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TRASPORTO PUBBLICO: I CONTRIBUTI REGIONALI COVID SONO FUORI CAMPO IVA

Trasporto pubblico: i contributi regionali covid sono fuori campo IVA

I contributi regionali per gli operatori del trasporto pubblico previsti dall'art 200 del DL 34 sono considerati fuori campo IVA perchè "contributi pubblici" e non corrispettivi.

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Con Risoluzione n 22 del 31 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul regime IVA applicabile ai contributi in conto gestione erogati per il covid da Regioni e Province Autonome (ex art 200 comma 1 periodo primo del DL 34/2020)

In particolare si tratta di contributi erogati in favore degli operatori del settore trasporto pubblico locale e regionale sottoposti a obbligo di servizio pubblico.

La risoluzione specifica che tali contributi sono fuori dal campo applicazione dell’Iva, in quanto anticipati sulla base di specifici criteri senza alcuna discrezionalità da parte dell’ente erogatore, delegato dal soggetto pubblico e non operante quale parte contrattuale.

Ricordiamo che è stato istituito presso il MIT un fondo “destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al …[omissis]… rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio” e la ripartizione di tali risorse è disciplinata dal Decreto interministeriale MIT-mef n 349/2020.

Il provvedimento stabilisce che gli enti territoriali hanno il compito di anticipare il pagamento degli indennizzi alle imprese di trasporto pubblico locale beneficiarie della misura, sulla base delle risorse stanziate sul fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome, tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda il corretto trattamento Iva di tali contributi, l’Agenzia con la risoluzione chiarisce:

  • il rapporto giuridico tra la Pubblica amministrazione che versa il ristoro in denaro e il soggetto ricevente, 
  • i relativi meccanismi d’interrelazione e gli accordi che li regolano

distinguendo le erogazioni qualificabili come “contributi” dai “corrispettivi” connessi a prestazioni di servizi o cessioni di beni. 

Soltanto i corrispettivi sono soggetti a tassazione Iva. 

I contributi in senso stretto, invece, sono esclusi dal campo dell’imposta, in quanto mere movimentazioni di denaro.
La Circolare n. 34/2013 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che i contributi erogati dalla PA a soggetti, pubblici o privati, rientrano in campo Iva quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto, mentre non sono soggetti all’imposta quando chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna controprestazione.

La natura della somma erogata va individuata  in base a norme di legge, tra i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni la Circolare 34 indica il fatto che:

  • la somma è assegnata “in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti” 
  • la disposizione istitutiva individui “in modo diretto o indiretto i beneficiari delle somme (che possono svolgere anche una attività commerciale, in via esclusiva o meno)” o definisca “l’erogazione come aiuto o come agevolazione”. 

L’Agenzia ricorda che l'articolo 200 del decreto “Rilancio” ha definito la natura dell’agevolazione quale erogazione finalizzata a sostenere il settore attraverso contributi pubblici a fondo perduto, connessi alla situazione eccezionale.

Nel caso di specie per i contributi covid erogati la norma istitutiva specifica che lo scopo è attenuare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria e rinvia a un successivo decreto le modalità per il concreto riconoscimento del contributo.
Il Decreto interministeriali ha definito il contributo un “contributo in conto gestione” (articolo 3 del decreto interministeriale n. 340/2020) tra l'altro quantificato dalla norma stessa perchè alle imprese beneficiarie non sono richiesti adempimenti aggiuntivi ma solo la trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, informazione necessaria esclusivamente per effettuare la ripartizione delle risorse disponibili.
Le società non devono formalmente richiedere il beneficio e gli enti territoriali assegnano ed erogano l’indennizzo sulla base dei fondi stanziati senza discrezionalità sulla spettanza della somma e sul suo ammontare.
È competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gestire l’istruttoria, verificare le perdite subite e quantificare l’entità del ristoro da assegnare alle singole imprese.
In conclusione, la risoluzione di cui si tratta chiarisce che il sostegno finanziario riconosciuto alle imprese di trasporto pubblico locale per il calo dei ricavi conseguente all’emergenza sanitaria, è assegnato, per legge, sulla base di specifici criteri fissati dal decreto n. 340/2020, senza alcun intervento discrezionale da parte dell’ente territoriale che lo eroga e rientra, quindi, tra i contributi pubblici, fuori campo Iva, secondo i chiarimenti forniti con la Circolare n. 34/2013.
L’Agenzia precisa che iIl ragionamento cambia per le prestazioni di diversa natura a cui è riservata una quota del fondo che potrà essere utilizzata “anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale…”.

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022 AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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