera. Se lei avesse letto le precedenti risposte in questo blog avrebbe trovato soluzione al suo dubbio. Ma affrontiamolo. Io non credo che la sua situazione sia proprio quella descritta, posso sbagliarmi ma ritengo che la sua situazione sia questa: - sia mancato suo papa' per cui moglie e due figli hanno ereditato ciascuno 1/3 di appartamento; - se questa era la casa coniugale, la mamma ha il diritto di abitazione, per cui e' l'unico soggetto passivo IMU (la Tarsu non c'entra, e' la Tassa rifiuti che la mamma deve pagare in quanto ci abita). La mamma quindi e' come "usufruttuaria" dell'appartamento e voi 2 figli siete come "nudi proprietari", per cui i figli nulla devono pagare, ne' a titolo di IMU ne' a titolo di TASI. La mamma, a sua volta, nulla deve pagare in quanto ha ivi la residenza ed e' la sua abitazione principale, esente da IMU e da TASI. E' questo il suo caso? Spero di si, cosi' nessuno paga nulla ...

FRANCESCO - 01/01/2017

Auguri di Buon Anno.

FRANCESCO - 22/12/2016

Buon giorno Dott.Massa, con la presente le volevo chiedere se si possono rottamare gli atti di notifica riferite alle cartelle di pagamento dei rifiuti solidi urbani(tares,tarsu,tari): Ringraziandola per una sua risposta,le porgo cordiali saluti. Francesco

Massa Sergio - 27/12/2016

A quanto mi risulta rientrano nella rottamazione delle cartelle tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) nella misura in cui il Comune, per sua scelta, abbia affidato la riscossione ad Equitalia. Infatti la rottamazione riguarda solo i ruoli affidati ad Equitalia. Nel caso in cui il Comune li riscuota direttamente ovvero si avvalga di altro Concessionario della riscossione, consiglio di interpellare il Comune stesso il quale, previa apposita delibera, e' libero di decidere in merito. A me sembra una disparita' di trattamento, ma la legge dice cosi'.

Massa Sergio - 15/12/2016

Rispondo alla Sig.ra Lucia, anche se il suo quesito non appare ancora sul blog, ma data la scadenza imminente faccio un'eccezione. Quesito: Il diritto di esenzione imu per i militari decade anche in caso di comodato d'uso o solo in caso di locazione? In realtà io ho concesso in comodato d'uso a titolo gratuito il mio unico appartamento nel quale ho mantenuto la residenza anagrafica. ----------------- Risposta La normativa prevede per i militari la decadenza solo in caso di locazione, per cui a mio modesto parere il comodato consente ancora, se il militare possiede solo questo appartamento, di considerarlo assimilato all'abitazione principale, anche se e' stato trasferito in altra citta' . Ed a maggior ragione se il militare non ha spostato la sua residenza e figura ancora residente li'.

Massa Sergio - 15/12/2016

Rispondo a Paola di Ferrara. Quesito: Salve, io e mio marito abbiamo deciso di lasciare il nostro appartamento di proprietà e nel mese di Novembre ci siamo trasferiti in un appartamento in affitto. Il commercialista ha calcolato una spesa per l'IMU di 244 euro !! per i mesi di Novembre e Dicembre ...ma come è possibile ? ---------------------- Risposta Non vedo stranezze: pagare 244 euro per 2 mesi significa pagare 1.464 euro all'anno. E' normale, visto che l'aliquota e' oltre l'1% del valore catastale dell'immobile.

Paola da Ferrara - 13/12/2016

Salve, io e mio marito abbiamo deciso di lasciare il nostro appartamento di proprietà e nel mese di Novembre ci siamo trasferiti in un appartamento in affitto. Il commercialista ha calcolato una spesa per l'IMU di 244 euro !! per i mesi di Novembre e Dicembre ...ma come è possibile ?

liliana guidi - 11/12/2016

Buonasera, Le sottopongo il mio quesito. Proprietaria di una casa con annesso orto, mi sono ritrovata con un accertamento del comune ai fini ICI per un terreno edificabile R/S (riconversione/servizi) senza che a suo tempo mi sia stata inviata nessuna comunicazione, dove costruire con una maggiorazione di cubaggio del 20% solo con riconversione del fabbricato a servizi. Essendo la mia casa di abitazione e considerato che questo terreno è effettivamente orto, cosa posso fare per evitare di pagare un così alto importo. Mi posso iscrivere come coltivatore diretto o cos'altro posso fare. Resto in attesa e ringrazio

Massa Sergio - 12/12/2016

Buonasera. Il suo orto evidentemente e' stato considerato come area fabbricabile. Su questo non posso esserle d'aiuto, e' bene che interpelli un geometra perche' queste informazioni sono contenute nel certificato di destinazione urbanistica; in ogni caso, il Comune dovrebbe, ai sensi dell’art. 31 comma 20 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, informare i proprietari dell’avvenuta attribuzione della destinazione edificatoria ai terreni ricadenti nel loro territorio. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha poi precisato, con la circolare n. 3 del 18 maggio 2012, che, in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area il Comune ha comunque il titolo per richiedere al contribuente l’imposta dovuta, ma non le sanzioni e gli interessi. Un rimedio potrebbe essere quello, ma sempre interpellando un tecnico, di attribuire al suo orto la pertinenzialita' con l'abitazione, il che eviterebbe di dover pagare l'IMU in quanto pertinenza di un fabbricato. Sconsiglio in linea di massima di aprire una posizione come coltivatore diretto: avrebbe gli obblighi IVA e, soprattutto, rischia di dover pagare i contributi INPS.

Lorella - 11/12/2016

Lorella 11/12/2016 Buongiorno, mio marito è nudo proprietario di due abitazioni vicine ,in precedenza proprietà dei genitori quindi loro sono usufruttuari , alla morte di mio suocero parecchi anni fa mio marito diventa proprietario di meta'di tutte e due le case, mia suocera usufruttuaria dell'altra metà delle due case la casa dove abita mia suocera era una vecchia stalla piccola ristrutturata da noi 20 anni fa , tutto fatto come si deve, quindi risulta che pur essendo abitate una dal figlio l'altra dalla madre devono pagare la metà di entrambe come seconda casa, tutto questo mi pare assurdo anche perché costruite 50 anni fa in economia con mia suocera che prende la pensione minima , scusate lo sfogo, grazie e buon lavoro

Massa Sergio - 12/12/2016

Se ho ben capito, oggi la situazione e': - la mamma e' usufruttuaria del 50% delle due case; su quella da lei abitata nulla paga come IMU, paga invece sul 50% di quella abitata dal figlio. - il figlio e' proprietario pieno del 50% delle due case; su quella da lui abitata nulla paga come IMU, paga invece sul 50% di quella abitata dalla madre. Se cosi' e', l'unica possibilita', a mio parere, di alleviare il carico IMU e' quello di registrare due contratti di comodato, il primo tra madre e figlio, il secondo tra figlio e madre. Ogni contratto sconta € 200 di registro + 2/3 bolli da € 16. Cosi' facendo lei riesce a ridurre della meta' l'IMU (sempre che esistano le altre condizioni di legge, e cioe' stesso Comune, non possesso di altre abitazioni, ecc.). Veda le risposte precedenti su questo blog. Non ritengo conveniente l'altra soluzione, che sarebbe quella di permutare l'usufrutto 50% della mamma con la proprieta' piena 50% del figlio: occorre comunque un rogito notarile. Ma il tutto dipende anche dall'eta' della madre.

Massimiliano P. - 10/12/2016

Salve, Vorrei avere conferma che l'usufruttuario di un immobile, ad esempio a Roma, ivi residente e quindi utilizzato come abitazione principale non deve pagare né IMU né TASI. Grazie

Massa Sergio - 12/12/2016

Glielo confermo. L'unico soggetto passivo IMU nel suo caso e' l'usufruttuario, il nudo proprietario non lo e'. Come tale l'usufruttuario, che ivi ha la residenza e quindi utilizza detto immobile come abitazione principale, e' esente Imu e Tasi (sempre che l'immobile non sia di cat. A/1, A/8 o A/9).

mariapia - 06/12/2016

Buonasera dott.Massa, ho un dubbio in merito ai contratti di comodato registrati tra genitori e figli, in pratica 3 fratelli proprietari di un immobile che lo vogliono concedere in comodato d'uso alla madre, per usufruire della riduzione al 50% dell'imponibile IMU, devono registrare questo contratto. La mia domanda è possono fare un solo contratto di comodato e quindi registrarlo o ognuno di loro ne deve fare uno e quindi pagare 3 volte la registrazione? Perché se così fosse non sarebbe conveniente la cosa. Grazie

Massa Sergio - 07/12/2016

Lei puo' fare un unico contratto di comodato, a nome dei 3 figli ed a favore del genitore, pagando una sola volta la tassa fissa di registro, oltre a 16 + 16 euro di bolli se registra solo due copie.

