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770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

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L’INDICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL MODELLO 770 DEL 2020

L’indicazione del Ravvedimento operoso nel modello 770 del 2020

La corretta compilazione del modello 770 del 2020, prevede, anche l’indicazione dell'eventuale ravvedimento operoso e dei relativi interessi sul quadro ST.

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Sul quadro ST del Modello 770 del 2020 sono evidenziate le ritenute operate e il relativo versamento; il quadro è diviso in quattro Sezioni, all’interno delle quali le ritenute operate dovranno essere classificate per natura: Erario, Addizionale regionale, Ritenute su redditi di capitale, Imposta sostitutiva.

Sono esposte su questo quadro le ritenute operate nell’anno fiscale precedente e i relativi versamenti, anche effettuati in ritardo, fino al momento in cui la dichiarazione viene trasmessa: la regolarizzazione avviene attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Quando il versamento viene effettuato oltre i termini e regolarizzato, anche i dati relativi al ravvedimento operoso dovranno essere esposti sul quadro ST, rappresentando un caso particolare ma molto comune di compilazione.

L’indicazione del ravvedimento operoso sul quadro ST

La regolarizzazione del ritardato versamento di ritenute da parte del sostituto di imposta avviene attraverso il ravvedimento operoso. In sede di versamento tramite modello F24, oltre alla ritenuta originaria, il sostituto dovrà versare una sanzione ridotta e gli interessi ragguagliati ai singoli giorni di ritardo.

Per il ravvedimento dei versamenti del sostituto di imposta, a differenza del ravvedimento di altre tipologie di imposta (per le quali è prevista la separata indicazione con diverso codice tributo), è disposto che gli interessi vengano incorporati nello stesso codice tributo per cui si sta effettuando il ravvedimento.

La compilazione del quadro ST, in coerenza con questa modalità di versamento degli interessi, prescrive che vengano indicati separatamente le ritenute operate, gli interessi applicati e l’importo effettivamente versato.

A prescindere dalla Sezione e dal rigo interessato, il ravvedimento operoso deve essere esposto ai campi 8 “Interessi”, 9 “Ravvedimento”, 10 “Note”.

Al campo 8 andrà indicato l’importo specifico della quota interessi dovuta e pagata per il ritardato versamento.

Il campo 9 è una casella che dovrà essere barrata in caso di ravvedimento operoso.

Al campo 10, denominato “Note”, potranno essere inseriti dei codici per i casi specifici di ritardato versamento, secondo quanto stabilito dalle istruzioni del modello 770 (si veda nel seguito).

Da non trascurare che al campo 7 “Importo versato”, in caso di ravvedimento operoso, dovrà essere indicata la somma dei valori già indicati in “Ritenute operate” e in “Interessi”.

Va precisato che un rigo del quadro ST indica una tipologia di ritenute operate in un determinato periodo, che può rappresentare anche la somma di più obbligazioni del sostituto. Può accadere il caso che, per una tipologia di ritenute, di uno stesso periodo, non venga ritardato l’intero versamento da parte del sostituto ma solo quello di una parte del dovuto. Per chiarire, poniamo il caso che le ritenute su redditi di lavoro autonomo, di solito versate con codice tributo 1040, per esempio del mese di novembre, vengano regolarmente versate dal sostituto di imposta e che solo dopo il 16 del mese successivo questo si accorga di aver pagato un’altra fattura assoggettata allo stesso regime e nello stesso mese: in un caso del genere, ovviamente, il sostituto di imposta provvederà ad effettuare il ravvedimento operoso del solo versamento mancato, e nel quadro ST (nella Sezione assegnata) andranno compilati due righi per lo stesso codice tributo e per lo stesso periodo, uno per la quota versata nei termini e l’altro per quella che è stata assoggettata a ravvedimento operoso.

ll campo 10: “Note”

Le istruzioni del modello 770 prevedono per il campo 10, chiamato “Note”, delle specifiche ipotesi di compilazione che possono essere utilizzate anche cumulativamente. Si riportano nel seguito come elencati nelle istruzioni del modello 2020:

A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;

– se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2019 erogati entro il 12 gennaio 2020;

C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;

D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2019 nei mesi di gennaio 2020;

E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2019 nei mesi di febbraio 2020;

F – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 decreto legge ottobre 2019, n.123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;

G – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

H – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;

K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività;

– se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;

M – se il versamento si riferisce alle ritenute su redditi di pensione non superiori a euro 18.000, come stabilito dall’art. 38, comma 7 del decreto legge n. 78/2010;

N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;

Q – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;

S – se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente;

T – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2019 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;

U – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2019, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2019, entro il 20 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;

Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

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