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INDENNITÀ FERMO PESCA: AL VIA I PAGAMENTI 2025

Indennità fermo pesca: al via i pagamenti 2025

Pubblicato il decreto di autorizzazione per le indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. Pagamenti entro ottobre 2025

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E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il  Decreto direttoriale n. 2987 del 8 ottobre 2025, con il quale  la Direzione generale degli ammortizzatori sociali   ha autorizzato il  riconoscimento  dell'indennità  cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri,  prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. 

Il Decreto a fronte di 4.241 istanze presentate ha autorizzato la corresponsione in favore di 12.288 posizioni lavorative di una indennità giornaliera o

  • n. 668.917 giornate di fermo pesca obbligatorio con un importo di euro 20.067.510,00;
  • n. 180.404 giornate di fermo pesca non obbligatorio per un numero massimo di 40 giornate l’anno autorizzabili per ciascun lavoratore, con un importo di euro 5.412.120,00.

La corresponsione agli aventi diritto  sarà gestita delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima

Le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.

Indennità fermo pesca a chi spetta

1 -  INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

  • disciplina della pesca con il sistema a strascico, 
  •  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
  •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
  •  disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

2 - INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

 L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.

 L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.


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