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LA DETRAZIONE PARZIALE DELL’IVA: METODO ANALITICO E PRO-RATA DI DETRAIBILITÀ

La detrazione parziale dell’IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità

Le modalità della detrazione parziale dell’IVA nel caso in cui il contribuente non effettui solo operazioni imponibili (o a queste assimilate)

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Una delle questioni più difficili da spiegare ai non addetti ai lavori del diritto tributario è rappresentata dal complesso meccanismo del diritto alla detrazione dell’IVA, nel caso in cui un contribuente non effettui soltanto operazioni imponibili (o operazioni a queste assimilate).

La disciplina IVA, imposta armonizzata di genesi europea, racchiusa, in Italia, nel DPR 633/72, è una costruzione normativa bizantina segnata da una moltitudine di regole, ognuna delle quali accompagnata da una varietà di eccezioni; e i meccanismi che governano le modalità di detrazione dell’imposta, per i soggetti che non effettuano solo operazioni imponibili, nel contesto delle diverse fattispecie configurabili, rappresentano qualcosa di molto difficile da sintetizzare.

Ai fini IVA, ogni operazione effettuata da un contribuente che sia un soggetto IVA può essere classificata come imponibile (che rientra nel perimetro dell’imposta), come non imponibile (che non rientra nel perimetro dell’imposta), e come esente (che rientra nel perimetro dell’imposta ma a cui questa non viene applicata).

La regola generale, stabilita dal comma 2 dell’articolo 19 del DPR 633/72, è che non è detraibile l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi a monte di una operazione che a valle sarà esente o non soggetta a imposta. Ma questa regola generale trova eccezione nello stesso DPR 633/72 al comma 3 dell’articolo 19 (al quale si rimanda per l’elencazione delle situazioni), il quale individua talune fattispecie di operazioni che, anche se diverse dall’essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell’IVA a monte. Le chiamiamo operazioni assimilate alle imponibili.

Il calcolo dell’ammontare dell’IVA detraibile è semplice solo nel caso in cui il soggetto IVA effettui esclusivamente operazioni imponibili (o che in ogni caso diano diritto alla detrazione), potendo questi detrarre tutta l’imposta a monte.

Nel diverso caso in cui il contribuente effettui anche operazioni che non diano diritto alla detrazione, questi dovrà attenersi alle disposizioni dell’articolo 19-bis del DPR 633/1972, in base al quale sono individuate due diverse modalità di calcolo della detrazione parziale spettante:

  • un metodo analitico, in base al quale è considerata indetraibile l’imposta relativa alle operazioni (a monte) direttamente afferenti a quelle operazioni che a valle sono esenti o non imponibili;
  • il pro-rata di detraibilità, una modalità di calcolo forfettario della percentuale di detrazione, determinata quale rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione.

La scelta del metodo da utilizzare non è arbitrario, ed i due metodi non sono neanche alternativi; a seconda della struttura delle operazioni effettuate dal soggetto IVA è possibile che debba essere utilizzato l’uno, l’altro o entrambi.

Con la Risposta all’Interpello n.2/2021, l’Agenzia delle Entrate illustra come si debba comportale il contribuente che effettui insieme operazioni non soggette, operazioni che danno diritto alla detrazione (le operazioni imponibili e quelle a queste assimilate), operazioni esenti (che non danno diritto alla detrazione); al coesistere di queste situazioni, isoggetto IVA, per determinare l’ammontare dell’IVA annuale effettivamente utilizzabile in detrazione, dovrà procedere per passi:

  1. alle operazioni non soggette a IVA, diverse da quelle assimilate a operazioni imponibili ex articolo 19 comma 3 DPR 633/72, dovrà essere preclusa la detrazione dell’IVA a monte attraverso l’applicazione del metodo analitico, secondo le previsioni dell’articolo 19 comma 2 del DPR 633/72;
  2. per i beni e i servizi anche utilizzati per operazioni a valle non soggette a IVA, la detrazione non è ammessa per la parte imputabile a tali utilizzazioni, in base al comma 4 dell’articolo 19 del DPR 633/72, per cui dovrà essere preclusa una parte dell’IVA a monte, determinata in modo oggettivo, e applicando il metodo analitico;
  3. l’ammontare dell’IVA a monte indetraibile, relativa alle operazione precedentemente indicate, dovrà essere scomputato dal totale complessivo annuo dell’IVA assolta su tutti gli acquisti e le importazioni;
  4. all’importo residuo disponibile si applicherà la percentuale di detrazione spettante, calcolata attraverso il meccanismo del pro-rata di detraibilità, in base al comma 5 dell’articolo 19 del DPR 633/72 e secondo le modalità indicate dall’articolo 19-bis del DPR 633/72.

Potrebbe in teressarti anche La contabilizzazione dell’IVA indetraibile, parzialmente indetraibile e da pro-rata

Allegato

Risposta a interpello n 2 del 4 gennaio 2021 Pro-rata IVA

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