FRANCESCO - 02/12/2016

Buon giorno Dott. Massa, con la presente le chiedo un suo parere riguardo alla Tares 2013 Ho 1 abitazione principale cat. A/4 con 2 pertinenze cat. C2 unite all'abitazione principale, dove risiedo con la mia famiglia .Il comune al tempo mi ha inviato 1 cartella dove nel dettaglio pagamenti,ho pagato 3 quote fisse e 3 quote variabili: Ho letto il regolamento del comune che dice che per il calcolo c'è 1 quota fissa parametrata alle pertinenze ed ai componenti familiari ed 1 quota variabile parametrata ai componenti familiari.Nel tariffario 2013 del comune nella categoria domestiche c'è anche una categoria superfici domestici accessorie con relative quota variabili,che mi hanno attribuita. Ringraziandola anticipatamente, per una sua risposta,porgo cordiali saluti. Francesco

Massa Sergio - 05/12/2016

Rispondo al Sig. Francesco. La Tares - Tassa Rifiuti, oggi denominata TARI, - esula da questo blog, anche perche' ogni Comune ha sue regole, sue esenzioni, suoi calcoli e sue riduzioni. Non esiste una normativa nazionale che si possa applicare alla TARI, a differenza di quanto accade per Imu e Tasi. Le tariffe poi possono variare in funzione del costo della raccolta rifiuti del suo Comune. Non rimane che seguire quel che dispongono le delibere e le istruzioni in merito emanate dal suo Comune.

Francesco - 07/12/2016

Buon giorno Dott. Massa, la ringrazio ancora una volta per avermi risposto:Riguardo al quesito sulla Tares,vuol dire che il mio comune con il principio di potestà,può adottare o prendere qualsiasi decisione che ritiene opportuno,per coprire i costi?Anche se la delibera lascia intendere altro? Francesco

Massa Sergio - 07/12/2016

Sono sempre io che rispondo al Sig. Francesco, non avendo ancora trovato sul blog la sua domanda. Il Comune ha potesta' di deliberare in materia di Tari. Ma certo non puo' pretendere tariffe e casistiche diverse da quanto riportato nella sua delibera. In altre parole, se la delibera dice una cosa, quella deve essere. E se il Comune deve coprire i costi della raccolta, maggiorando la tariffa a mq., deve sempre passare da una delibera del Consiglio Comunale. E' quella che fa legge.

erika - 30/11/2016

Buonasera dott. Massa, volevo chiederle se io devo pagare la tassa imu per secondo box, ma la tassa tasi sempre per lo stesso box è inferiore ai 12 euro (annuali) non la pago oppure devo pagarla perchè pago l'imu (sempre per lo stesso box)e quindi sommandoli superano i 12 euro? Grazie mille per la risposta.

Massa Sergio - 05/12/2016

Rispondo alla Sig.ra ERIKA. Per il secondo box l'IMU e' dovuta, essendo l'esenzione limitata ad un solo box pertinenziale all'abitazione principale. Per sapere se lei deve versare anche un importo minimo, deve consultare la delibera del suo Comune. Infatti l’IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo, dovuto al Comune per l’intera annualità, risulta superiore all’importo stabilito: • dal Comune nella sua delibera; • ovvero, qualora il Comune non vi abbia provveduto, dallo stesso art. 25 c. 4 della L. 289/2002 (attualmente 12,00 euro). In altre parole, se il Comune ha deliberato un importo minimo inferiore, lei e' tenuta a pagarlo anche se inferiore a 12 euro. Si ha riguardo all’imposta dovuta per l’intera annualità (vale a dire, se il versamento è eseguito in due rate, alla somma di acconto e saldo). Le Linee Guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012 hanno precisato che l’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. -------------------------------- Analogamente per la Tasi che, essendo un tributo diverso dall'IMU, ha sue autonome regole. Comunque non deve sommare l'IMU alla TASI per vedere se ha superato i limiti minimi, ognuna delle due imposte va separatamente considerata. In conclusione, anche per la Tasi, deve verificare cosa dice la delibera comunale.

erika - 05/12/2016

La ringazio molto per la risposta, ha chiarito i miei dubbi.

Elena - 30/11/2016

Grazie, gentilissimo Dott. Massa.

GIUSEPPE - 24/11/2016

Gent. Dott. Massa, sono proprietario di un appartamento, prima casa a Monterotondo Rm, nel quale ho avuto la residenza fino alla fine di settembre 2016. Per motivi finanziari, sono tornato a vivere dai miei genitori, prendendo la residenza presso di loro ed ho dato in affitto la mia ex abitazione con contratto di locazione con canone concordato a cedolare secca per 4 anni(gli affittuari hanno preso la residenza qui).. Le chiedo: per i 3 mesi ( e per i prossimi 4 anni) dovro pagare l'IMU per intero 10.6 per mille o posso godere della riduzione della base imponibile del 25% (7.5 per mille meno il 25%? Sin da ora la ringrazio e le porgo cordiali saluti.

Massa Sergio - 24/11/2016

Buonasera. Per tutti gli immobili locati a canone concordato, l’aliquota stabilita dal Comune deve per legge nazionale essere ridotta del 25%, cioe' al 75%. Stante la genericità della definizione, l’agevolazione si applica a tutti i contratti individuati dalla L. 431/98. Rientrano in tale definizione i contratti, di cui all’art. 2 c. 3, stipulati per finalità abitative aventi durata minima di tre anni con obbligo di proroga di altri due, nonché quelli di natura transitoria, di cui all’art. 5 c. 1, per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti e, infine, quelli relativi agli studenti universitari di cui all’art. 5 c. 2 e 3. Pertanto lei deve prendere l'aliquota deliberata per tale contratto dal suo Comune e ridurla del 25%.

GIUSEPPE - 29/11/2016

Grazie per aver chiarito il mio dubbio.

Elena - 22/11/2016

Buonasera Dottor Massa e grazie per tutti i chiarimenti che dà. Io ho comprato un appartamento all'asta ad agosto, usufruendo delle agevolazioni d'acquisto della prima casa. Non vi ho ancora spostato la residenza però e presumibilmente per un altro annetto non lo farò (perché non posso ancora permettermi di fare le ristrutturazioni necessarie). In tale "nuovo" appartamento (ancora in pessime condizioni) neppur gli allacci delle utenze ho fatto ancora. Al presente, sto continuando a risiedere, nello stesso comune, in casa dei miei genitori con loro. Non abito ancora nella mia "prima casa" ma... devo già pagare IMU, TASI e TARI e/o quant'altro? Ho navigato ovunque ed anche letto tutte le Sue risposte date agli altri ma... non sono riuscita a capire cosa nel mio caso (che addirittura più semplice supporrei) io debba fare. E' la mia prima casa (e spero che ciò non decada) ma non ancora la mia abitazione principale. IMU e/o TASI e/o TARI e/O quant'altro? Grazie per l'aiuto. Elena

Massa Sergio - 24/11/2016

Buonasera. Lei ha acquistato l'immobile come prima casa e questa agevolazione, abitando gia' nel Comune, le spetta. Diversamente, avendo lei la residenza in altro immobile dei genitori, questo immobile costituisce per ora la sua seconda casa. Di conseguenza sono dovute sia l'IMU che la TASI, non la Tassa Rifiuti (TARI) in quanto nessuno vi abita.

