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FONDO PERDUTO SOSTEGNI: ECCO I CODICI TRIBUTO PER L'USO IN COMPENSAZIONE CON F24

Fondo perduto Sostegni: ecco i codici tributo per l'uso in compensazione con F24

Istituiti i codici tributo per utilizzo in compensazione del fondo perduto del sostegni e per la restituzione in caso di non spettanza.

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Con Risoluzioni n 24/E del 12 aprile 2021 vengono istituiti i codici tributo per:

  • l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
  • la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo: 

“6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”. 

Utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. 

Il campo “anno di riferimento” è riempito indicando l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. 

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato. 

Restituzione del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

“8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”; 

“8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”; 3 · “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”. 

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: 

- nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 

- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130); 

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; 

- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 1.

Il comma 7 dell'art. 1 prevede che In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi e in particolare è stabilito che: 

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato 
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 12.04.2021 n. 24

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