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BONUS FACCIATE: SPETTA PER IMMOBILI STRUMENTALI E IMMOBILI PATRIMONIO

Bonus facciate: spetta per immobili strumentali e immobili patrimonio

Il bonus facciate spetta per i beni strumentali e per gli immobili patrimonio: lo chiarisce l'agenzia con risposta a interpello.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si torna nuovamente a parlare di bonus facciate questa volta con un interpello presentato da una società istante avente nel proprio oggetto sociale l’attività di gestione di immobili oltre che di produzione e commercio di alcuni prodotti.

Essa è proprietaria di due appartamenti di categoria A/2 e A/3 e vorrebbe beneficiare della agevolazione prevista dall’art 1 commi 219-224 della Legge 160/2019 in quanto intende restaurare la facciata esterna dei due appartamenti.

L’istante ritiene di avere diritto alla detrazione non solo per gli immobili strumentali ma anche per quelli patrimoniali.

L’agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 517 del 2 novembre ricordando che l’art 1 prevede una detrazione del 90% per le ristrutturazioni delle facciate esterne in ragione delle spese documentate e sostenute per tali interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici siti in zone A e B concorda con l'istante riferendosi alla circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, con la quale ha fornito chiarimenti in merito.

Sotto il profilo soggettivo la circolare ha confermato che sono ammessi a fruire della detrazione del bonus facciate anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa. Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus, il documento di prassi ha chiarito che "la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali"

Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa oggetto di chiarimenti, si specifica l'agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.

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Allegato

Risposta a interpello del 02.11.2020 n. 517

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