Simone - 22/02/2017

Buonasera Dott. Massa, mi riallaccio alla domanda di Elena. Ho acquistato la prima casa (proprietà 50 e 50 con mia moglie) febbraio 2016 e trasferito residenza ad agosto per lavori di ristrutturazione. Non ho trasferito evidentemente la residenza prima perché realmente non vi risiedevo visto che erano in corso i lavori. Fino al cambio ero in affitto in un appartamento dello stesso comune (Roma) di proprietà Banca (titolare affitto mia moglie). Dovevo pagare IMU e Tasi come seconda casa da metà febbraio ad agosto? Ma allora la "finestra" di 18 mesi per il cambio residenza quando si acquista la prima casa a cosa serve? Cordiali saluti Simone

Massa Sergio - 24/02/2017

DOMANDA mi riallaccio alla domanda di Elena. Ho acquistato la prima casa (proprietà 50 e 50 con mia moglie) febbraio 2016 e trasferito residenza ad agosto per lavori di ristrutturazione. Non ho trasferito evidentemente la residenza prima perché realmente non vi risiedevo visto che erano in corso i lavori. Fino al cambio ero in affitto in un appartamento dello stesso comune (Roma) di proprietà Banca (titolare affitto mia moglie). Dovevo pagare IMU e Tasi come seconda casa da metà febbraio ad agosto? Ma allora la "finestra" di 18 mesi per il cambio residenza quando si acquista la prima casa a cosa serve? Cordiali saluti Simone ------------------------------------------- Certamente IMU e TASI dovevano essere pagate come seconda casa da febbraio ad agosto. La finestra di 18 mesi e' altra cosa, serve per confermare l'agevolazione Imposta di Registro ridotta sull'acquisto della prima casa, non per i tributi comunali. Tra l'altro lei, gia' risiedendo nello stesso Comune, aveva comunque diritto all'imposta ridotta di registro senza dover rispettare i 18 mesi.

Giuseppe - 15/11/2016

Buongiorno, ho registrato il contratto di comodato gratuito per ottenere la riduzione del 50%, adesso dovrei comunicare all'Ufficio tributi del mio comune la variazione, ho cercato in internet un modello ma non ho trovato nulla. Sapete da dove lo posso scaricare? Grazie

Massa Sergio - 15/11/2016

La dichiarazione va presentata al Comune (cartaceamente o tramite pec se il comune ne prevede la possibilità) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, entro il 30 giugno 2017 occorre presentare la dichiarazione IMU/TASI con riferimento al periodo d’imposta 2016 . La dichiarazione è da presentarsi con l’apposito Modello predisposto a norma dell’art. 9, c. 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Se su Google digita DICHIARAZIONE IMU MODELLO gliene appaiono centinaia, tutti stampabili.

Angela - 14/11/2016

Buongiorno, Ho acquistato a maggio 2016 un appartamento insieme al mio fidanzato. Entrambi però abbiamo la residenza ancora nelle abitazioni dei nostri rispettivi genitori. La mia domanda è: la nuova abitazione acquistata risulta come seconda casa? Era necessario cambiare subito residenza? Grazie mille

Massa Sergio - 14/11/2016

Sicuramente e' seconda casa, fino a che non prende la residenza nel nuovo appartamento. Non e' necessario cambiare subito la residenza, vorra' dire che paghera' l'IMU come seconda casa. Lei non mi specifica altro, per cui consiglio comunque di controllare il rogito d'acquisto perche', se ha beneficiato dell'acquisto prima casa con imposta di registro ridotta 2% e la stessa e' situata in Comune diverso dall'attuale, potrebbe essersi impegnata in rogito a trasferire ivi la sua residenza nei 18 mesi.

Massa Sergio - 08/09/2016

Rispondo al Sig. Sandro Ventura, domanda del 3.8.2016 ma che non mi appare sul blog. Soggetto passivo Tasi e' il coniuge assegnatario dell'immobile il quale a sua volta ne e' esentato se ivi ha la sua residenza. Non lo e' il coniuge NON assegnatario, il quale a mio avviso nulla deve in quanto l'assegnazione dell'immobile all'altro coniuge e' equiparata alla costituzione di un diritto di abitazione a suo favore. Ritengo che sia un'interpretazione creativa del Comune, qui la legge e' chiara, il quale ha considerato l'assegnazione alla stregua di un comodato.

Massa Sergio - 08/09/2016

Sono sempre io che aggiungo un commento, dopo aver letto le istruzioni del Comune. Le istruzioni, mi pare, possono essere lette nel senso che il coniuge assegnatario e' esentato Tasi, e che il coniuge NON assegnatario e' tenuto a pagare per la sua quota di possesso (che sarebbe dello 0%) ma solo nel caso di immobili A1, A8 o A9. Quindi le istruzioni, peraltro equivoche, sarebbero corrette se lette in questo senso.

Marco - 07/09/2016

Salve dottoressa, la mia domanda è la seguente: possiedo un'unica casa di proprietà nel comune A, dove fino ad una settimana fa avevo la residenza, e ho dovuto cambiare per motivi legati a separazione da mia moglie la residenza nel comune B dove attualmente vivo ...SONO APPARTENTE ALLE FORZE DELL'ORDINE e nella casa di proprietà ora vive ancora il coniuge(da cui mi sto separando) e i nostri 2 figli minori...posso considerare l'abitazione nel comune A, unica proprietà, abitazione principale??? Grazie

Massa Sergio - 08/09/2016

Buongiorno. Al di la' di appartenere alle Forze dell'Ordine, quel che conta e' la separazione e l'assegnazione della ex casa coniugale. Di solito il giudice assegna questa casa alla moglie, la quale acquisisce come un diritto di abitazione, per cui sara' lei il soggetto passivo futuro dell'Imu, tuttavia esente in quanto sua abitazione principale. E lei avra' si' la proprieta', ma una specie di nuda proprieta' che non comporta il pagamento dell'Imu. Riassumendo, a mio avviso sosterrei l'esenzione dall'Imu fino all'assegnazione dell'immobile al coniuge, dopo l'assegnazione alla moglie (se cio' accadra') lei non e' piu' soggetto passivo Imu.

LUCA - 04/09/2016

Buongiorno, appartengo alle Forze Armate e sono proprietario di un appartamento e posto auto dove ho e continuerò ad avere la residenza e su cui non ha mai pagato IMU ecc essendo la mia prima ed unica proprietà. Verrò trasferito per i prossimi 4 anni in una base militare all'estero e vorrei dare in comodato d'uso gratuito per questi anni il mio immobile ad un mio amico che si trova in difficoltà finanziarie e che trasferirebbe lì sua residenza. Le chiedo se è possibile avere tutti e due la residenza nello stesso immobile e se continuerei comunque a non pagare IMU ecc Grazie

Massa Sergio - 08/09/2016

Buongiorno. Come lei sa, gli appartenenti alle Forze Armate beneficiano dell'esenzione IMU per abitazione principale anche se trasferiscono la residenza. Lei non la trasferisce ma vuole concedere in comodato a terzi il suo immobile a qualcuno che ivi prendera' residenza. Intanto e' prudente che il comodato sia parziale e non riguardi l'intero immobile, altrimenti puo' essere assimilato ad una locazione che le fa perdere l'esenzione. Diciamo il comodato di una stanza + bagno. Ritengo cosi' che lei possa continuare a beneficiare dell'esenzione IMU.

LUCA - 18/09/2016

Grazie, mi comporterò come da Lei suggerito

vincenzo - 21/08/2016

salve dott. sono enzo ho 2 appartamenti nello stesso paese e io abito un altro paese fino a giugno 2015 un appartamento lo avevo in afftto e sto pagando imu e unico stesso 2015 31 maggio ho fatto comodato uso a mio figlio io vorrei sapere fino a quando tempo deve ancora pagare l unico e se mio figlio che non lavoro se ha diritto allo sconto su imu . io adesso sto pagando tasse rif. 2015 non ho potuto pagare quello del 2014 e io prendo una pensione di invalidita in quell altro appartamento adesso e sfitto posso pagare adesso tasse 205 e quello del 2014 a iniziare un accordo bonario finisco queste e fare una rata piccola da pagare unico 2014 senzo non ho entrata se posso dare 50 euro mensile grazie ris.

Massa Sergio - 08/09/2016

Buongiorno. Forse non ho compreso bene i suoi quesiti, ma vedo comunque di rispondere a quelli che ho inteso. L'IMU e' una tassa patrimoniale e la si deve pagare a prescindere dai redditi posseduti. Col comodato al figlio lei puo' avere solo una riduzione del 50% IMU ma occorre che lei abiti nello stesso Comune e non abbia altri immobili ad eccezione della sua abitazione principale. Quanto alla rateazione, l'IMU e' di competenza del Comune e non vedo possibilita' di pagare a rate. Per gli importi non pagati e' solo possibile, per non rischiare il 30% di sanzioni, ricorrere al ravvedimento operoso: ne parli col suo Comune.

