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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA: MODIFICHE AI REQUISITI DI ACCESSO

Albo dei gestori della crisi d'impresa: modifiche ai requisiti di accesso

Cambiano le regole per l’accesso all’Albo unico nazionale dei professionisti gestori delle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo A.G. 175 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono state introdotte novità in materia di albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.

In particolare, si prevede che possano ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei seguenti requisiti (art. 358, comma 1 del D.lgs. n. 14 del 2019):

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, e per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi è di 40 ore (numero ridotto da 200 a 40 dal Dlgs correttivo).

Per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale, le ore di formazione rimangono 200.

Primo popolamento dell'Albo

Nella fase di primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione:

  • i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, in possesso dei requisiti sopra elencati (art. 358, comma 1), che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno 2 procedure (anzichè in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal d.lgs. 14/2019) negli ultimi 4 anni
  • coloro che intendono invece iscriversi all’albo ai soli fini della nomina come componenti dell’OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa), i soggetti di cui all’articolo 352, ovvero, i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno 3 procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o 3 accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

Al fine di contemperare l’esigenza della rotazione degli incarichi,  il Dlgs correttivo stabilisce che l’autorità giudiziaria, nell’assegnazione degli incarichi, tenga conto del numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell’anno precedente.

Sospensione e cancellazione dall'Albo

Infine, con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell’articolo 357 si precisa che la sospensione o la cancellazione dall’albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia e in quest’ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all’albo e per il suo mantenimento.

Le novità sull’Albo entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, mentre le altre scatteranno invece il 1° settembre 2021, insieme con l’intera disciplina del Codice.

Tag: CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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