Con la Risposta n. 562 del 27 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente ad esprimersi in materia di superbonus. In particolare si ammette la detrazione del 110% anche per lavori che vengono effettuati su un immobile di tipo C2, che solo al termine verrà annesso al preesistente fabbricato di categoria A3, costituendo così un unico complesso immobiliare di categoria abitativa.
Il principio importante che evidenzia l’agenzia delle entrate è che non rileva il fatto che gli interventi da superbonus vengano effettuati su un immobile che nel corso dei lavori non è abitativo e che solo successivamente viene accorpato ad un secondo immobile già abitativo. Infatti il più delle volte, nelle istanze di interpello passate, la situazione di partenza era quella di più immobili non abitativi che successivamente al termine degli interventi da superbonus divenivano un unico immobile accatastato come residenziale. In questo caso si parla, invece, di una porzione di immobile della tipologia C2 sulla quale vengono effettuati interventi trainanti che in ultima istanza permetteranno, dopo l’accorpamento al secondo immobile A3, di ottenere l’immobile definitivo. In sostanza la maxi detrazione scaturisce unicamente dagli interventi effettuati sul C2 non andando a toccare se non in minima parte l’immobile già abitativo. Da qua il dubbio dell’istante circa l’accesso al superbonus.
Il contribuente inoltre evidenzia che a seguito degli interventi solo l’immobile C2 effettuerebbe il doppio salto di classe energetica, mentre gli interventi, minimi, effettuati sull’immobile A2, cambio degli infissi, non garantirebbero tale doppio salto nel secondo immobile già considerato residenziale.
Rispondendo quindi a tutti i quesiti dell’istante, l’agenzia delle entrate evidenzia che:
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