Ciro - 10/08/2016

Buonasera, Ho intenzione di sottoscrivere con la mia fidanzata e futura moglie un contratto di comodato d’uso gratuito dell’appartamento di sua proprietà dove lei vi risiede. Questo per poter usufruire del bonus ristrutturazione (50%) che a lei non sarebbe consentito in quanto non produce reddito. In effetti sarei io a farmi carico per intero dei lavori di ristrutturazione in vista del matrimonio. Le mie domande sono queste: 1) Lei potrebbe continuare a risiedere nell’appartamento nonostante risulterà comodante? 2)La mia fidanzata può continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali relative alla Prima Casa (esenzione IMU, Tasi)? 3)al fine di usufruire del bonus ristrutturazione mi converrebbe risiedere nell’appartamento di cui sarò comodatario? (Attualmente risiedo con i miei genitori e non possiedo proprietà) 4) Nei miei confronti sempre ai Fini fiscali cosa comporta? 5)Quando diverremo coniugi a tutti gli effetti e lei sarà fiscalmente a mio carico, potrà sussistere il contratto di comodato? Questo a fini fiscali cosa comporta? Spero di essere stato abbastanza chiaro. La ringrazio anticipatamente. Saluti

Massa Sergio - 08/09/2016

Buongiorno. Una prima osservazione, mi consenta, data la mia eta' ne ho viste di tutti i colori. Poniamo il caso che lei sostenga tutte le spese di ristrutturazione ante matrimonio e che, malauguratamente, questo non si faccia ... magari perche' lei si e' perdutamente infatuato di altra femmina ! Nei suoi panni io comunque qualche riga con la fidanzata la scriverei, nella vita non si sa mai. Scusandomi nuovamente per questo mio commento non richiesto, vengo alle sue domande. 1) La fidanzata potra' continuare a risiedere nell'appartamento, basta specificarlo nel contratto di comodato il quale, pertanto, non sara' esclusivo; 2) Si, la fidanzata non perdera' le agevolazioni Imu-Tasi; 3) Nei suoi panni prenderei la residenza fin d'ora nel nuovo appartamento; non e' un obbligo ma e' meglio, visto anche che in agosto si e' quasi equiparata la coppia di fatto ai coniugi per cui, in futuro, non sara' piu' necessario stipulare il comodato; 4) Nei suoi confronti potrebbe il Fisco chiederle dove ha guadagnato legittimamente i denari occorsi per la ristrutturazione. Se le sue Denunce dei redditi lo consentono, non avra' nessun problema, ma conservi comunque traccia delle sue disponibilita' degli ultimi 6 anni (e/c Banca, Titoli, investimenti, ecc.). 5) Quando sarete maritati il contratto di comodato non ha piu' senso, e' come se fosse cessato. Inserisca comunque nel contratto che il comodato cessera' automaticamente col matrimonio.

Beatrice - 09/08/2016

Buongiorno Dott. Massa Mio padre e mia madre avevano in comprietà al 50% un appartamento e due garage A seguito della morte di mio padre mia madre io e mia sorella abbiamo ereditato la quota del 50% di mio padre ( casa+2 garage) Sul primo e secondo garage io e mia sorella dobbiamo pagare Imu/Tasi? Grazie

Massa Sergio - 08/09/2016

Prima del decesso del padre i due coniugi dovevano pagare l'Imu solo sul secondo garage, l'abitazione principale ed una pertinenza (il primo garage) sono esenti Imu. Col decesso del padre la vedova ha acquisito il diritto di abitazione sulla casa e sul primo garage, per cui e' solo lei soggetto passivo IMU, ma non la paga trattandosi di abitazione principale + pertinenza. Sul secondo garage occorre continuare a pagare l'IMU secondo le nuove quote di comproprieta'; ritengo che in successione sia passato il 50% del secondo garage, per cui le figlie, ereditando 1/3, dovrebbero essere proprietarie ognuna del 17% circa del secondo garage. La mamma somma il vecchio 50% col 17% ed arriva al 67% circa. L'Imu andra' pagata secondo queste percentuali da ognuno di voi.

Massa Sergio - 23/07/2016

Rispondo al Sig. MARIO, pur se ancora la sua domanda non appare sul blog. Non vedo possibilita' di sgravi fiscali per la seconda abitazione di proprieta' data in uso al figlio, poiche' ubicata in un Comune diverso dal suo. Controlli la delibera comunale per verificare se il Comune abbia previsto un'aliquota piu' moderata per il caso di comodato verbale ad un familiare.

Mario - 22/07/2016

Buongiorno, abbiamo una seconda casa in un comune diverso da quello di residenza e vorremmo concederla in comodato d'uso gratuito a nostro figlio per seguire gli studi universitari. Esiste la possibilità di avere degli sgravi fiscali? grazie

Beatrice - 18/07/2016

Gentile dott. Massa, ho due domande per piacere: 1) io e mia sorella siamo proprietarie al 50% di un immobile dove solo io risiedo, mentre lei vive a casa di proprietà del marito, dove ha residenza. In questi anni ha sempre pagato l'imu della sua mezza proprietà come seconda casa, e anche quest'anno, quindi, ha pagato, è corretto o deve farsi rimborsare? 2) recentemente mi sono sposata e mio marito viene a vivere da me, anche lui ha la proprietà di un immobile e si troverebbe nella stessa situazione di mia sorella, poiché nella sua casa vivono i genitori. Diventerebbe quindi seconda casa anche per lui? È vero che non è obbligatorio il cambio di residenza per il coniuge? La ringrazio anticipatamente per il suo tempo.

Massa Sergio - 19/07/2016

Buonasera. Sul primo quesito cio' che sua sorella ha fatto e' corretto, quindi deve continuare a pagare l'Imu sulla sua meta'. Sul secondo quesito bisogna distinguere. Normalmente il marito va a vivere nella casa della moglie. La "vecchia" casa, dove continuano a risiedere i suoi genitori, non e' una seconda casa a disposizione ma tuttavia e' soggetta ad Imu. Se gli conviene, suo marito puo' solo stipulare con i genitori un contratto di comodato, da registrarsi, al fine di ottenere la riduzione al 50% dell'Imu, sempre che non abbia altre proprieta' abitative e risieda nello stesso Comune. Quanto a non cambiare la residenza del marito, che in ambito comunale e' possibile ma poco credibile (scommetto al fine di avere l'esenzione Imu sulla vecchia abitazione), sarei di avviso contrario: il Ministero lo ha ammesso solo nel caso in cui i Comuni di residenza dei coniugi siano diversi e cio' sia giustificato, ad es. da un contratto di lavoro del coniuge in un Comune diverso da quello dove, normalmente, conducete vita coniugale.

Massa Sergio - 13/07/2016

Rispondo a Gorasso Elena, il cui quesito e' arrivato nella mia mail ma ancora non appare in questo Blog. La stessa chiede se, acquistato un immobile oggetto di ristrutturazione da parte del venditore, avendo pattuito il trasferimento del bonus 50% all'acquirente, questi possa successivamente usufruire del bonus mobili. Il mio parere e' SI. La condizione richiesta dalla legge e' che ci sia una detrazione 50% per ristrutturazioni. Il bonus mobili è ad ampio spettro, per cui ha diritto all’agevolazione non solo chi ha fatto i lavori in proprio, ma anche chi subentra nelle rate residue di detrazione. L’unica condizione anche in questo caso è che si tratti di lavori avviati a partire dal 26 giugno del 2012, ossia di interventi per i quali si gode della detrazione del 50%. Non e' invece possibile trasferire il bonus mobili a terzi, nemmeno agli eredi del contribuente deceduto.

GORASSO ELENA - 13/07/2016

Buongiorno, il 30.09.2015 ho acquistato un immobile su cui nel 2012 sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria su un bagno, compreso il rifacimento degli impianti IDRICO/SANITARIO, e nel 2013 la sostituzione della caldaia. Con l'acquisto ho usufruito del recupero fiscale per le rate rimanenti. La mia domanda è la seguente: avendo acquistato nell'ottobre 2015 un armadio per la camera, posso godere del bonus mobili? Dovendo inoltre acquistare altri mobili ed elettrodomestici, posso farlo attraverso il bonus mobili agganciato alla manutenzione straordinaria del bagno (anno 2012) e/o alla sostituzione della caldaia (anno 2013)? Ringrazio per la disponibilità.

