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AGRICOLTURA: NUOVI FONDI ISMEA, FINO A 30.000 EURO DI PRESTITO CAMBIARIO

Agricoltura: nuovi fondi ISMEA, fino a 30.000 euro di prestito cambiario

Cambiale agraria, aperto il portale ISMEA per presentate on-line le domande da parte di PMI agricole e della pesca a partire dal 12 ottobre

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L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA, mette a disposizione 20 milioni di euro aggiuntivi per assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID -19. 

Dalle ore 12.00 del 12 ottobre è aperto il portale Ismea per l’invio delle nuove domande per la cambiale agraria e della pesca a 10 anni, denominata CAP10.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al prestito cambiario a tasso zero le imprese agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell’epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali. 

Il prestito è riservato: 

  • alle PMI agricole; 
  • alle PMI della pesca. 

 Al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato

https://strumenti.ismea.it/

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati i seguenti documenti: 

  • visura Centrale Rischi Banca d’Italia (o di altra Società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) rilevata successivamente al 31 dicembre 2019, contenente le informazioni alla data contabile dicembre 2019;
  • ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, con prova della avvenuta ricezione da parte della Agenzia delle Entrata; 
  • per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero altra idonea documentazione dalla quale risultino i ricavi relativi all’ultimo esercizio contabile q copia del documento d'identità, in corso di validità, del titolare della PMI ovvero del legale rappresentante, in caso di società. Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nel presente prospetto informativo. 

Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione fanno fede la data e l’ora di convalida della domanda sul portale

La misura, autorizzata dalla Commissione europea, prevede l’erogazione di prestiti cambiari per un importo massimo di 30 mila euro, con inizio del rimborso dopo 36 mesi dalla data di erogazione e con durata fino a 10 anni.

Caratteristiche del prestito

Il prestito è diretto ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo. Il valore nominale del finanziamento non può superare il 50 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e non può comunque superare l’importo di 30 mila euro. Il tasso di interesse è pari a zero per tutta la durata del finanziamento. La durata del prestito è di cinque anni, con due anni di preammortamento e con opzione di allungamento a dieci anni complessivi.

Modalità di ammortamento

Il finanziamento è erogato dopo la firma n.3 cambiali (agrarie o della pesca) di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo. La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria. L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI in sede di domanda ovvero mediante assegno circolare intestato alla PMI.

 La PMI rimborsa il Finanziamento mediante: 

  • due rate scadenti rispettivamente a 36 e 48 mesi dalla data di erogazione, di valore pari ad 1/8 del valore nominale; 
  • una rata scadente a 60 mesi dalla data di erogazione, di valore pari 3/4 del valore nominale. Alla scadenza dei 60 mesi dalla data di erogazione, la PMI può scegliere se rimborsare l’intera rata, oppure pagare 1/8 del valore nominale e chiedere l’allungamento per ulteriori cinque anni, emettendo n. 5 cambiali (agrarie o della pesca) con scadenza rispettivamente a 12, 24, 36, 48 e 60 mesi, tutte di importo pari ad 1/8 del valore nominale del Finanziamento. 

L’opzione di allungamento è riservata esclusivamente alle PMI in regolare ammortamento. 

Il rimborso delle rate di finanziamento deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Ismea  codice IBAN IT69J0306903248100000004337.

Misura dell’aiuto

L’aiuto è pari all’ammontare del prestito concesso e verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” di cui alla Sezione 3.1 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", che prevede un massimale di:

  • euro 800.000 per impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 
  • euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli; 
  • euro 120.000 per le imprese della pesca dell’acquacoltura.

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. 

Gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato. 

Gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non devono riguardare nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

”I contratti di prestito possono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

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