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GUANTI RIUTILIZZABILI: NON SI APPLICA L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL DECRETO RILANCIO

2 minuti, Redazione , 18/12/2020

Guanti riutilizzabili: non si applica l'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio

L'agevolazione di cui all'art 124 del DL Rilancio non si applica ai guanti definiti di uso domestico o da giardinaggio e comunque riutilizzabili.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta ad una FAQ condivisa con l'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2020 le Dogane chiariscono in modo definitivo la questione della spettanza della agevolazione IVA prevista dall'art 124 comma 1 del decreto Rilancio relativamente ai guanti di lattice.

Stando che l'elenco contenuto nell'articolo in questione è tassativo, e che i guanti di lattice possono in ogni caso anche essere utilizzati per finalità diverse non espressamente connesse alla pandemia sono sorti dubbi interpretativi in merito alla agevolazione.

L'Agenzia delle Dogane ha specificato che l'agevolazione possa ritenersi applicabile ai guanti usa e getta ovvero non a quelli che si prestano ad un uso prolungato come ad esempio cita la stessa risposta al quesito i guanti definiti di uso domestico, quelli da giardinaggio, quelli felpati resistenti, insomma guanti a lunga durata e riutilizzabili.

Il dubbio era stato sollevato da un importatore di DPI di I categoria destinati a cliente grossista che li destina a sua volta alla grande distribuzione. Egli chiedeva se i suoi prodotti non espressamente indicati come monouso e non indicati per uso sanitario fossero tra i DPI beneficiari della agevolazione.

Le dogane ricordano che l'abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dal citato comma 1 dell’articolo 124, per essere ammesso al regime agevolativo, deve rispettare i seguenti requisiti:

a) essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla Circolare 12/2020 di ADM;

b) essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM);

c) essere utilizzato per finalità sanitarie.

Per quanto riguarda la lettera c), dato che la norma non pone limiti soggettivi e che i beni contemplati dall’art. 124, comma 1, sono considerati come intrinsecamente idonei a contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19, si è ritenuto che tale requisito può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso.

La finalità sanitaria ha creato in fase applicativa numerosi dubbi interpretativi, in particolar modo per la categoria merceologica dei guanti classificati come DPI di prima categoria che “normalmente” sono destinati ad usi non specificatamente sanitari.

Le dogane hanno chiarito con risposta alla FAQ che "L’esenzione di cui all’art. 124 D.L. 34/2020 spetta esclusivamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati come DPI di qualsiasi categoria o come DM. Per finalità sanitaria dei beni in commento devono intendersi quelli che sono idonei a contrastare il diffondersi di pandemie,  proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti".

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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