Luca - 05/07/2016

scusi a proposito del quesito sopra intendevo " comodatario"

Luca - 05/07/2016

Salve Dott. Massa Il mio quesito è questo: ho acquistato appartamento intestandolo al 100% a mia figlia, di fatto lei lavora in modo molto saltuario e non ha un reddito che le permetta di usufruire delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni ecc. (che sono imminenti) Posso diventare io comodante dell’appartamento in questione? Ed in questo caso usfruire delle agevolazioni di cui sopra? (di fatto sono io che pago) IMU, TASI e tutti gli adempimenti comunali/statali possono rimanere assegnati a mia figlia ? (usufruendo così delle agevolazioni prima casa? ) Inoltre, dovrei cambiare residenza? (ho residenza nello stesso comune e sono proprietario di un unico immobile dove risiedo) Grazie Luca

Massa Sergio - 05/07/2016

Buonasera. Secondo me lei puo' fare il comodatario, per es. ad uso seconda casa, ad uso biblioteca, ecc.). Deve registrare il relativo contratto ed in tal modo acquisisce titolo per detrarsi il 50% delle spese di ristrutturazione. Imu, Tasi, ecc. rimangono a sua figlia la quale, essendo ivi residente, ne e' esentata. Non e' necessario che lei cambi residenza, oltretutto cio' le costerebbe caro.

Molli - 22/06/2016

Buonasera. Avrei il seguente quesito da sottoporre. Coniugi in regime di separazione dei beni ed un unico figlio. Il padre ha donato al figlio la nuda proprietà riservandosi il diritto di abitazione. I coniugi attualmente sono separati solo di fatto e la moglie ha acquistato altro immobile in piena proprietà nello stesso comune ed in questo ha la sua residenza e abitazione. Ora la moglie paga IMU sull'immobile acquistato o va in esenzione? Intendo se entrambi possono avere le agevolazioni. Grazie

Massa Sergio - 23/06/2016

Gia' e' dubbio se si possono avere due agevolazioni nel caso in cui i due coniugi abitano in Comuni diversi: cio' e' teoricamente possibile se giustificato da precisi motivi (es. trasferimento in altra provincia per motivi di lavoro). Nel suo caso abitate nello stesso Comune, per cui vi spetta una unica esenzione, non due.

Roberto - 22/06/2016

Buongiorno Dott. Massa Sono proprietario di un terreno agricolo che ho concesso in comodato d'uso gratuito a mio figlio, che è coltivatore diretto. Posso usufruire dell'esenzione della legge di stabilità del 2016 che prevede un'esenzione totale per chi possiede terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola? Grazie mille

Massa Sergio - 23/06/2016

No, non mi pare possibile. L'esenzione spetta se e' il proprietario a coltivarlo direttamente ed e' un CD o uno IAP. Lei non lo e' quindi, a mio parere, deve pagare l'IMU.

Cinzia - 21/06/2016

Buongiorno Dott. Massa, provo a esporle il mio caso Io e mio marito siamo proprietari di una casa cat.A7 dove risediamo attualmente essendo abitazione principale è esente da TASI. Dal mese di luglio mio marito dovrà trasferirsi per lavoro in altra regione dove prenderà in affitto un appartamento e dove credo sia obbligato a trasferire la residenza. Io vivrò a settimane alterne in entrambe le case. Come dobbiamo comportarci riguardo ai tributi da pagare? Per mio marito la casa di proprietà diventa seconda casa e quindi deve pagare un 50% di IMU ? Per quanto riguarda me cambia qualcosa?. La ringrazio anticipatamente per i chiarimenti.

Sergio Massa - 22/06/2016

E' bene che lei mantenga la residenza attuale, cosi' e' esente Imu-Tasi per il suo 50%. Se il marito dovra' prendere la residenza altrove, e non e' un militare, dovra' pagare Imu-Tasi sul 50% di sua proprieta'.

Cinzia - 22/06/2016

Grazie Dott.Massa, riguardo la domanda fatta da me il 21/06 ho dimenticato di chiedere quando e per che porzione di tempo mio marito dovrà pagare IMUeTasi dato che la richiesta di residenza è stata fatta il 20/06/2016. Il dubbio è se sono in ritardo con la prima rata e devo fare il ravvedimento operoso o se dovrò versare solo la seconda rata a dicembre.Inoltre le chiedo: dato che l'appartamento che mio marito occupa è in comodato gratuito fornito dall'azienda per cui lavora, quali tasse e tributi dovrà versare per essere in regola,senza contare chiaramente le utenze aperte a suo nome.

Massa Sergio - 23/06/2016

Se la richiesta di residenza viene comunque ottenuta dopo il 20/6, nessuna Imu in acconto e' dovuta in quanto per il mese di giugno la prevalenza e' quella di abitazione principale. Se ne parla poi al 16 dicembre in sede di saldo. Per l'appartamento in comodato di regola non ci sono tasse da pagare, salvo la Tari - Tassa rifiuti - e salvo la Tasi se in quel Comune la delibera ha previsto una quota a carico dell'inquilino.

Alessandro - 20/06/2016

Buona sera, ho necessità di un chiarimento. Sono un militare che, trasferito d'autorità, vive con la famiglia in un alloggio di servizio. Mia moglie è proprietaria di un appartamento concesso in locazione e per il quale versa l'IMU e la quota TASI. Inoltre, Io e mia moglie siamo comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento tenuto vuoto, quindi non affittato. In relazione a quest'ultimo immobile, volevo sapere se l'esenzione Imu per i militari è valida solo per il mio 50% o anche per il 50% di mia moglie che in caso contrario non beneficerebbe mai di alcuno sgravio nemmeno di quelli previsti per la prima casa. Non appare superfluo segnalare che in conseguenza del mio trasferimento, mia moglie ha trasferito la sua residenza dall'appartamento in comproprietà a quello ricevuto in uso sito in altra Regione.

Sergio Massa - 21/06/2016

L'assimilazione ad abitazione principale vale per l'unico immobile sfitto di sua proprieta'. A mio parere il 50% di proprieta' di sua moglie non beneficia di alcuna agevolazione. Il suo 50% invece si', in quanto lei e' un militare.

Laura - 17/06/2016

Buongiorno, Io e mia sorella, abbiamo ricevuto dai nostri genitori in donazione, una parte del loro fabbricato. rurale. Mia sorella ha provveduto a ristrutturare la sua parte ed è diventata la Sua abitazione principale, la mia parte invece è rimasta nello status quo della donazione, perchè io ho già un'abitazione principale in un comune limitrofo, è stata accatastata come Deposito perchè è priva di servizi acqua e luce. E' usata dai miei genitori gratuitamente come deposito attrezzi agricoli. Il comune dell'immobile mi fa pagare i tributi IMU e Tsai come seconda casa. E' corretto? Come potrei evitare di pagare queste tasse visto che l'immobile non mi crea nessun reddito ed è lasciato in uso ai miei genitori anziani? Grazie . Laura

Sergio Massa - 18/06/2016

Non vedo altre soluzioni. Lei ha, immagino, un immobile che come deposito andrebbe inquadrato nella cat. C/2, non e' seconda casa in quanto non abitativo ma e' comunque soggetta ad Imu e Tasi. Lei potrebbe stipulare un atto notarile per cedere l'usufrutto ai genitori e cosi' non pagare le imposte comunali, ma se ne parla col Notaio vedra' che la convenienza appare scarsa.

tonia - 17/06/2016

Non sapevo che fosse stata reintrodotta la tasi sulla casa utilizzata dal figlio. Si era finalmente capito che questa è l'abitazione principale del figlio. Ma perchè vogliono costringerci a fare le donazioni? Mio padre proprietario dell'appartamento dove vivo con mia moglie e i miei due figli da 10 anni , non può fare la donazione perchè non ha i soldi da dare al notaio. Semplice. E poi le case ricevute per donazioni un domani sono più difficili da vendere. Che cos'è questo pasticcio della tasi al 50 per cento? Dove sta la sua logicità? Ero tranquilla: sapevo che non si paga la tasi sulla prima casa e che quelle date in uso ai figli erano state finalmente assimilate ad abitazione principale. Mica sono costretta a leggermi tutte le circolari o note dell'agenzia dell'Entrate? Molti comuni, che conoscono le realtà dei cittadini, quando avevano autonomia, avevano eliminata la tasi per tali abitazioni. E ora? Queste sono prime case! Presidente Renzi ma che ci combini? Se mio padre, mattone su mattone, anzichè godersi i risparmi, non mi avesse costruito questo appartamento, ora sarei in lista d'attesa per la casa popolare. Per non pagare questa tassa mio padre di 86 anni è costretto a fare la donazione? Le case, chi ha fatto i sacrifici per farla, ai figli bisogna lasciargliela per eredità e non essere costretti a donargliele da vivi. Ma sono prime case se il figlio con famiglia ci vive e ha solo quella. antony

Sergio Massa - 17/06/2016

Purtroppo, nonostante le varie esternazioni dei nostri governanti, dal 2016 l'uso gratuito ai figli della casa di proprieta' del genitore paga Imu-Tasi. Che non sia giusto e' sulla bocca di tutti. Nel suo caso, per limitare i danni, se il babbo ha tutti gli altri requisiti puo' solo registrare un comodato al figlio usufruendo della riduzione al 50% delle imposte comunali. Anch'io sconsiglio la donazione per i motivi che lei ha ben descritto. In alternativa suo babbo potrebbe, con atto notarile, costituire un diritto di abitazione a suo favore, ovvero di usufrutto, anche limitato nel tempo (in Italia le leggi cambiano spesso ...).. In tal modo e' il figlio ivi residente che diventa soggetto passivo Imu-Tasi ma e' poi esentato in quanto sua abitazione principale. Costa meno e non ha gli svantaggi di una donazione. Magari si faccia fare un preventivo dal Notaio.

Sergio Massa - 16/06/2016

RISPOSTA A FILIPPO (anche se sul blog non vedo ancora il suo quesito) A mio parere il diritto di abitazione della mamma si estende a tutta l'ex casa coniugale, pertinenza compresa. Pertanto nessuno dei figli deve pagare Imu-Tasi, soggetto passivo e' solo la mamma, che pero' e' esente.

Susanna - 16/06/2016

Buongiorno, avrei bisogno un chiarimento: nel mese di febbraio io e mio fratello abbiamo ereditato quella che era la casa coniugale dei nostri genitori. Mio fratello ha sempre abitato e tutt'ora abita in quella casa, mentre io vivo in affitto in un altro comune. Mio fratello nel mese di aprile ha acquistato una nuova casa, che però sarà libera a partire dal mese di Luglio. Entro pochi mesi, quindi, mio fratello cambierà abitazione e venderà a me la sua parte di casa ereditata. Entro fine anno, quindi io mi trasferirò nella casa dei miei genitori. E' corretto dedurre che nel frattempo, in attesa che mio fratello lasci l'abitazione, io devo pagare l'IMU sul 50% del valore della casa pur pagando già un affitto? Inoltre mio fratello dovrebbe nel frattempo versare l'IMU sulla casa acquistata ma ancora abitata dai vecchi proprietari. E' corretto non versare l'IMU dato che sul contratto di compravendita è specificatamente indicato che "fino alla consegna delle chiavi restano a carico della parte venditrice tutti gli oneri relativi alla proprietà" Ringrazio e porgo cordiali saluti

Sergio Massa - 16/06/2016

Le scrivo il mio parere. Bisogna tener conto delle date. Dal febbraio lei ha ereditato, supponiamo, il 50% della dei genitori. Lei deve pagare Imu-Tasi sul suo 50%, suo fratello no perché e' la sua residenza principale e finche' non la sposta nel nuovo immobile acquistato, ovvero se precedente finche' non le vende il 50%. Nel frattempo suo fratello, per la nuova casa acquistata, deve pagare Imu e Tasi come seconda casa locata. La clausola apposta sul contratto di compravendita a mio parere e' una pattuizione privata, per cui suo fratello rimane il soggetto passivo Imu-Tasi poi dovra' farsi rimborsare dai venditori gli oneri pagati. Quando lei diverra' acquirente del 50% del fratello dovra' pagare Imu e Tasi sul 100% di tale immobile come seconda casa. Quando poi finalmente vi trasferira' la residenza, sara' esente Imu-Tasi.

Adriano - 16/06/2016

Salve, sig. Massa, volevo chederle se mio padre ha diritto all'esenzione del 50% imu avendo questa situazione: - residenza e domicilio nello in altro fabbricato dove non è proprietario; - due immobili di sua proprietà dati in comodato ai due figli con contratto recentemente registrato presso l'agenzia delle entrate. Da precisare che sia lui che i figli risiedono nello stesso comune. Nel 2015 abbiamo usufruito dell'esenzione del 50% ora il fisco da quello che abbiamo capito si sia rimangiato l'agevolazione togliendo al comune la possibilità di assimilare ad abitazione principale. Volevo sapere se abbiamo diritto nel 2016 all'esenzione data la confusione normativa

Adriano - 16/06/2016

Da precisare che i due immobili sono sempre categoria A3, pertanto non riesco a capire perchè nel 2015 abbiamo usufruito grazie all'assimilazione ad abitazione principale del comune e ora con la recente disposizione di febbraio ci viene tolta l'agevolazione. Il tutto mi sembra abbastanza contraddittorio.

Sergio Massa - 16/06/2016

Purtroppo, con le modifiche 2016, il comodante (padre) non puo' avere alcun bonus 50% nel caso di due comodati. Il padre deve possedere un unico immobile dato in comodato e, al massimo, l'abitazione in cui risiede. Avendone due, non ha diritto ad alcun bonus 50% Il Comune non puo' prevedere diversamente in quanto la materia e' stata normata a livello nazionale.

Daniele - 15/06/2016

Espongo il seguente problema in merito alla registrazione di contratto di comodato verbale. In data odierna mi sono recato presso la locale ADE al fine di registrare per conto di un mio cliente un contratto di comodato verbale di immobile ai fini delle agevolazioni in materia di IMU. Attenendomi a quanto riportato nella recente nota ministeriale, mi sono recato presso l'ufficio munito della seguente documentazione: modello f23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi; modello 69 in duplice copia debitamente compilato con indicazione "contratto di comodato verbale". Alla mia richiesta di registrazione del contratto, tuttavia, mi viene eccepita da parte del funzionario la mancanza dell'atto scritto, ovvero della denuncia del contratto verbale, oltre che delle marche da bollo. Nonostante le mie obiezioni, evidentemente fondate sul contenuto della suddetta nota ministeriale, l'ufficio non mi ha permesso di registrare il contratto di comodato, insistendo nella richiesta di esibizione dell'atto scritto,corredata dal pagamento dei bolli. Mi chiedo se tale modus operandi sia legittimo e laddove lo fosse quale documentazione debbo presentare per registrare correttamente il contratto di comodato verbale. Grazie

Sergio Massa - 16/06/2016

Sulla intricata materia le riporto due commenti recenti. COMODATO VERBALE E REGISTRAZIONE – 08.04.16 Il Dipartimento delle Finanze, con la nota n. 8876 dell’8 aprile 2016, in risposta a Confedilizia, ha affermato che, ai fini della riduzione IMU e Tasi del 50% nel caso di contratti verbali di comodato con genitori e figli, l'agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto. Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione di Imu e Tasi al 50% per i comodati stipulati con genitori e figli. Il Dipartimento delle finanze, in una prima interpretazione fornita con la nota n. 2472 del 29 gennaio 2016, chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in comodato ai genitori o ai figli. A tal fine, i contratti dovevano essere registrati entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio). Con un secondo intervento del Dipartimento delle Finanze (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016), veniva precisato, però, che l’agevolazione Imu, in caso di comodato verbale, decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione. In particolare, il Dipartimento specificava che, in questi casi, la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato «contratto verbale di comodato». Ora, con la nota n. 8876 dell’8 aprile 2016, in risposta a Confedilizia, il Def afferma esplicitamente che, per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio 2016 è «da intendersi superata» e la regola da seguire è quella indicata nella Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016. Pertanto, l’agevolazione Imu-Tasi decorre dalla data di conclusione del contratto. Se, quindi, un contratto di comodato verbale tra padre e figlio è stato concluso il 1° gennaio 2016 (anche se la registrazione avviene dopo due o tre mesi) il bonus Imu-Tasi decorrerà dal 1° gennaio. E questo e' un commento tratto dal Sole 24 Ore del 16 aprile 2016. Comodati verbali, bonus Imu dalla conclusione del contratto Per i contratti verbali di comodato stipulati con genitori e figli la riduzione di Imu e Tasi al 50% decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. E non esiste alcun obbligo di registrazione ai fini della loro validità. Lo segnala Confedilizia, che ha ottenuto l’importante precisazione del Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia (direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale) con la nota prot. 8876 dell’8 aprile 2016 . Il contratto di comodato di un immobile può infatti essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione su Imu e Tasi. Il Dipartimento delle finanze era già intervenuto due volte sulla questione dei termini per la registrazione dei comodati, centrale per l’ottenimento dell’agevolazione prevista dalla legge di Stabilità (208/2015) per il 2016: la prima volta con la nota 2472 del 29 gennaio 2016 (su istanza della Cna), dove si chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli. Secondo quella prima interpretazione, il Dipartimento aveva deciso che, trattandosi di un nuovo adempimento, valesse l’articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio). Il secondo intervento del Dipartimento è del 17 febbraio 2016 (risoluzione 1/DF), che conferma in parte le indicazioni già data con la nota del 29 gennaio (obbligo di registrare il contratto scritto entro 20 giorni), con la precisazione, però, che l’agevolazione Imu, in caso di comodato verbale, decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione. In particolare, il Dipartimento specifica che (in questi casi) la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato «contratto verbale di comodato». Infine, l’ultimo intervento (quello della nota 8876 dell’8 aprile scorso) afferma esplicitamente che , per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio è «da intendersi superata» e la regola da seguire è quella indicata nella risoluzione 1/DF del 17 febbraio. Quindi , per calcolare la decorrenza dell’agevolazione, si parte dalla data di conclusione del contratto. Naturalmente sempre e solo ai fini dell’agevolazione Imu-Tasi, perché l’obbligo ai fini della validi

Francesca - 15/06/2016

Salve, ho letto tutti i post ma alla mia domanda non ho trovato risposte...... Io e mio marito siamo proprietari al 50% di un immobile, essendo in separazione dei beni, mio marito appartiene alle forze dell'ordine. Ci siamo trasferiti in altra regione dove paghiamo un canone di affitto. Mio marito ha mantenuto la residenza a casa nostra mentre io e i bambini l' abbiamo presa in questa casa in affitto..... Ho sempre pagato l' imu.....adesso?

Sergio Massa - 16/06/2016

Se legge gli ultimi post trova risposta. Per i militari vige l'assimilazione ad abitazione principale dell'unico immobile posseduto, anche se non vi risiede. In conclusione, a mio parere, tale esenzione spetta per il 50% di suo marito, anche se sposta la residenza nel nuovo immobile in affitto.

Denis Ruggeri - 15/06/2016

Salve, io e mia moglie abbiamo un appartamento cointestato al 50%. Abbiamo appena costruito ed accatastato un box che diventa prima pertinenza, ma il box suddetto deriva da un terreno precedente ed ha più intestatari: io, mia moglie, due sue sorelle e sua madre. A livello di tassazione essendo prima pertinenza possiamo considerarlo come TASI al 50% io e mia moglie, in quanto reali usufruttuari? Oppure le due sorelle e la madre devono dichiararlo obbligatoriamente e pagare la loro quota di IMU? Grazie.

Sergio Massa - 16/06/2016

Secondo me a voi spetta l'esenzione Imu-Tasi per il box pertinenziale, limitatamente alla quota da voi posseduta posseduta. Le altre quote dovranno pagare normalmente.

mirella tamburini - 15/06/2016

Mio marito possiede 2 immobili ad uso abitativo in uno stesso comune ,può fare il comodato su uno di questi anche se s possiede il 25% di un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso?

Sergio Massa - 16/06/2016

No, non puo' farlo. Non puo' avere tre immobili.

mirella tamburini - 15/06/2016

Mio marito possiede 2 immobili ad uso abitativo in uno stesso comune, può fare il comodato su uno di questi anche se s possiede il 25% di un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso?

Sergio - 14/06/2016

Salve dott. Massa ho letto nel blog decine di domande e relative risposte ma non ho trovato il mio caso. Sono proprietario di un immobile al 50% dove risiede mia sorella come prima abitazione. Ho sempre pagato l'IMU per la mia quota ma mai la TASI. Mi devo considerare un evasore? Grazie in anticipo

Sergio Massa - 16/06/2016

La sua domanda mi ha fatto sorridere. Ebbene si, lei e' un incallito evasore ! Anche se per una manciata di spiccioli. Tuttavia, prima di procedere all'autoflagellazione, consulti la delibera del suo Comune perché potrebbe prevedere esenzioni o riduzioni nel caso di comodati verbali tra fratelli, come di fatto e' il suo caso.

Lucio - 14/06/2016

Gentile dottor Massa vorrei chiederle un parere su un caso che credevo tra i più comuni, e invece non ho trovato in nessun intervento precedente. Dunque, io e mia moglie siamo proprietari di una casa nel comune di Tivoli e da quest'anno mia moglie ha ereditato una casa in un altro comune dove ha spostato la sua residenza dal mese di aprile. In questo modo è esentata dal pagamento dell'IMU sulla casa ereditata? Se si, cosa e come dovrà pagare per la casa di Tivoli? Grazie per l'attenzione.

Sergio Massa - 16/06/2016

Buongiorno. In realta' c'e' stato un quesito analogo proprio qualche giorno fa. Riassumo. In teoria, voi due coniugi avreste la possibilita' di considerare due abitazioni principali (la moglie tuttava sul 50% della precedente comunque pagherebbe). Cio' in quanto risiedete in due Comuni diversi. Dico in teoria perché la norma antiabuso vieta la doppia residenza tra coniugi solo nel caso in cui cio' avvenga nello stesso Comune. Tuttavia, a mio parere, la norma antiabuso dovrebbe valere anche nel caso in cui, pur parlando di due Comuni diversi, la doppia residenza non sia giustificata, ad es. per motivi di trasferimento di lavoro. E' il caso ad es. in cui si acquisti una casa al mare e uno dei due coniugi vi prenda la residenza. In assenza di una plausibile motivazione temo che i Comuni neghino la doppia agevolazione. Consiglio di leggere le deliberazioni comunali ed eventualmente di interpellare e confrontarvi con i Comuni interessati.

Claudio - 14/06/2016

Buongiorno, caso: pagamento IMU. Due coniugi proprietari di un immobile al 50% ciascuno nel comune A; uno dei due ha trasferito la residenza in un comune diverso B dove sussiste un'altra abitazione di sua proprietà al 100% perché non sopporta più l’altro coniuge ma al contempo non si vuole separare legalmente. Quesito: stando le condizioni sopra descritte quali dei tre casi deve essere applicato? 1- chi si è trasferito nel comune B ha diritto all’esenzione come prima casa e pagare come seconda casa solo la sua quota del 50% nel comune A; 2- deve pagare l’IMU come seconda casa nel comune B, può essere esente per il suo 50% della abitazione nel comune A, dove il coniuge continua a risiedere e non pagare ovviamente l’IMU come seconda casa per il suo 50%? 3- Deve pagare come seconda casa sia immobile del comune A (50% di sua proprietà) come nel comune B dove ora risiede pur non essendo legalmente separato ma solo di fatto.

Sergio Massa - 16/06/2016

Al suo quesito gia' e' stata data una risposta in precedenza. L'attuale normativa non prevede espressamente questo caso. Io sono del parere che la soluzione giusta sia la 1), sempre che il conuge trasferitosi nel Comune B non l'abbia fatto per risparmiare imposte, caso frequente se il Comune B sia un Comune, ad es., marittimo; tipo seconda casa la mare fatta passare per prima casa. Il mio consiglio e' quello di esaminare cosa dicono le delibere dei due Comuni interessati ed, eventualmente, parlarne con l'Uffico Tributi. Per quanto a mia conoscenza, alcuni Comuni accettano le situazioni come la sua, altri la negano, altri chiedono prove e giustificazioni, quali ad es., trasferimenti per motivi di lavoro.

Simona - 14/06/2016

Salve Dott. Massa, sono proprietario al 16.6% di immobile in cui ho residenza ed quindi è la mia abitazione principale, le restanti quote sono di mia madre e mia sorella che hanno però già altro immobile adibito come abitazione principale. io non devo pagare l' imu sulla mia abitazione principale ma invece per quanto riguarda mia madre e mia sorella per le quote dell'immobile dove io risiedo?

Sergio Massa - 14/06/2016

Madre e sorella devono pagare per le loro quote. Se ne valesse la pena, ma non credo, la mamma per la sua quota, se ha gli altri requisiti di legge (stesso Comune, non proprieta' di altre abitazioni, ecc.), potrebbe registrare un comodato a suo favore (costo euro 232) per beneficiare dello sconto 50%.

Dario - 14/06/2016

Dott. Massa buon giorno e complimenti. Io sono sposato in separazione dei beni con mia moglie che ha un immobile a Genova come abitazione principale con i due nostri figli residenti. Io sono residente da circa un anno in altra provincia per motivi lavorativi ed assistenza Genitoriale in immobile di mia proprietà dove ho sempre pagato come seconda casa (prima non avevo residenza) pur essendo la mia prima casa ed abitazione principale. Il comune dice che dovrei avere tutta la famiglia residente con me per avere agevolazione. Cosa ne pensa?

Sergio Massa - 14/06/2016

Grazie per gli immeritati complimenti. Il suo caso ha avuto diversi commenti in dottrina. Perché, fino a che c'era l'ICI, era ammesso che marito e moglie avessero due residenze separate, anche nello stesso Comune, per poter beneficiare delle due agevolazioni. Con l'avvento dell'IMU e' stato chiarito che, nell'ambito dello stesso Comune, non e' possibile avere due residenze e due benefici fiscali. Nulla e' stato detto per il caso in cui marito e moglie abbiano due abitazioni principali in due Comuni diversi, nel suo caso addirittura due province diverse. Capisco che questo potrebbe comportare fenomeni elusivi, ad es., prendendo uno dei coniugi la residenza nella casa al mare, il che e' facilmente smontabile da parte del Comune. Allo stato attuale pertanto si ritiene possibile poter beneficiare di due agevolazioni per abitazione principale, a patto che le due diverse residenze dei coniugi siano giustificate. Ad es. per motivi di lavoro, come nel suo caso. Il ragionamento del Comune e' "pro domo sua" ma non ha un supporto normativo. Io tornerei alla carica col funzionario comunale esibendogli, ad es., il contratto di lavoro, al fine di fargli comprendere che lei non ha spostato la sua residenza per eludere le imposte, ma bensi' vi e' stato costretto per motivi lavorativi. La legge dice solo che l'esenzione Imu-Tasi spetta dove un soggetto ha stabilito la sua residenza e vi dimora abitualmente. Buona fortuna !

Sergio Massa - 14/06/2016

RISPONDO AL SIG. FRANCESCO, PER IL QUALE NON HO ANCORA TROVATO LA DOMANDA SUL BLOG Il quesito era il seguente: Sono appartenente alle forze armate e posseggo in comproprietà con mio fratello un'abitazione in comune in cui non risiedo ma vi risiede mio fratello. In tale abitazione dimora nostra madre. In presenza di contratto di comodato registrato, al fine di consentire a mio fratello di fruire della relativa detrazione, manterrei o meno io il diritto alla detrazione di cui all'art. 1, comma 707, legge 147/2013? Grazie Immagino che lei si riferisca al caso, il c. 707 ne prevede diversi, in cui essendo militare le spetta l'esenzione Imu-Tasi per l'unica unita' posseduta, anche in assenza di residenza in tale unita', in virtu' dell'assimilazione prevista per i militari. Riassumendo, sempre che abbia capito bene il quesito, lei ha la piena proprieta' del 50% di un'abitazione e nient'altro. Ipotizzo che viva altrove in affitto, o comunque in un'abitazione non di proprieta' sua. Ipotizzo inoltre che la mamma non abbia il diritto di abitazione perché lei non lo specifica. Non ho capito la sua frase "In presenza di contratto di comodato registrato, al fine di consentire a mio fratello di fruire della relativa detrazione ...". Suo fratello non puo' avere da lei un comodato registrato affinche' possa fruire della detrazione, il comodato ai fini del bonus 50% Imu-Tasi e' riservato ai rapporti genitori/figli, non tra fratelli. Il comodato potrebbe essere stipulato tra lei e sua mamma. Né, se fosse possibile il comodato con suo fratello, ne beneficia lui: il beneficiario sarebbe solo il comodante il quale avrebbe lo sconto 50%. Questo per dirimere eventuali dubbi. Veniamo al suo caso. Se lei non ha altre proprieta', come militare a mio parere ha il beneficio di poter considerare il 50% dell'unica abitazione posseduta come se fosse la sua abitazione principale, pur non risiedendovi. Quindi nulla pagherebbe come Imu-Tasi. Sull'altro 50% suo fratello nulla paga essendo veramente la sua abitazione principale.

laura nemesi - 14/06/2016

Salve dott Massa mia suocera possiede la prima abitazione e poi il 75% di un altra abitazione dove risiede la figlia anch'essa proprietaria per 8% insieme ai fratelli poi alla morte del marito ha ereditato 1/3 di una casa in un altro comune dove paga regolarmente imu la domanda è : sulla casa dove risiede la figlia che è nello stesso comune puo applicare lo sconto del 50% ? grazie Laura Nemesi

Sergio Massa - 14/06/2016

No. Sua suocera possiede, anche se per quote, tre unita' abitative per cui non ha i requisiti per l'agevolazione 50% nel caso in cui volesse dare in comodato alla figlia l'abitazione ove la stessa risiede.

Miro - 14/06/2016

Buongiorno dott Massa. Sono proprietario di un unico appartamento in cui risiedo ed è quindi la mia abitazione principale. Ne ho affittato una parte in coabitazione a canone concordato, con un militare che vi ha posto la sua residenza. A sua volta è proprietario al 50% di altro appartamento dove risiede sua moglie (seprati) e figli. Come devo regolarmi per IMU e TASI? La rigrazio.

Sergio Massa - 14/06/2016

Sull'abitazione ove abita il coniuge separato lei nulla deve in quanto, di solito, l'assegnazione giudiziale prevede un diritto di abitazione a favore del coniuge e figli. Soggetto passivo e' il suo ex coniuge, che e' esente da Imu-Tasi in quanto abitazione principale ove risiede. Quanto al suo appartamento farei orecchie da mercante e lo considererei abitazione principale ... al 100% naturalmente!

Anna - 14/06/2016

Buongiorno Dott. Massa, con mio marito siamo proprietari di una casetta costruita in un demanio forestale dove non c'è né luce né acqua e mancano le definizioni anche all'esterno.Noi abitiamo in un altro comune e paghiamo l'affitto. Dobbiamo pagare anche se non rappresenta la prima casa? Grazie per la cortese attenzione.

Sergio Massa - 14/06/2016

La sua casetta nel demanio immagino sia censita come abitazione. Non influisce il fatto che sia senza luce o acqua. Per lei e' una seconda casa, soggetta ad Imu-Tasi.

emanuele - 13/06/2016

Buongiorno , sono un militare proprietario al 100% di un immobile in toscana in cui non risiedo e di una quota pari all' 11.1% di nuda proprietà dell'abitazione dei miei genitori, per successione materna, attualmente utilizzata come abitazione principale da mio padre (coniuge superstite) che ne è anche proprietario per il 66.6%. Ho la residenza nell'abitazione di mio padre (roma) ma dimoro in un'altra abitazione sempre nella stessa città di proprietà di mia moglie. Posso usufruire per la casa in Toscana dell'esenzione da IMU e TASI prevista per le FF.AA e le FF.OO.? Per l'abitazione dei miei genitori devo pagare qcosa? Grazie

Sergio Massa - 14/06/2016

Mi pare che lei abbia i requisiti per considerare la casa in Toscana - unica casa posseduta in quanto la nuda proprieta' non conta - l'unico immobile per il quale vale l'assimilazione ad abitazione principale. Per l'abitazione del babbo nulla deve pagare in quanto soggetto passivo e' il titolare del diritto di abitazione (babbo), il quale a sua volta e' esente Imu-Tasi.